Sentenza costitutiva prima e dichiarativa poi? Eccezione di giudicato respinta

L'accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà è diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa, «fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato».

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17676/2012, depositata il 16 ottobre. Il caso. Un contratto di vendita immobiliare, per atto notarile, definiva il trasferimento di 2 porzioni, per un totale di quasi 1000 mq, di un suolo edificatorio al prezzo di 20 milioni di vecchie lire. Nello stesso giorno i 2 avevano anche concluso, con scrittura privata, un contratto di permuta in forza del quale, in cambio dei predetti suoli, l’acquirente che avrebbe costruito unità immobiliari sul terreno acquistato si obbligava nei confronti dell’altra a trasferirgli in proprietà 2 unità immobiliari, consegnando a garanzia dell’adempimento cambiali per un importo di 140 milioni di lire. Unità immobiliari mai consegnate. La questione arriva in tribunale perché il trasferimento della proprietà dei 2 immobili non era mai avvenuta. La richiesta dell’attore era di dichiarare l’efficacia della scrittura e ottenere così il trasferimento di proprietà. Altrimenti, in subordine, chiedeva la risoluzione del contratto di permuta, con retrocessione dei suoli e il risarcimento danni per ritardata consegna. Il costruttore, nel frattempo, era fallito e il venditore era riuscito ad ottenere i due immobili solo dopo il processo di appello, sede in cui veniva data piena validità al contratto dissimulato. Giudicato già formato? La curatela fallimentare presenta quindi ricorso per cassazione lamentando l’errata interpretazione dell’efficacia di giudicato di una sentenza del Tribunale di Bari. Secondo la parte ricorrente, infatti, si era già formato un giudicato, seppure implicito, su identiche circostanze e fatti. Si tratta di sentenza dichiarativa. Il ricorso viene rigettato in toto e la S.C. ravvisa una diversità di petitum e di causa petendi della pretesa di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà rispetto a quella di cui all’articolo 2932 c.c. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto . La prima è diretta ad una sentenza dichiarativa, «fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato», la seconda mira, invece, ad una pronuncia costitutiva, «fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori come il preliminare».

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 giugno – 16 ottobre 2012, numero 17676 Presidente Felicetti – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1994 PA.Anumero esponeva di avere evocato, già con precedente atto introduttivo notificato il 1 marzo 1991 , dinanzi al Tribunale di Bari, V.C P. con il quale assumeva che il 5.4.1988 le parti avevano stipulato contratto di vendita immobiliare, per atto notarile, definito il trasferimento di due porzioni di un suolo edificatorio di mq. 615 e 358, site in omissis , al prezzo di L. 20.000.000, puntualizzando che con scrittura privata in pari data te parti in realtà avevano concluso contratto di permuta in forza del quale in cambio dei predetti suoli il costruttore edile P. si obbligava a trasferirgli in proprietà, entro il 5.4.1990 due unità immobiliari, consegnando a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni cambiali per l'importo di L. 140.000.000. Aggiungeva che il P. , costruiti i fabbricati, veniva più volte invitato a stipulare il relativo atto pubblico di trasferimento, ma questi si rifiutava, per cui chiedeva dichiararsi la simulazione dell'atto pubblico del 5.4.1988 e la validità ed efficacia del contratto di permuta, e per l'effetto, stante l'inadempimento del convenuto, disporsi il trasferimento ex articolo 2932 c.c. all'attore, e per lui ai figli Pa.Gi. e Ma. , delle unità immobiliari promesse in permuta in subordine, dichiararsi la risoluzione del contratto di permuta, con conseguente retrocessione dei suoli e di quanto su essi costruito, oltre al risarcimento dei danni per ritardata consegna degli immobili. Instaurato il contraddittorio in detto giudizio, nella resistenza del convenuto, il quale riconosceva che l'unico contratto concluso era quello di permuta, ma eccepiva che l'attore poteva pretendere il pagamento dei soli titoli cambiari, il giudice adito, con sentenza del 16.4-5.5.1993, rilevato che fattore non aveva esibito il certificato di conformità degli immobili in questione ai sensi della legge numero 47/1985, per cui doveva ritenersi l'incommerciabilità degli stessi, dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta ex articolo 2932 c.c. Divenuta ormai irrevocabile il 19.6.1994 la sentenza del giudice di prime cure di cui sopra per mancata impugnazione - il PA. , premesso che il P. nelle more era stato dichiarato fallito, con sentenza del Tribunale di Bari del 12.4.1992, risultati inutili i tentativi per un bonario trasferimento in suo favore degli immobili in discussione, evocava avanti al medesimo Tribunale di Bari il Fallimento di P.V.C. per sentire accogliere le medesime conclusioni formulate nell'originario atto di citazione. Instauratosi il contraddittorio, la curatela fallimentare eccepiva preliminarmente l'efficacia preclusiva dei giudicato di cui alla sentenza del 5.5.1993 ed il giudice adito, con sentenza del 12.4.2000, ne riteneva