Il proprietario del fondo servente non può impedire il transito dei confinanti apponendo una cancellata né, tantomeno, può controllare il via vai dei vicini con il proprio ufficio di portineria.
Un caso quasi tragico-comico. Un ente nella specie l'Osservatorio Vesuviano al fine di proteggere dai vandali le proprie attrezzature, ottiene dalla Provincia la sdemanializzazione della strada di accesso alla propria sede e il diritto di apporre una cancellata. A questo punto le delicate attrezzature dell'Osservatorio sono messe in sicurezza ed il problema potrebbe dirsi risolto. Il guaio è un altro nessuno ha fatto i conti con gli immancabili vicini! Il caso vuole che la proprietà dell'Osservatorio sia confinante con una chiesetta e che la cancellata, praticamente realizzata sul sacrato, ostacoli il transito non solo ai fedeli, ma addirittura al Parroco. Ma niente paura, il problema non sussiste, i tecnici dell'Osservatorio hanno pensato ad una soluzione scientifica montiamo un bell'impianto automatico di apertura a distanza! Con quale risultato? Il Parroco e tutti i fedeli, per poter entrare in chiesa, devono suonare il campanello, chiarire alla portineria i motivi della loro visita, essere identificati e, ottenuto il lasciapassare , possono finalmente entrare nel luogo di culto. Guerra aperta alla cancellata che ostacola l'accesso alla chiesa. Non è dato sapere fino a che punto i terremoti possano essere in qualche modo previsti dagli osservatori ma una preghierina ciascuno secondo la propria fede religiosa non può certamente far male. Ad ogni buon conto ai fedeli quella cancellata non piace proprio così il Parroco, messo da parte il Vangelo, si arma di codice civile per far valere non tanto i diritti patrimoniali della Parrocchia ma anche e soprattutto, il sacrosanto diritto è proprio il caso di dirlo del proprio gregge. Carta bollata alla mano, il Parroco chiede al Tribunale che voglia ingiungere all'Osservatorio di eliminare questo scempio la cancellata deve essere eliminata, i fedeli hanno il diritto di recarsi in chiesa ed il Parroco non può essere costretto a suonare in portineria per chiedere il permesso di officiare anche perché è notorio che i preti suonino le campane e non i campanelli! Tribunale e Corte di Appello non collimano . Il Tribunale riconosce il diritto dei fedeli ed ordina la rimozione della cancellata. La Corte di Appello cambia registro e cerca di tutelare i diritti patrimoniali dell'ente interessato a tutelare le proprie preziosissime attrezzature. A questo punto sembra di assistere alle classiche ed interminabili liti tra Don Peppone e Don Camillo ma a porre fine alla disputa viene la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 novembre 2012, numero 21129. Non si può impedire l'accesso da parte del vicino . La Cassazione pone fine alla controversia tracciando le linee fondamentali delle varie questioni che si agitano sul campo. La problematica, infatti, presenta molteplici sfaccettature. Si tratta di stabilire se il proprietario del fondo servente possa installare una cancellata impedendo, in questo modo, il transito dei vicini. Dal punto di vista processuale, occorre valutare l'esistenza della legittimazione attiva in capo al Parroco. Poiché, nel caso in oggetto, nella proprietà del vicino c'è un luogo di culto aperto al pubblico, si tratta di stabilire se, nel comportamento tenuto dall'Osservatorio, siano riscontrabili gli estremi della violazione del diritto costituzionale al libero esercizio della propria fede religiosa. Vietato impedire o ostacolare l'accesso al luogo di culto . La Cassazione segue il solco tracciato dal Tribunale. L'azione diretta ad ottenere la rimozione della cancellata che ostacola o, quantomeno, rende poco agevole, l'accesso ad un luogo di culto poco importa se si tratti di una chieda cattolica, di una sinagoga ovvero di una moschea rientra nelle tutele costituzionali che garantiscono la piena libertà di culto. Il principio costituzionale sulla libertà religiosa implica il diritto all'uso ed alla frequentazione dei luoghi religiosi quindi l'accesso ai medesimi non può essere impedito da una cancellata. E' vero che l'accesso al sagrato non è del tutto impedito ma semplicemente controllato a distanza dai sorveglianti dell'Osservatorio, ma è altrettanto vero che