La catena della falsità: dalla prova del credito al decreto ingiuntivo

Quando la prova del credito, prodotta dal richiedente, è falsa, anche l’attestazione del giudice, circa l’esistenza di essa, è ideologicamente falsa per induzione.

E’ stato così deciso nella sentenza numero 48389, della Corte di Cassazione, depositata il 20 novembre 2014. Il caso. Il Gup dichiarava, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato di cui agli articolo 48 Errore determinato dall'altrui inganno e 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici c.p., perché il fatto non sussiste. La accusa avanzata nei confronti dell’imputato si basa sul fatto che l’uomo aveva ottenuto dal Giudice di Pace l’emissione di un decreto ingiuntivo sul presupposto però di un titolo di credito contraffatto. Secondo il Gup, il decreto ingiuntivo non era atto pubblico con valore di prova dell’esistenza del credito, ma un provvedimento impugnabile e privo di valenza intrinsecamente probatoria. Ricorreva per cassazione il Procuratore generale deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 479 c.p. Secondo il pm il decreto ingiuntivo doveva essere considerato come atto pubblico, il cui contenuto era tutelato dalla predetta norma penale. Inoltre, esso consisteva nell’attestazione dell’esistenza di prova scritta del credito. La parte descrittiva dell’atto dispositivo può essere ideologicamente falsa, quando La Cassazione nel decidere la questione in esame ricorda che «in tema di “atti dispositivi” è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in essi contenuta e, più precisamente, in relazione all’attestazione, non conforme a verità, dell’esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessa menzione ai fini della sussistenza della falsità ideologica» Cass., S.U., numero 1827/1995 . Il decreto ingiuntivo è atto pubblico. D’altra parte, il decreto ingiuntivo è costitutivo di diritto per il richiedente ed ha natura di atto pubblico in quanto emanata da un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, il quale attesta, anche solo implicitamente, in esso, i fatti nella fattispecie l’esistenza di prova del credito che costituiscono imprescindibili presupposti del contenuto dispositivo dell’atto medesimo. In conclusione, - come affermato dalla Suprema Corte - «quando la prova del credito, prodotta dal richiedente è, in sé, falsa, anche l’attestazione del giudice, circa l’esistenza di essa, è ideologicamente falsa per induzione». Pertanto, il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo del principio predetto, sicchè la Corte di Cassazione annulla la sentenza e rinvia al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 ottobre – 20 novembre 2014, numero 48389 Presidente Ferrua – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze, avverso la sentenza dei Gup di Livorno, in data 8 ottobre 2013, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 425 cpp, non doversi procedere nei confronti di D.F.P., in ordine al reato di cui all'articolo 48, 479 cpp, perché il fatto non sussiste. La accusa era stata elevata per avere, l'imputato, ottenuto dal Giudice di pace, la emissione di un decreto ingiuntivo sul presupposto, però, di un titolo di credito contraffatto. Il Gup ha affermato che il decreto ingiuntivo non è un atto pubblico con valore di prova dell'esistenza del credito, ma un provvedimento impugnabile e privo di valenza intrinsecamente probatoria. Deduce il ricorrente, la erronea applicazione dell'articolo 479 cp. Il decreto ingiuntivo, infatti, va considerato come atto pubblico il cui contenuto è penalmente tutelato dall'articolo 479 cp. Esso consiste nella attestazione della esistenza di prova scritta dei credito. D'altra parte, nessuno dubita che il falso ideologico possa essere contestato in relazione ad un atto amministrativo che sia impugnabile dinanzi al Tar. Cita, come ipotesi omologa, la ordinanza dichiarativa di contumacia, emessa sulla base di presupposti di fatto notificazione alla controparte contraffatti Cass. sent.numero 6274 del 2003 . Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in tema di atti dispositivi , ha riconosciuto che anche in tal genere di atti - che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in essi contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione ai fini della sussistenza della falsità ideologica Sez. U, Sentenza numero 1827 del 03/02/1995 Ud. dep. 24/02/1995 Rv. 200117 conforme Sez. 5, Sentenza numero 2043 del 23/01/1997 Ud. dep. 05/03/1997 Rv. 208674 Sez. 5, Sentenza numero 4386 del 17/02/1999 Ud. dep. 08/04/1999 Rv. 213107 . In tale ottica sono stati ritenuti idonei ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 479 cp, la falsità degli atti presupposti al rilascio dei diploma di laurea il decreto di liquidazione emesso dal sindaco per lavori di ricostruzione, mai iniziati nel comune indicato Sez. 5, Sentenza numero 10384 del 10/06/1999 Ud. dep. 01/09/1999 Rv. 214299 la delibera di aggiudicazione di un appalto pubblico per la manutenzione di presidii ospedalieri, nella quale si era dato falsamente atto dell'avvenuta consultazione dell'albo dei fornitori delle Unità sanitarie locali Sez. 5, Sentenza numero 5397 del 14/10/2004 Ud. dep. 11/02/2005 Rv. 230683 la patente di guida con riguardo all'attestazione, contraria al vero, dell'avvenuto regolare superamento dell'esame teorico, pur non menzionato nell'atto ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale Sez. 5, Sentenza numero 4325 del 08/10/1997 Cc. dep. 20/01/1998 Rv. 209880 Anche la sentenza della Sez. 6, numero 2725 del 12/01/1996 Ud. dep. 14/03/1996 Rv. 204777 ha posto in evidenza che non rileva che il presupposto dei documento possa essere altrimenti provato invero l'articolo 479 cod. penumero non postula che l'atto debba costituire prova esclusiva e non superabile del fatto attestato e neppure che la finalità in questione sia quella primaria ed unica dell'atto stesso. Ancor più significativo è poi il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente ossia la sentenza numero 6274 del 23/01/2003 , Rv. 223567 che ha enunciato il principio secondo cui è configurabile il reato di falso ideologico per induzione articolo 48 e 479 cod. penumero nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione - i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione -, induca il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia. Questa, infatti, è atto pubblico, formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, produttivo di autonomi effetti, obiettivamente modificativo della posizione giuridica della parte e non meramente preparatorio dell'atto conclusivo dei giudizio, costituito dalla sentenza Sez. 1, Sentenza numero 2302 del 26/11/2002 , Rv. 224339 . Va anche considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato materia di falso ideologico per induzione, anche la produzione, da parte di avvocato, di documentazione falsa a corredo del ricorso presentato al Tribunale e imprescindibile requisito di ammissibilità dello stesso, quando a tale produzione abbia fatto seguito la emissione di sentenza che, presupponendo, dunque, falsamente, la oggettiva valida instaurazione del contraddittorio processuale, è stata ritenuta atto pubblico ideologicamente falso, per induzione Cass. Sez. V, sent. numero 5353 del 2010 Tanto premesso, va rilevato, conformemente alle richieste del PG, che il decreto ingiuntivo emesso dal giudice, per quanto basato su una percezione dei fatti rilevanti ai fini dei decidere ben lontana dal principio della cognizione piena e dunque in assenza di contraddittorio fra le parti, e, piuttosto, sollecitato sulla base di documentazione latamente atta a fornire prova documentale del credito, è comunque suscettibile di esecuzione provvisoria e, qualora non sia impugnato dall'ingiunto, risulta suscettibile di acquisire valore di giudicato fra le parti. Esso è dunque, per tale sua natura, costitutivo di diritto per il richiedente ed ha natura di atto pubblico in quanto emanato da pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta, anche solo implicitamente, in esso, fatti esistenza di prova dei credito articolo 633 cpc che costituiscono imprescindibili presupposti del contenuto dispositivo dell'atto medesimo. Infatti, quando la prova del credito, prodotta dal richiedente è, in sé, falsa, anche l'attestazione del giudice, circa la esistenza di essa, è ideologicamente falsa per induzione Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tale principio, essendosi, il Gup, limitato a rilevare che il procedimento sommario non comporta l'accertamento della esistenza dei credito ma trascurando che comporta pur sempre la attestazione della esistenza della relativa prova. La sentenza va pertanto annullata con rinvio perché il giudice dei merito si uniformi ai principi enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame.