La notifica eseguita al portiere è valida

La cartella di pagamento notificata mediante raccomandata, con avviso di ricevimento al portiere dello stabile, non richiede l’invio di una seconda raccomandata per l’avviso di avvenuta notificazione.

Quanto precede è contenuto nell’ordinanza numero 17445/2017 della Cassazione da cui emerge che la notifica può essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari a mezzo portiere dello stabile dove risiede il contribuente senza che ciò comporti l’invio di una secondo raccomandata di conferma. Notifica atti tributari. La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articolo 137 e ss. del c.p.c. - come ribadito dagli articolo 16, comma 2, d.lgs. numero 546/1992 e 60, comma 1, lett. a , d.P.R. numero 600/1973 - il quale prevede una norma derogatoria, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente nel domicilio fiscale. La forma di notifica tradizionale è quella c.d “brevi manu”, con consegna diretta al destinatario, a cui segue quella a mezzo posta con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La procedura ex articolo 140 c.p.c. prevede che in caso di irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario. Si ricorda che la notifica via PEC è ammessa solo dove è operativo il Processo Tributario Telematico dal 15/07/2017 il sistema è applicabile facoltativamente in tutte le regioni italiane , per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Cass. ord. numero 4066/2017 . Il caso. Nella fattispecie in esame il concessionario della riscossione Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo la validità della notifica eseguita al portiere senza aver inviato la seconda raccomandata informativa. La Corte ha ritenuto che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che quando il predetto ufficio abbia posto in essere tale forma di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. numero 890/1982, con riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario. Al riguardo, l’articolo 14 di detta legge prevede che la notifica degli avvisi e degli atti da notificare al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari cfr. Cass. numero 11619/2017 . La circostanza che tale norma faccia salva la procedura di notifica di cui al d.P.R. numero 600/1973 non cancella la possibilità riconosciuta all’ufficio finanziario nel caso specifico, il concessionario di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale, con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere come stabilisce l’articolo 39 d.m. 9 aprile 2001 , senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In tale direzione, del resto, depone anche l’articolo 26 d.P.R. 602/1973 il quale consente al concessionario di eseguire la notifica al portiere considerando la stessa avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo. In conclusione, deve ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento, anche nel caso in cui per l’avviso di avvenuta notifica il concessionario non abbia utilizzato la lettera raccomandata Cass. numero 1304/2017 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 4 maggio – 14 luglio, numero 17445 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Fatto e diritto Con un primo ricorso in Cassazione cd. principale , nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso sostanzialmente adesivo al ricorso principale, Equitalia Sud SpA oggi Equitalia Servizi di riscossione SpA impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa ad alcune cartelle di pagamento per crediti tributari, lamentando la violazione dell’articolo 26 primo comma del DPR numero 602/73, dell’articolo 145 c.p.c., e dell’articolo 60 del DPR numero 600/73 lett. b-bis, in relazione all’articolo 360 primo comma numero 4 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto illegittima la notifica di sei delle 9 cartelle del presente giudizio, perché consegnate al portiere senza aver inviato successivamente la seconda raccomandata informativa, dopo il 4.7.2006, quando il D.L. numero 223 del 2006 aveva introdotto la lettera b-bis nell’articolo 60 del DPR numero 600/1973, il quale avrebbe stabilito la necessità di tale adempimento. Con un secondo ricorso in Cassazione cd. incidentale tempestivo avverso la medesima sentenza impugnata affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione - che ha prodotto memoria - che l’ente impositore hanno resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa di altre cartelle di pagamento per crediti tributari oggetto della medesima sentenza impugnata , lamentando la violazione dell’articolo 60 del DPR numero 600/73, della legge numero 31/2008 e dall’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c., in quanto, in riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto d’impugnazione in cassazione, erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che in caso di notifica al portiere ma anche dell’addetto alla ricezione non fosse necessario l’invio della seconda raccomandata informativa. Si precisa che i due distinti ricorsi sono stati inoltrati per la notifica e spediti lo stesso giorno, pertanto, l’anteriorità è determinata dall’iscrizione a ruolo che per Equitalia Servizi di riscossione SpA è avvenuta il 17 giugno 2016, mentre la società contribuente ha iscritto a ruolo il 20 giugno 2016. In via preliminare, va disposta la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. È fondato il ricorso di Equitalia Servizi di riscossione SpA che va accolto, mentre è infondato il ricorso della società contribuente che va, quindi, rigettato. Infatti, per quanto riguarda la necessità dell’invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex articolo 26 del DPR numero 602/73, Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. numero 890 del 1982 - cfr. Cass. numero 17598/2010 Cass. numero 911/2012 Cass. numero 14146/2014 Cass. numero 19771/2013 Cass. numero 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. numero 890 del 1982, articolo 14, come modificato dalla L. numero 146 del 1998, articolo 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, articolo 39 cfr. Cass. numero 27319/2014 - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo Cass. ord. numero 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10, secondo Cass. numero 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge numero 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex articolo 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l’invio della raccomandata informativa - Cass. numero 12181/13 - . Sulla specialità della notifica ex articolo 26 del DPR numero 602/73, ex rispetto all’articolo 60 del DPR numero 600/72, v. Cass. nnumero 3254/16, 23341/15 . Tanto è sufficiente per superare gli articolati rilievi difensivi esposti, sul punto, dalla parte contribuente, sia in riferimento alle notifiche ricevute dal portiere che a quelle ricevute da un addetto alla ricezione degli atti Cass. numero 28864/14, 27479/16 , mentre, va accolto il ricorso di Equitalia Sud SpA, cassata l’impugnata sentenza in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex articolo 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Infine, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, proposta dalla società contribuente, ad avviso del Collegio tale questione risulta manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del Legislatore regolamentare le modalità di notifica degli atti giudiziari e amministrativi in generale, e in via di specialità quelli tributari, secondo una ratio semplificatoria dei meccanismi notificatori. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dispone la riunione dei ricorsi, ex articolo 335 c.p.c Rigetta il ricorso della società contribuente ed accoglie il ricorso di Equitalia Servizi di riscossione SpA, cassa l’impugnata sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la società contribuente a pagare le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 8.000,00 sia in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito che in favore di Equitalia Servizi di riscossione SpA, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.