i vigilantes che monitorizzano l'accesso potrebbero essere intesi come un grande fratello capace di controllare il comportamento dei fedeli. Qual è il risultato? L'osservatorio deve garantire l'accesso indisturbato ai fedeli. Via libera alla legittimazione del Parroco . E' semplice tracciare le linee del problema di fondo si tratta di stabilire se la legittimazione attiva a proporre l'azione spetti esclusivamente all'ente proprietario della chiesetta o se, viceversa, l'azione possa essere proposta anche dal Parroco. Per risolvere il quesito occorre partire dal presupposto che gli interessi economici possono essere tutelati dall'ente proprietario del fabbricato adibito all'esercizio del credo mentre gli interessi religiosi possono legittimamente essere tutelati dal leader della comunità religiosa. Il Parroco ha, istituzionalmente, il compito di rappresentare la propria comunità religiosa. Nel caso in esame il Parroco non ha agito per tutelare i diritti patrimoniali della Chiesa bensì per difendere il diritto dei parrocchiani di esercitare liberamente il proprio credo religioso. Sotto questo profilo, la legittimazione attiva del Parroco è del tutto evidente in quanto esso, come rappresentante della comunità religiosa, si è fatto portavoce dei fedeli agendo in giudizio per il riconoscimento di uno dei diritti fondamentali del cittadino quale, per l'appunto, quello al libero esercizio della propria fede religiosa. Sotto questo profilo, quindi, non si può certamente disconoscere la legittimazione attiva del Parroco. Il cancello non blocca solo i vandali ma anche le mosse dei vicini . Nel caso in esame la conformazione dei luoghi era tale da rendere possibile l'accesso alla chiesa da una unica via che, guarda caso, era stata bloccata da questa famosa cancellata. In parole povere è come se, di punto in bianco, la chiesa fosse divenuta una proprietà interclusa. Per avventura l'unica stradina esistente era stata sdemanializzata e l'ente titolare era stato costretto a difendere le attrezzature con delle protezioni passive. A questo punto si tratta di stabilire se, e fino a che punto, la cancellata di cui si parla possa legittimamente ostacolare l'accesso alla chiesa da parte del Parroco e dei fedeli. Secondo una prima prospettazione, il cancello non recherebbe alcun pregiudizio in quanto sarebbe dotato di una apertura a distanza. I fedeli premono sul campanello, annunciano la loro visita e la sorveglianza interviene ad aprire il cancello. Fin qui poco male, ma sta di fatto che ai fedeli questa situazione non era piaciuta e il consulente tecnico di ufficio aveva dato loro manforte sottolineando come la sorveglianza costituisse un aggravamento delle modalità di accesso alla proprietà. Scomodo l'accesso con il cancello elettrico . Altro quesito fino a che punto la presenza di un cancello elettrico con comando a distanza rende l'ingresso ed il transito “liberi e comodi”? A questo punto occorre fare ricorso a delle nozioni civilistiche. In linea di principio l'ordinamento riconosce al proprietario del fondo il diritto di proteggere la proprietà con una recinzione e con il relativo cancello. Tale diritto è riconosciuto anche in materia di servitù per cui il proprietario del fondo servente può sbarrare la strada con un cancella ma ad una condizione! Deve fornire al proprietario del fondo dominante le chiavi di accesso rendendo quindi possibile l'esercizio indisturbato della servitù. In linea di principio potrebbe anche essere possibile l'installazione di un cancello elettrico con comando a distanza ma, anche in questo caso, il proprietario del fondo servente dovrebbe mettere a disposizione del proprietario del fondo dominante una chiave elettronica. Il concetto-base è sempre lo stesso non si può impedire l'accesso al proprietario del fondo dominante né l'esercizio del suo diritto può essere reso più gravoso. Volendo trasferire questo concetto al caso in esame, occorre tener presente che né al Parroco né, tantomeno, ai fedeli era stata fornita una chiave di accesso. Chi voleva raggiungere la chiesa doveva necessariamente sottoporsi al vaglio della sorveglianza. Questo elemento, secondo la Cassazione, rende l'esercizio del diritto più scomodo e gravoso in quanto, in concreto, l'esercizio del diritto viene subordinato al placet dei vigilantes.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre - 28 novembre 2012, numero 21129 Presidente Felicetti – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Accogliendo l'azione proposta dal mons. M.G. , nella qualità di parroco della chiesa di omissis e di rappresentante della comunità dei fedeli della contrada omissis , il Tribunale di Napoli ha condannato l'Osservatorio Vesuviano ad eliminare le strutture poste in essere in prossimità del Nuovo Osservatorio e della chiesa del omissis , quest'ultima di proprietà della chiesa di omissis , e precisamente la cancellata metallica ed il cancello scorrevole che impediscono e rendono disagevole l'accesso al sagrato e alla chiesa del omissis , nonché a restituire in favore della parte attrice l'intera torre campanaria con ogni locale annesso. 2. - La Corte di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 luglio 2005, ha accolto l'appello dell'Osservatorio Vesuviano, riformando la pronuncia di primo grado e rigettando la domanda proposta dalla chiesa di omissis e dalla comunità dei fedeli. La Corte distrettuale - dopo avere preliminarmente riconosciuto che la parrocchia di omissis , avente personalità giuridica, è legalmente rappresentata dal mons. I.F. , che ha sostituito il mons. G M. nelle more del giudizio - ha escluso la legittimazione attiva della comunità dei fedeli, in quanto essa non ha titolo a sostegno delle ragioni della chiesa di omissis . Nel merito, la Corte d'appello ha rilevato - che la proprietà dell'Osservatorio Vesuviano include il corpo di fabbrica attiguo alla chiesa, composto da due piani fuori terra di vani 6,5, e l'area antistante la chiesa utilizzata come sagrato - che la cancellata metallica e il cancello scorrevole, installati dall'Osservatorio Vesuviano per ragioni di protezione dei costosi strumenti ivi esistenti da azioni vandaliche, non rendono meno agevole l'accesso all'edificio di culto da parte dei fedeli e dello stesso sacerdote - che, quanto alla c.d. torre campanaria, non si tratta di un locale destinato ad accogliere una campana per richiamare i fedeli a raccolta, ma di un semplice arco posto alla sommità del muro perimetrale del corpo di fabbrica adiacente alla chiesa, di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - che il vano di accesso al coretto della chiesa, esistente nei tempi passati, era stato demolito durante i lavori legittimamente eseguiti dall'Osservatorio nell'ambito della proprietà acquistata. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il mons. F I. , nella duplice qualità, ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi. L'intimato Osservatorio ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi. Considerato in diritto 1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza. 2. - Con il primo motivo, il ricorrente in via principale, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si duole che la Corte territoriale abbia escluso la legittimazione ad agire della comunità dei fedeli della contrada Osservatorio in Ercolano, all'uopo rappresentata dal parroco. 2.1. - Il motivo è fondato. L'azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali nella specie, recinzione con una cancellata metallica apposta su una strada sulla quale la proprietà della chiesa ha il diritto di passaggio che impediscono o rendono disagevole l'accesso ad un edificio destinato all'esercizio pubblico del culto, attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, il quale si esprime anche nel diritto all'uso e alla frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano comunitario quanto individualmente articolo 19 Cost. . Si tratta di un'azione che, mirando all'eliminazione degli ostacoli materiali che si frappongono all'esercizio effettivo della libertà di culto, spetta anche a chi abbia la rappresentanza della comunità dei fedeli secondo l'ordinamento proprio di quella confessione. Là dove, come nella specie, venga in considerazione una comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una chiesa particolare, la rappresentanza dell'aggregazione comunitaria religiosa compete al parroco, ossia all'ecclesiastico preposto all'officiatura dell'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico, come questa Corte ha già altra volta riconosciuto Sez. Unumero , 5 dicembre 1973, numero 3316 Sez. I, 21 dicembre 1984, numero 6652 e come è confermato dal nuovo codice di diritto canonico v., in particolare, il canumero 515, che definisce la parrocchia come una determinata comunità di fedeli , e il canumero 532, che attribuisce al parroco la rappresentanza legale della parrocchia . Né può convenirsi con la difesa del controricorrente, secondo cui, poiché nella specie sarebbe stata esercitata un'azione reale, la negatoria servitutis , la legittimazione processuale attiva spetterebbe esclusivamente all'ente proprietario della chiesa, e quindi al parroco, ma non nella sua veste di rappresentante della comunità dei fedeli. Il presupposto da cui muove il rilievo della difesa erariale è inesatto. Infatti - come è possibile desumere dalla semplice lettura dell'atto di citazione, con cui è stato introdotto il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Napoli - il parroco, lamentando che per effetto delle turbative poste in essere, costituite dall'apposizione della recinzione e dalla cancellata, la facoltà dei fedeli all'ammissione all'esercizio del culto soffre notevole riduzione , ha agito, prima ancora che a tutela delle ragioni proprietarie della chiesa del omissis , appartenente alla parrocchia di omissis , per difendere l'interesse non patrimoniale della comunità particolare di quel dato territorio che si riconosce nella confessione cattolica, ad accedere alla chiesa senza gli ostacoli materiali che impediscono o rendono disagevole l'esercizio della libertà religiosa. 3. - Il secondo mezzo del medesimo ricorso lamenta, sotto il profilo della violazione di legge articolo 832 e 841 cod. civ. e del vizio di motivazione, che la sentenza impugnata non abbia considerato che l'apposizione della recinzione metallica e del cancello preclude l'agevole accesso all'edificio di culto da parte dei fedeli e dello stesso sacerdote, stante la necessità, da parte di costoro, di usare il campanello del citofono esistente e di attendere la risposta dell'addetto all'Osservatorio e l'esame dei motivi per i quali si richiede l'apertura. 3.1. - Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati. Sono pacifiche in fatto le seguenti circostanze a l'Osservatorio Vesuviano ha ottenuto da parte dell'Amministrazione provinciale di la concessione in uso del tratto di strada provinciale adiacente al complesso immobiliare in cui è compresa anche la chiesa del omissis b l'Osservatorio ha provveduto a chiudere l'ultimo tratto di strada, apponendovi un cancello elettrico c alla chiesa si accede unicamente dalla strada provinciale attraverso il detto cancello elettrico. Non è in discussione il diritto del titolare della chiesa, e di coloro che intendono accedervi, di continuare a utilizzare il passaggio sull'ultimo tratto della strada provinciale, regolato dal cancello automatico un diritto ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, che riconosce il permanere in vita, nonostante la sdemanializzazione e, a fortiori, la concessione in uso della strada pubblica, del diritto di passaggio dei frontisti, con il permanere in fatto della situazione precedente Cass., Sez. II, 20 aprile 1964, numero 926 . Ciò di cui si controverte è se tale diritto di passaggio soffra limitazioni nel suo contenuto per effetto dell'apposizione del cancello se cioè - per mutuare il linguaggio adoperato dal codice in materia di servitù articolo 1064, secondo comma , al quale le parti ricorrono nei loro atti di ricorso e di controricorso - l'ingresso ed il transito siano, nonostante la chiusura, egualmente liberi e comodi. La Corte del merito è giunta alla conclusione che l'esistenza della cancellata metallica e del cancello scorrevole, posti in essere dall'Osservatorio vesuviano per evidenti ragioni di protezione di costosi strumenti ivi esistenti, non rende . meno agevole l'accesso all'edificio di culto da parte dei fedeli e dello stesso sacerdote, in quanto essi liberamente possono raggiungere il luogo di culto attraverso il cancello scorrevole che delimita gli spazi liberi da costruzione, di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano . L'affermazione della Corte di Napoli è insufficientemente motivata in punto di fatto, perché non da conto del percorso argomentativo che la sostiene, non evidenziando le modalità attraverso