la fondatezza, rigettando la domanda attorea. In virtù di appello interposto dal PA. , il quale insisteva nelle sue richieste, previo rigetto dell'eccezione di giudicato, la Corte di appello di Bari, nella resistenza dell'appellato fallimento, che proponeva anche appello incidentale in ordine alla statuizione sulla spese processuali, ritenendo ingiustificata la compensazione, accoglieva l'appello principale ed in riforma della sentenza del giudice di primo grado, dichiarava affetto da simulazione relativa l'atto pubblico di vendita del 5.4.1988, mentre era valido ed efficace il contratto dissimulato di permuta e per l'effetto dichiarava trasferiti al PA. in forza del predetto contratto definitivo di permuta i fabbricati A e B, con conseguente condanna della curatela a consegnare all'appellante gli immobili rigettava l'appello incidentale. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che non sussisteva preclusione da giudicato qualora in un primo giudizio si fosse proposta azione di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile e in altro si agisse per ottenere una pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto definitivo di vendita dello stesso immobile fra le medesime parti, essendo diverse per petitum e causa petendi, volgendo la prima ad una sentenza dichiarativa fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà, la seconda una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori quale il preliminare. Ed invero con il primo giudizio il PA. aveva chiesto, previa declaratoria di simulazione relativa e quindi di nullità ed inefficacia del rogito di vendita, l'efficacia del dissimulato contratto preliminare di permuta e stante l'inadempimento del P. , il trasferimento ex articolo 2932 c.c. dei fabbricati A e B, mentre nel successivo atto di citazione emergeva che il PA. aveva proposto diversa domanda di accertamento di conclusione del contratto di permuta intercorso tra lui ed il P. quindi di contratto definitivo e non preliminare e che pertanto il trasferimento della proprietà dei predetti immobili era già avvenuto in virtù dello stesso contratto dissimulato di permuta. Concludeva che nel merito la domanda attorea trovava fondamento nel tenore del contratto dissimulato. Avverso la indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento P. , articolato su un unico motivo, cui ha resistito il PA. con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex articolo 182 c.p.c., per difetto di capacità processuale del curatore del fallimento per mancanza di autorizzazione del giudice delegato del fallimento, sollevata dal resistente. Osserva il collegio che dall'esame del fascicolo di ufficio risulta che all'atto del deposito del ricorso è stata depositata tale autorizzazione, a mente dell'articolo 369, secondo comma, numero 4, c.p.c., che risulta disposta dal giudice delegato con decreto del 6.4.2006 e dunque in epoca anteriore alla stessa notifica del ricorso e ciò consente di ritenere che la causa è stata legittimamente introdotta dal curatore. Con ulteriore eccezione il resistente denuncia la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex articolo 137, comma 1, c.p.c. per inesistenza di notifica, perché richiesta da soggetto diverso dalla parte del rapporto processuale o suo rappresentante richiedente essendo l'Avv.to Nicola del Curatolo e non dal difensore della curatela nel presente giudizio, l'Avv.to Enrico del Curatolo . L'eccezione è infondata, perché l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e in tal caso l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito l'attività suddetta, ovvero come nel nostro caso della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte a istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. Tale principio opera per l'atto di citazione, per il ricorso in cassazione e, in genere, per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo a inesistenza o nullità della notificazione cfr Cass. SS.UU. 6 settembre 1990 numero 9213 e successiva conforme in termini, Cass. 6 maggio 2011 numero 10004 . In via sempre prioritaria va anche esaminata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per inesistenza della notifica, perché non correttamente completata l'attività di consegna dello stesso plico, risultando dall'avviso di ricevimento di cui all'articolo 8, comma 3, legge 20.11.1982 numero 890, infilato sotto la porta d'ingresso dello studio legale, che si assume non dotato di cassetta di corrispondenza e non affisso alla porta di ingresso dello studio. L'eccezione è priva di pregio. L'articolo 8, comma 2, della legge 20.11.1982 numero 890, nel prescrivere che l'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza , non impone l'obbligo di specificare la modalità concretamente prescelta. Né tale obbligo emerge dalla successiva prescrizione, per cui di tutte le formalità eseguite e del deposito, nonché dei motivi che li hanno determinati, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego . Le formalità eseguite, da menzionare nell'avviso di ricevimento, comprendono infatti il rilascio dell'avviso, e le ragioni dello stesso, ma non si estendono alla specificazione delle modalità seguite, se mediante affissione o mediante immissione nella cassetta, facendo fede dell'effettivo avvenuto rilascio la dichiarazione dell'agente postale cfr Cass. 8 maggio 1998 numero 4691 . L'obbligo di legge risulta pertanto soddisfatto con l'indicazione del motivo della mancata consegna nella specie per avere trovato l'ufficio chiuso all'ora dell'accesso e con la menzione dell'eseguita formalità del rilascio dell'avviso. Del resto, il ricorrente non avanza contestazioni, in concreto, circa l'effettività del rilascio dell'avviso, per cui nella specie si tratterebbe di una mera irregolarità, sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente. Passando all'esame del ricorso, con l'unico motivo il Fallimento P. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. in relazione all'interpretazione dell'efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Bari numero 2026 del 1993. In sintesi, la curatela lamenta che l'interpretazione data dalla corte di merito dell'articolo 2909 c.c. non terrebbe conto che le richieste del Pa. si riferiscono, sia nel primo sia nel secondo giudizio, a identiche circostanze e fatti sui quali si era già formato un giudicato, seppure implicito. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha interpretato la domanda avanzata dall'attore PA. nel senso della richiesta, non di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., ma di accertamento dell'acquisto delle due unità immobiliari, allo stesso alienate con contratto di permuta del 5.4.1988. A tale convincimento la corte di appello è pervenuta sulla base della lettura integrale dell'atto di citazione notificato il 10 novembre 1994, precisando che il predetto attore-appellante a mentre dall'atto di citazione notificato il 1.3.1991 sfociato nella sentenza del Tribunale di Bari del 5.5.1993, passata in giudicato per mancata impugnazione risultava avere richiesto - previa declaratoria di simulazione relativa e quindi di nullità ed inefficacia del rogito di vendita del 5.4.1988 - l'accertamento dell'efficacia del dissimulato contratto preliminare di permuta di cui alla scrittura privata sottoscritta in pari data, nonché l'inadempimento all'obbligo assunto con quest'ultimo contratto dal P. e per l'effetto disporsi il trasferimento in suo favore ex articolo 2932 c.c. dei fabbricati A e B oggetto dell'obbligazione assunta dal convenuto-appellato b nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, emergeva che il PA. aveva chiaramente formulato la diversa domanda di accertamento del suo diritto di proprietà delle unità immobiliari oggetto del dissimulato contratto di permuta, dichiarata l'efficacia di detto contratto, previa ovviamente declaratoria di simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita, con conseguente condanna della Curatela fallimentare a consegnargli i beni in questione. La Corte territoriale ha indicato puntualmente e analiticamente le ragioni del convincimento al quale è pervenuta. L'interpretazione della portata della domanda compiuta dalla corte di merito è motivata in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all'intero contesto della citazione con cui essa è stata veicolata, alla formulazione testuale dell'atto ed al contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che con essa l'attore intendeva perseguire. L'esattezza della conclusione cui è pervenuto il giudice distrettuale è confermata dall'esame diretto della citazione in essa non solo manca qualsiasi riferimento alla richiesta di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., ma anche difetta la deduzione, a base della pretesa, di un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avendo ai contrario l'attore richiesto l'accertamento, previo riconoscimento della scrittura privata, della proprietà della unità immobiliari scambiate con il P. a fronte dei suoli e, quindi, l'emissione di una pronuncia dichiarativa del trasferimento. È in particolare decisivo il fatto che in detta citazione notificata nel 1994, nel fare riferimento all'atto introduttivo del precedente giudizio, si afferma che il dissimulato contratto di permuta intercorso tra lui ed il P. ha natura di contratto definitivo e pertanto, per effetto dell'acquisto effettuato con la citata scrittura privata, il trasferimento della proprietà in suo favore dei predetti immobili A e B è già avvenuto in virtù di tale contratto . D'altro canto il giudizio concluso con la sentenza dei Tribunale di Bari del 5.5.1993, passata in giudicato per mancata impugnazione, ha accertato esclusivamente la natura simulata relativa dell'atto pubblico di vendita, cui è conseguente l'efficacia del contratto dissimulato, quale giudicato implicito. Per consolidato orientamento di questa corte va ravvisata diversità di petitum e di causa petendi della pretesa di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà rispetto a quella di cui all'articolo 2932 c.c. mentre la prima è diretta ad una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato, la seconda mira ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori come il preliminare, avente ad oggetto l'obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata cfr Cass. SS.UU. 5 marzo 1996 numero 1731 Cass. 8 ottobre 2001 numero 12323 Cass. 12 novembre 2002 numero 15859 Cass. 12 settembre 2003 numero 13420 Cass. 25 gennaio 2008 numero 1740 Cass. 8 febbraio 2010 numero 2723 Cass. 17 maggio 2010 numero 12039 . Il ricorso è rigettato. Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.