Assegno per assistenza personale continuativa, indicazioni dall'INAIL

Con la nota protocollare numero 5154/2014, l’Istituto ha chiarito che lo speciale assegno continuativo mensile ex L. numero 248/1976 spetta anche ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero, deceduti per cause non correlate all’evento professionale.

La nota diramata lo scorso 8 luglio interviene in ordine ai quesiti sulla possibilità di esportare la prestazione “speciale assegno continuativo mensile” ex legge numero 248/1976 e sul riconoscimento della stessa ai superstiti di assicurato deceduto per cause non dipendenti dall’evento professionale. Prestazioni coperte dal regolamento. La principale fonte normativa comunitaria è rappresentata dal regolamento CEE numero 833/2004 è intervenuto poi il regolamento numero 1231/2010, in vigore da gennaio 2011, estendendo il campo di applicazione ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell’Unione ed in situazione transfrontaliera. L’articolo 3 del regolamento numero 833/2004 elenca le prestazioni coperte dal regolamento stesso prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assicurate prestazioni di vecchiaia e di invalidità prestazioni per i superstiti prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali assegni in caso di decesso prestazioni di prepensionamento prestazioni di disoccupazione prestazioni familiari. Oneri a carico dell'Istituzione competente per le prestazioni aziendali. L’articolo 7 del predetto regolamento stabilisce, poi, che le prestazioni in danaro dovute a titolo della legislazione di uno o più stati membri non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’Istituzione debitrice. Ai sensi del successivo articolo 70, le prestazioni speciali in danaro di carattere non contributivo quindi di natura assistenziale sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico, e non sono erogabili al di fuori dei confini statali. Pertanto, dalle lettura congiunta delle norme discende che le prestazioni di carattere assistenziale non sono dovute dallo Stato italiano a cittadini residenti all’estero, ai quali spettano soltanto le prestazioni assistenziali che la legislazione dello Stato in cui risiedono prevede per i propri cittadini, con oneri a carico dell’Istituzione competente dello stato di residenza. Previdenza e prestazioni contributive, vale l'esportabilità delle prestazioni. Per le prestazioni previdenziali a carattere contributivo, invece, il diritto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in Italia e, quindi, con riferimento allo speciale assegno continuativo, dalla Legge numero 248/1976 e dal D.P.R. numero 1124/1965. Con riferimento alle prestazioni previdenziali contributive valgono i principi posti dal diritto comunitario al fine di garantire l’accesso a tali prestazioni anche al di fuori dei confini nazionali, dovendosi ritenere operante il principio di esportabiltà delle prestazioni, secondo quanto disposto al riguardo dal sopra citato articolo 7 del vigente regolamento di sicurezza sociale. Appare, in ultima analisi, evidente che la risposta ai quesiti posti dipende dalla natura, assistenziale ovvero previdenziale, della prestazione richiesta. La connessione con la titolarità in capo al defunto di una rendita per infortunio o malattia professionale depone per la natura previdenziale e non assistenziale dell’assegno stesso. La prevista non cumulabilità con prestazioni economiche previdenziali, con esclusione delle prestazioni di natura assistenziale, induce a ritenere che la natura giuridica dell’assegno in questione sia previdenziale e non assistenziale. In conclusione, poiché lo speciale assegno continuativo ha natura previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia. fonte lavoropiu.info