le quali in concreto avviene il passaggio, da parte del sacerdote e dei fedeli, attraverso il cancello scorrevole e non precisando se al parroco sia stata consegnata una chiave del cancello. È da rilevare, al riguardo, che, nel pervenire a detta conclusione, il giudice del gravame neppure convalida in fatto la deduzione della difesa dell'Osservatorio, secondo cui in occasione delle funzioni religiose detto cancello sarebbe tenuto costantemente aperto dal personale dell'Osservatorio addetto alla sorveglianza diurna e notturna. D'altra parte, il giudice del merito non si confronta con l'indagine eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, giungendo all'opposta conclusione di un accesso reso sicuramente . meno comodo per effetto delle opere poste in essere dall'Osservatorio, ha rilevato come, per potere accedere alla chiesa, il sacerdote ed i fedeli debbano ogni volta suonare al citofono, annunciarsi al custode spiegando il motivo dell'entrata nell'area recintata ed attendere l'apertura del cancello. Si tratta di una circostanza obiettiva acquisita alla causa la quale, ove non contraddetta da altre risultanze processuali su cui la sentenza impugnata tace del tutto , avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Invero, nell'ambiente delle servitù, nel quale l'esperienza giurisprudenziale, sulla scia del codice, traccia le coordinate per la risoluzione dei conflitti prediali nascenti dalla chiusura del fondo, il proprietario del fondo dominante non può dolersi di un minimo disagio che gli derivi da quella chiusura, sicché non si verifica un aggravamento della servitù quando il proprietario chiuda il fondo servente dotandolo di un cancello, sempre che, trattandosi di un cancello automatico, provveda all'installazione di un citofono o di un altro meccanismo di apertura a distanza Cass., Sez. II, 11 novembre 2002, numero 15796 Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, numero 17875 , in alternativa alla consegna delle chiavi Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, numero 14179 . Ma anche in quell'ambiente e in quella logica, è necessario che, chiuso il fondo, i congegni automatici di apertura a distanza, installati dal proprietario del fondo servente, siano direttamente utilizzabili dal proprietario del fondo dominante Cass., Sez. II, 5 novembre 1990, numero 10609 occorre, inoltre, tener conto - valutando anche le esigenze abitative che si realizzano nel fondo - dell'accesso dei visitatori Cass., Sez. II, 1 giugno 1990, numero 5163 , giacché il libero e comodo accesso va valutato con riguardo ad una normalità di relazioni sociali e di rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, numero 17875 . Il potenziale conflitto tra il proprietario del fondo servente, al quale è assicurata la facoltà, in qualunque tempo articolo 841 cod. civ. , di modificare la trama del tessuto delle relazioni tra la propria attività e quella degli altri, chiudendo il fondo, e il titolare della servitù di passaggio, è quindi risolto articolo 1064, secondo comma, cod. civ. garantendo a quest'ultimo il libero e comodo esercizio di tale servitù, in base ad un bilanciamento da effettuare - come insegna la giurisprudenza di questa Corte Sez. II, 18 dicembre 2001, numero 15977 - tenendo conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio e dello stato e della configurazione dei luoghi. La necessità che sia assicurato un accesso senza intralci e senza necessità di preventive domande ed atti di assenso vale tanto più nella presente vicenda, nella quale si è al di fuori di un conflitto tipicamente prediale. A fronte della proprietà dell'Osservatorio con le sue facoltà di recingere il fondo e di chiudere con un cancello l'ultimo tratto della strada provinciale ad esso concesso in uso dalla competente Amministrazione provinciale , qui stanno, infatti, i titolari del diritto, fondamentale ed inviolabile, all'esercizio della libertà religiosa, che si manifesta con il culto pubblico nei luoghi a ciò deputati, diritto al cui soddisfacimento è funzionale il diritto di transito sulla strada del quale gode la chiesa che si affaccia sulla stessa. Il bilanciamento che il giudice del merito deve ricercare ai fini della valutazione di un accesso che deve rimanere comunque libero e comodo, va effettuato tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti e della loro natura delle esigenze di sicurezza sottese alla apposizione della recinzione e della cancellata dettata, come ha messo in luce il giudice a quo, da evidenti ragioni di protezione degli strumenti e delle attrezzature contenuti nell'edificio dell'Osservatorio, situato in luogo poco frequentato ed esposto ad azioni vandaliche , ma anche dei diritti di libertà della persona che si esprimono con l'accesso alla chiesa, e ciò in un ordinamento, quale il nostro, che declina la laicità dello Stato non come forma di indifferenza e di estraneità dinanzi alle religioni, ma come garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale Corte cost., sentenza numero 203 del 1989 , ed in cui lo Stato ha assunto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione Corte cost., sentenza numero 334 del 1996 . Nella specie - se la situazione di fatto è quella descritta dal c.t.u. - questo bilanciamento mancherebbe, perché la Corte di Napoli, chiamata ad individuare un significato di aggravamento o di ostacolo all'esercizio del diritto di transito adeguato alla fattispecie nella sua pregnanza concreta, avrebbe omesso di attingere, a tal fine, al contenuto di valore dei principi costituzionali coinvolti, non considerando la funzione integrativa che detti principi svolgono sul piano interpretativo, anche nei rapporti disciplinati dal diritto privato. Nella situazione di fatto risultante dalla c.t.u., la valorizzazione delle virtualità propulsive della Costituzione avrebbe dovuto condurre a ritenere che l'apposizione del citofono per permettere il passaggio attraverso la strada provinciale, chiusa da una cancellata, che conduce alla chiesa, e con apertura gestita direttamente dal fondo che ha avuto in concessione l'uso di quel tratto, non garantisce una equilibrata salvaguardia dell'effettività e della pienezza del diritto di libertà religiosa di coloro che intendono accedere alla chiesa. Ciò per un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo perché l'ingresso postula, ogni volta, la collaborazione del personale addetto alla custodia dell'Osservatorio Vesuviano, che, rispondendo alla chiamata, provveda all'apertura a distanza del cancello, finendosi così con il rimettere all'organizzazione del proprietario di quel fondo l'esercizio in concreto di una libertà costituzionale. In secondo luogo perché lo stesso meccanismo di a-pertura a distanza ed a richiesta, anche quando non implichi una previa identificazione, costringe colui che voglia recarsi, anziché nei locali dell'Osservatorio, in chiesa, a rivolgere una domanda di ingresso ad un terzo estraneo, e quindi interrompe quella immediatezza del rapporto dell'individuo con la coscienza e con le intime convinzioni che si ha in presenza del compimento, da parte sua, di un atto di significato religioso. Infine, perché il meccanismo installato da parte dell'Osservatorio, non essendo accompagnato neppure dalla consegna delle chiavi al parroco, non consente a quest'ultimo di accedere, liberamente e senza l'intermediazione di terzi, alla chiesa per organizzarvi e svolgervi i servizi religiosi nell'interesse di chi si riconosce nella sua confessione. 4. - Con il terzo motivo erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione si censura che sia stata trascurata la circostanza, risultante dalla c.t.u. in primo grado e dalle allegate riproduzioni fotografiche, che la torre campanaria costituisce un tutt'uno con il fabbricato della chiesa e quindi rappresenta, ai sensi dell'articolo 817 cod. civ., pertinenza di questa. Con il quarto motivo violazione dell'articolo 831 cod. civ. si sostiene che il sagrato, facendo parte dell'edificio di culto cattolico, non poteva far parte della superficie di terreno trasferita in proprietà all'Osservatorio. Il quinto mezzo vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia censura la totale mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda finalizzata alla restituzione dell'accesso al coretto e alla torre campanaria, illegittimamente demolito e mai più ricostruito da parte dell'Osservatorio. 4.1. - I motivi - i quali involgono l'aspetto reale della tutela azionata dal parroco non anche nella sua veste di rappresentante della comunità dei fedeli - sono infondati. La Corte territoriale, all'esito del motivato apprezzamento delle risultanze probatorie, tenendo conto della documentazione prodotta e della relazione del consulente tecnico, è giunta alle seguenti conclusioni a non ci si trova di fronte ad una vera e propria torre campanaria, ma ad una struttura bidimensionale priva di spazio interno e non avente un proprio autonomo ingresso infatti, i locali sottostanti che ospitano il vano scala del fabbricato adiacente la chiesa non consentono di accedere direttamente alla campana b con l'atto per notar Ranucci del 24 marzo 1966 l'Osservatorio Vesuviano ha acquistato anche tali locali c il coretto non è stato incorporato nel fabbricato dell'Osservatorio Vesuviano né avrebbe potuto esserlo, essendo una struttura interna alla chiesa, un tempo ubicato sulla controfacciata della stessa d l'area antistante la chiesa, di fatto utilizzata come sagrato dell'edificio di culto, risulta, in base al citato atto notarile, di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano. I motivi di ricorso finiscono con il prospettare ed il richiedere un apprezzamento dei fatti diverso da quello operato dalla Corte d'appello, peraltro sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado e del titolo di proprietà prodotto in giudizio dall'Osservatorio. 5. - Il sesto motivo è proposto per il caso in cui l'affermazione testuale nel caso di specie l'azione era improponibile sotto il citato articolo 949 cod. civ., trattandosi di semplice molestia, come veniva evidenziato dall'attrice con l'atto introduttivo , contenga l'espressione di una pronuncia di inammissibilità anziché l'esposizione riassuntiva della tesi prospettata dall'appellante. 5.1. - La censura è inammissibile, perché non investe alcuna statuizione decisoria contenuta nella sentenza impugnata, ma una semplice affermazione riferita dalla sentenza alla difesa dell'appellante Osservatorio. 6. - Atteso l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, occorre esaminare il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato. Con il primo mezzo violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. , l'Osservatorio lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale si denunciava l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio negatori a ex articolo 949 cod. civ. Il secondo motivo, proposto in via alternativa per il caso in cui si ritenga che la Corte d'appello abbia implicitamente pronunziato sull'eccezione, rigettandola , denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 949, secondo comma, cod. civ., giacché l'actio negatoria. non soccorre il proprietario del bene nell'ipotesi in cui, ancorché si verifichi una molestia o un turbamento del possesso o del godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, essendo apprestati in tal caso a favore del proprietario altri rimedi di carattere essenzialmente personale. 6.1. - L'uno e l'altro motivo sono infondati, giacché dall'esame diretto dell'atto di citazione risulta per tabulas che, al di là del nomen negatoria adoperato, il parroco ha agito in giudizio chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare, a difesa degli interessi religiosi della comunità dei fedeli, l'agevole accesso alla chiesa, di proprietà della parrocchia, destinata al culto pubblico. 7. - Per effetto del rigetto del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale resta assorbito l'esame degli altri motivi del ricorso incidentale dell'Osservatorio del terzo violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. , con cui lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di pronunciare sul motivo con il quale si deduceva che, nella specie, non sono in contestazione l'area ed i beni di proprietà dell'Osservatorio e del quarto violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. , con cui si duole che la Corte d'appello abbia rigettato nel merito le domande e di natura petitoria aventi ad oggetto la torre campanaria, anziché annullare la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. 3. - La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte. La causa va di conseguenza rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo, il quarto ed il quinto motivo e dichiara inammissibile il sesto rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.