La privacy a scuola si declina caso per caso seguendo le indicazioni del Garante che invita gli insegnanti e il corpo amministrativo a circoscrivere all'essenziale l'utilizzo dei dati personali degli studenti. A loro volta gli studenti e i loro genitori devono fare un uso strettamente personale delle informazioni, delle foto e dei video realizzati a scuola evitando di diffondere questi materiali online e di esporre i compagni ad atti di bullismo o di qualsivoglia molestia o vessazione.
La guida del Garante. «La scuola a prova di privacy» è - come dice la stessa Authority - la nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali per «insegnare la privacy e rispettarla a scuola». La scuola si pone da sempre al centro di un complesso intreccio di diritti fondamentali a volte anche in contrasto tra loro. Si pensi al diritto alla privacy dei minori che confligge con l'obbligo di trasparenza dell'amministrazione pubblica. Si pensi al diritto alla libertà di pensiero e all'autodeterminazione del minore insidiata costantemente da atti di bullismo e cyberbullismo che si consumano nello stesso ambiente scolastico. Forte della casistica valutata ormai da anni nell'ambito del complicato rapporto tra scuola e privacy, il Garante ha redatto questa utilissima guida per orientare gli insegnanti e tutti gli operatori del settore in questo terreno a volte scosceso. L'indice distingue varie parti raccolte per argomento le Regole Generali la Vita dello studente il Mondo connesso e le Nuove Tecnologie le Pubblicazioni online la Videosorveglianza e altri casi. Il tutto si conclude con un'avvertita appendice sul significato dei termini più importanti e con i riferimenti alle varie fonti normative e regolamentatrici. Vita dello studente. La vita dello studente è la parte dedicata alla realtà quotidiana classica del discente. Ad esempio la questione privacy del tema in classe sulla “mia famiglia” si scioglie ponendo sotto la tutela del segreto d'ufficio e professionale del docente il contenuto dell'elaborato salvo affidare alla sensibilità dell'insegnante il trovare il giusto equilibrio tra esigenze didattiche e dati personali. Iscrizioni a scuola/asilo, voti ed esami, disabilità e comunicazioni scolastiche, cv e identità digitale dello studente, vengono tutti sottoposti al principio della pertinenza e della necessità. In una parola trattare e comunicare e/o diffondere solo l'essenziale. Ad esempio, il diritto–dovere di informare le famiglie sulle attività della vita scolastica non deve intaccare il diritto al riserbo del minore vittima o autore di atti di bullismo. Quindi nelle circolari mai si dovranno rendere identificabili i minori coinvolti in fatti spiacevoli o pericolosi consumatisi nell'ambito scolastico. Come mai dovranno gli enti locali che forniscono il servizio di mensa rendere noto il pasto di uno studente che non mangia maiale perché corrisponderebbe a diffondere senza giusto motivo la relativa fede religiosa. Mondo connesso e nuove tecnologie. Il mondo Internet alza la soglia del rischio privacy soprattutto perché i minori non avvertono il pericolo e hanno scarsa consapevolezza degli effetti nocivi delle loro condotte digitali nella vita materica. Così il sexting viene avvertito come la richiesta di un “pegno d'amore” e la registrazione del dileggio dello “sfigato” di turno viene vissuta come uno scherzo elettrizzante che poi viene postato online. Molto opportunamente la Guida pone l'accento sull'importanza dell'educazione all'uso sano e positivo del web affinché possa attecchire negli studenti la consapevolezza del rischio, del limite, del giusto e dello sbagliato. Tale consapevolezza salva più vittime digitali di quante ne possa salvare lo Stesso Garante con i propri ordini di rimozione o di blocco. Da qui la raccomandazione a non vergognarsi e a segnalare subito la vessazione subita. Il tempo in questi casi è fondamentale il contenuto lesivo dev'essere fermato prima che venga viralizzato. Divieto assoluto di diffondere le foto delle recite o delle gite scolastiche senza l'autorizzazione dell'interessato e dei relativi genitori. Questo significa che è ammesso fare degli scatti o dei video di questi momenti scolastici per uso strettamente personale ma non è ammesso pubblicarli sui social networks . Sempre solo ed esclusivamente per fini personali è ammessa la registrazione con il telefonino della lezione ove autorizzati dall'insegnante. Pubblicazioni online e videosorveglianza. La scuola è anche una pubblica amministrazione e quindi deve rispettare l'obbligo della trasparenza secondo la l. numero 241/1990 e successive modifiche fino a giungere al cd. FOIA Freedom Of Information Act ovvero al d.lgs. numero 97/16, modificativo del d.lgs. numero 33/13. Da qui il complesso bilanciamento tra privacy e trasparenza in merito agli obblighi di pubblicità. Così nel Portale Unico della Scuola i dati degli studenti potranno essere trattati solo in forma aggregata. La pubblicazione delle graduatorie per il personale e per i supplenti deve avvenire solo per il tempo indispensabile al fine della pubblicità e non deve diffondere indirizzo fisico e numero telefonico dei candidati. Non devono essere pubblicati i nomi degli studenti i cui genitori sono in ritardo col pagamento della mensa o di altri servizi scolastici. Inoltre per evidenti ragioni di sicurezza oltre che di privacy mai pubblicare gli orari e le soste dello scuolabus altrimenti i malintenzionati verrebbero informati degli spostamenti del minore. La videosorveglianza richiede l'obbligo di segnalarne la presenza con appositi cartelli ed è ammessa all'interno della scuola solo di notte mentre all'esterno anche di giorno. In conclusione. La “scuola a prova di privacy” è un ente pubblico o privato chiamato a trasformare i “nativi digitali” in “cittadini digitali” mediante una delicata e complessa opera di valutazione caso per caso e bilanciamento dei diritti contrapposti secondo i principi di proporzionalità, necessità e pertinenza.
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