Patente senegalese sospetta: per la richiesta di chiarimenti all’Ambasciata non serve la rogatoria

L’Ambasciata in Italia di uno Stato straniero è un ufficio diplomatico, quindi amministrativo. Di conseguenza, le notizie ad essa richieste sono acquisibili senza rogatoria.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 2471, depositata il 20 gennaio 2015. Il caso. Un imputato senegalese veniva condannato per i reati di ricettazione di una patente falsa e di uso della stessa. I giudici basavano la propria decisione sull’accertamento, eseguito ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. ammissione di nuove prove presso l’Ambasciata del Senegal in Italia, circa l'autenticità del documento. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando l’acquisizione di informazioni dall’Ambasciata del Senegal, che in quanto tale gode di extraterritorialità, con l’invio della richiesta a mezzo fax e non mediante rogatoria. Ufficio amministrativo. La Corte di Cassazione concorda con il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui l’ambasciata senegalese era un ufficio diplomatico, e dunque amministrativo. Di conseguenza le notizie richieste erano utilizzabili e ben acquisibili senza rogatoria. È consentito e legittimo acquisire al fascicolo dibattimentale atti di provenienza estera di natura amministrativa, cioè compiuti al di fuori di una specifica indagine penale, che, in quanto tali, non possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali. La missiva dell’Ambasciata, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, era ben acquisibile al procedimento penale ex articolo 234 c.p.p. ed utilizzabile a fini probatori, limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 dicembre 2014 – 20 gennaio 2015, numero 2471 Presidente Cammino – Relatore Cervadoro Svolgimento del processo Con sentenza del 9.5.2013, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva condannato S.F. alla pena di mesi quattro di reclusione e € 400,00 di multa per i reati di ricettazione di una patente falsa e di uso della stessa. La penale responsabilità dell'imputato veniva ritenuta dai giudici di merito in base al contenuto delle deposizioni rese dai militari, che avevano proceduto al controllo del prevenuto e alla verifica della patente di guida esibita e quindi riferito, in dibattimento, in ordine alle anomalie puntualmente riportate nel capo di imputazione dagli stessi riscontrate sulla patente sequestrata, nonché all'esito dell'accertamento disposto dal Tribunale ex articolo 507 c.p.p., presso l'Ambasciata del Senegal in Italia, circa l'autenticità o meno del documento in questione. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con tre distinti motivi, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione degli artt.111 Cost., 191, 431, 511 co.1, 2, 3 e 5, 526 co.1, 514 e 515 in relazione all'articolo 727 c.p.p., 234 e 495 c.p.p. ai sensi dell'ar.606 lett.c c.p.p. e assumendo, sotto diversi profili, l'inutilizzabilità delle informazioni trasmesse dall'Ambasciata del Senegal utilizzate ai fini della decisione il giudice, anziché disporre perizia ex articolo 508 c.p.p., ha disposto ai sensi dell'articolo 507 c.p.p. l'acquisizione di informazioni dall'Ambasciata del Senegal, che in quanto tale gode di extraterritorialità, e quindi ha inviato la richiesta a mezzo fax, e non - come avrebbe dovuto - mediante rogatoria. Ha poi acquisito le informazioni medesime, trasmesse a mezzo fax dalla predetta ambasciata, e le ha utilizzate ai fini della decisione, in violazione del principio del contraddittorio e in mancanza di lettura., La missiva trasmessa a mezzo fax dell'Ambasciata costituisce, infatti, una chiara manifestazione di giudizio , per cui il suo autore avrebbe dovuto comunque poter essere interrogato dalle parti processuali. A ciò aggiungasi che il documento, su cui principalmente si fonda il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è stato inserito nel fascicolo del dibattimento senza che sia stato preventivamente esibito ed ammesso e ciò nonostante che, anche nei casi di acquisizione di documenti ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., il giudice abbia il potere-dovere di assicurare alle parti processuali la facoltà di interloquire previo esame della documentazione stessa. La qual cosa non è successa nel corso delle due udienze svoltesi successivamente alla ricezione del fax. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Allega al ricorso copia dei verbali di udienza del giudizio di merito avanti al Tribunale di Teramo. Motivi della decisione 1. La Corte territoriale ha affermato, nella sentenza impugnata, che l'ambasciata senegalese è un ufficio diplomatico, e dunque amministrativo, e che pertanto le notizie richieste erano utilizzabili e ben acquisibili senza rogatoria. Avuto riguardo sia alle modalità con cui le informazioni sulla genuinità o meno della patente di guida sono state richieste, che alla acquisizione e alla utilizzabilità delle informazioni medesime ai fini del giudizio, la conclusione del giudice d'appello è ineccepibile e conforme all'indirizzo di questa Corte, secondo cui è consentito e legittimo acquisire al fascicolo dibattimentale atti di provenienza estera di natura amministrativa, vale a dire compiuti al di fuori di specifica indagine penale, che in quanto tali non possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali v. Cass.Sez.VI, Sent. numero 30068/2012 Rv. 253273 Sez.II, Sent.numero 32623/2010 numero 32623, Rv. 248030 Sez.III, 27.5.2009 Sent.numero 24653/2009, rv. 244087 . E' pacifico, che le informazioni di cui alla nota della Ambasciata della Repubblica del Senegal in data 20.4.2010 sono state acquisite in sede dibattimentale, ex articolo 507 c.p.p., proprio su istanza del difensore dell'imputato, e quindi totalmente al di fuori della disciplina dell'articolo 431 cpp, richiamato in questa sede in modo del tutto inappropriato infatti, non si controverte in alcun modo sulla circostanza che il documento in questione fosse stato ab origine acquisito nel fascicolo per il dibattimento ex articolo 431 cpp. Ad analoga conclusione si deve pervenire in ordine alla profilata violazione dell'articolo 727 cpp. e quindi alla inutilizzabilità delle informazioni medesime ai sensi dell'articolo 729 cpp le norme citate si applicano nel solo ambito degli atti acquisiti in via rogatoriale, mentre è pacifico che, nel caso in esame, l'atto del quale si discute è stato trasmesso fuori di qualsivoglia rogatoria direttamente dall'Ambasciata del Senegal al Tribunale di Teramo. Nel caso in esame, le informazioni richieste se la patente di guida fosse autentica o meno necessitavano di un mero controllo amministrativo da compiersi al di fuori di un'indagine penale ne consegue che la missiva dell'Ambasciata del Senegal, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, era ben acquisibile al procedimento penale ex articolo 234 c.p.p., e quindi utilizzabile ai fini probatori, limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti per l'acquisibilità degli atti amministrativi extraprocessuali, v.Cass. Sez. VI, Sent.numero 10996/2010 Rv. 246686 Sez.II, Sent. numero 32623/2010 Rv. 248030 in riferimento a quella trasmessa dall'autorità straniera . Per quanto disposto dall'articolo 526 c.p.p., di cui si assume erroneamente la violazione, sono poi utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento, ma acquisite al fascicolo per il dibattimento ed invero, la legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta la utilizzabilità, ai fini probatori, degli atti così acquisiti. Gli atti presentati al dibattimento ed ammessi con provvedimento ordinatorio, o come nel caso di specie richiesti dal, 9~ giudice peraltro su istanza dello stesso difensore dell'imputato, sono infatti oggetto della conoscenza immediata e diretta delle parti che hanno diritto a prenderne visione, realizzandosi in tal modo quel principio dell'immediatezza processuale, rispetto al quale l'ufficiale lettura degli atti si pone come un mero surrogato, quando la prova sia stata invece acquisita in fase diversa da quella dibattimentale v. Cass.Sez.I, Sent. numero 4502/1997 Rv. 210409 Sez.VI, Sent. numero 16625/1990 Rv. 186023 . Per mera completezza, rileva infine il Collegio che le informazioni richieste all'Ambasciata del Senegal sono state trasmesse per fax in data 20.4.2010, che successivamente alla trasmissione, come ammesso dallo stesso ricorrente, si sono svolte ben due udienze, quella del 19 luglio con rinvio per legittimo impedimento del difensore e quella del 4 ottobre 2010, nella quale il difensore ha concluso, senza aver effettuato alcuna contestazione circa il contenuto della missiva o le modalità di trasmissior, della medesima, né tantomeno aver richiesto l'audizione del funzionario che aveva effettuato il richiesto accertamento amministrativo. Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.