In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’articolo 324, comma 2, c.p.p. alle forme previste dall’articolo 582, comma 2, c.p.p., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o no entro lo stesso termine al Tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione numero 23369, depositata il 7 giugno 2016. Il caso. La questione nasce da un ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento d’inammissibilità dell’istanza di riesame avanzata da soggetto attinto da sequestro preventivo da parte del Tribunale di Rovigo. Si lamentava, invero, violazione dell’articolo 324 c.p.p., dato che l’istanza, secondo la ricorrente, veniva tempestivamente proposto entro il termine di dieci giorni presso la cancelleria del Tribunale di Ferrara. Ebbene, la Corte viene chiamata a decidere se l’istanza di riesame di un provvedimento cautelare debba essere, nel termine di dieci giorni, depositata esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale competente per la decisione o, alternativamente nello stesso termine , anche presso la cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, ove diverso d quello in cui il provvedimento fu emesso. Le norme di riferimento. Per sciogliere il nodo, la Corte, invero, parte dall’analisi dell’articolo 324, comma 2, c.p.p., norma che, in tema di riesame, dispone che «la richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582» e, più in particolare, secondo quanto stabilito dal comma 2 per cui «le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato». Riferimento “limitato” all’articolo 582 c.p.p In relazione al precetto espresso da tali disposizioni i giudici richiamano due diversi orientamenti dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo, decisamente più restrittivo, l’istanza di riesame deve essere depositata esclusivamente nella cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il richiamo all’articolo 582 c.p.p., infatti, farebbe riferimento solo alle “forme” dell’impugnazione e non già alle modalità di presentazione e deposito. Orientamento estensivo. Sulla tempestività del deposito. La tesi opposta, invece, afferma che il rinvio operato dalla norma cautelare riguarda anche il secondo comma dell’articolo 582 c.p.p., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione dell’istanza o dell’appello al Tribunale del luogo in cui si trovino le parti private o i difensori luogo diverso da quello dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato , “è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso articolo 309 c.p.p.” “Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza” . Favor impugnationis. La Corte, accogliendo tali principi, tuttavia espressi in materia di misure personali, ha osservato l’applicabilità anche alle misure reali, visto l’analogo richiamo espresso dall’articolo 309 comma 4 e dall’articolo 324 comma 2 alle “forme” dell’articolo 582 richiamo che, in realtà, non può che riferirsi all’intera norma anche in tema di sequestro, trattandosi di norma generale in materia di impugnazione che, in assenza di deroga espressa prevista dall’articolo 324 e in virtù del favor impugnationis , va certamente applicata integralmente. In conclusione, quindi, il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di deposito deve ritenersi rispettato, non già se entro lo stesso l’atto venga trasmesso, ai sensi dell’articolo 324, comma 2, presso il Tribunale competente, bensì se nei dieci giorni l’atto sia correttamente ricevuto presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 7 giugno 2016, numero 23369 Presidente Grillo – Relatore Mocci Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 21 aprile 2015 del GIP presso il Tribunale di Rovigo, L.S. era raggiunta da una misura di sequestro preventivo, riguardante numerosi volatili, già oggetto di sequestro probatorio il 20 febbraio 2015 ad iniziativa della P.G. ed ai sensi dell'articolo 21 comma 1° lett. bb l. numero 157 del 1992. Richiesto del riesame dalla stessa S. ex articolo 322 c.p.p., il Tribunale di Rovigo - con ordinanza del 26 maggio 2015 - dichiarava inammissibile l'istanza di riesame, rilevando che, ai fini della decorrenza del termine per la relativa richiesta, dovesse farsi riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza e non alla data di notifica dell'avviso. Così, a fronte dell'esecuzione del sequestro il 28 aprile 2015, il ricorso era stato depositato il 12 maggio 2015, oltre il termine perentorio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione L.S., affidandosi ad un solo motivo [articolo 606 comma 10 lett. c c.p.p. in relazione all'articolo 324 comma 10 c.p.p.]. Considerato in diritto 1. Attraverso il motivo dedotto, la ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità della sua istanza, posto che, una volta eseguito il decreto di sequestro preventivo il 28 aprile 2015, ella aveva provveduto tempestivamente, ossia l'8 maggio 2015 ex articolo 324 c.p.p. , a depositare richiesta di riesame presso la cancelleria del Tribunale di Ferrara. 2. La doglianza è fondata. La questione di diritto sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire se l'istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale competente per la decisione ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ex articolo 324/1-5 cod. proc. penumero , oppure se, sempre entro dieci giorni, la suddetta istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex combinato disposto degli articolo 324/2 e 582/2 cod. proc. penumero Sul punto, nell'ambito di questa Corte, si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle due soluzioni indicate, «l'articolo 324 c.p.p. dispone infatti che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento v. Sez. 3, 02.7.2015 numero 31961 Rv. 264189 , né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in virtù del richiamo che l'articolo 324 c.p.p. fa all'articolo 582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito» Cass. 18281/2013 Rv 255753. La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa leva sul principio di diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza n° 11/1991 Rv 187922 secondo il quale «il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'articolo 309, comma quarto, cod. proc. penumero applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'articolo 310, secondo comma, cod.proc.penumero fa alle forme dell'articolo 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo articolo 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'articolo 309 cod. 2 proc. penumero è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso articolo 309 cod. proc. penumero » conforme, ex plurimis Cass. 21083/2014 Rv. 259238. Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest'ultima giurisprudenza. Infatti, se pure è vero che la suddetta tesi è stata formulata in relazione alle misure cautelari personali, è anche vero che, come è stato osservato «la formulazione letterale dell'articolo 324 c.p.p. è analoga a quella del richiamato articolo 309. L'articolo 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame vada presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che la richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582 » Cass. 47264/2014 Rv 261214. Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali. Infatti, deve ritenersi che, anche per l'articolo 324 cod. proc. penumero , il rinvio all'articolo 582 le forme sia a tutto l'articolo e non solo al primo comma perché l'articolo 582 è la norma generale in materia di impugnazioni di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'articolo 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza nella specie di dieci giorni sia rispettato al momento del deposito dell'istanza sicché diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In conclusione, poiché è pacifico che l'impugnazione venne depositata tempestivamente sebbene nella Cancelleria del Tribunale di Ferrara , il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato alla stregua del seguente principio di diritto «In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. penumero alle forme previste dall'articolo 582, comma secondo, cod. proc. penumero , secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o no entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.