di Enzo Di Giacomo
di Enzo Di Giacomo La competenza delle Commissioni tributarie presuppone la natura tributaria della controversia ed in materia di sanzioni, comunque irrogate dal fisco, è competente il giudice ordinario.Al giudice ordinario le sanzioni irrogate dal Fisco. Tale principio è contenuto nella sentenza numero 1864 del 27 gennaio 2011 della Corte di Cassazione Sezioni Unite da cui emerge che la competenza del giudice tributario è collegata alla natura tributaria della controversia, atteso che al riguardo è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 2, comma 1, del d lgs numero 546/1992 che attribuiva alle Commissioni tributarie la competenza in materia di sanzioni comunque irrogate dall'ufficio finanziario.Ai fini della determinazione della giurisdizione si deve far riferimento alla causa petendi ovvero alla intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, per cui non ha alcun rilievo, ai fini del riparto della giurisdizione, il fatto che la sanzione inflitta sia stata irrogata dall'Azienda dei Monopoli di Stato, in quanto deve accertarsi esclusivamente la natura tributaria o meno della stessa sanzione su di un piano meramente oggettivo.L'oggetto della giurisdizione tributaria. La modifica apportata all'articolo 2 del D.Lgs. numero 546 del 1992, recante disposizioni in materia di giurisdizione tributaria, così come modificato dall'articolo 3-bis della legge numero 248 del 2005, ha di fatto ampliato l'ambito della competenza affidata al giudice tributario. Infatti tale disposizione contiene ora una nozione generale molto più ampia di tutti i tributi che di fatto sostituisce l'elenco tassativo di cui alla versione previgente del medesimo articolo 2 cfr. C.M. numero 10/E del 13 marzo 2006 Agenzia entrate Cfr. Cass 24 giugno 2005, numero 13549. Cfr. Cass. 13 gennaio 2006, numero 618 . Tuttavia la Corte Costituzionale sentenza 5 maggio 2008, numero 130 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.Il citato articolo 2, così come riformulato, nel riconoscere la definitiva esclusività della cognizione delle controversie tributarie, segna un passo avanti in tema di economia processuale avendo cancellato le incertezze e le difficoltà circa l'individuazione dei soggetti passivi, ed anche di quelli attivi, del rapporto tributario. Conseguentemente appare sempre più marcata la natura di specialità della giurisdizione delle Commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario Cfr. Cass, SS.UU., numero 23832 del 19.11.2007 .La fattispecie. Nel caso di specie il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario della riscossione per il pagamento delle spese di giustizia conseguenti ad un pregresso procedimento penale in cui è risultato soccombente ed i giudici tributari di primo grado hanno accolto il ricorso annullando l'atto impugnato. L'ufficio finanziario ha proposto appello eccependo che la materia non rientrava nella giurisdizione delle Commissioni tributarie e i giudici tributari di secondo grado hanno dichiarato l'inammissibilità del gravame atteso che la questione era stata dedotta per la prima volta in appello.L'orientamento giurisprudenziale. La Suprema Corte ha ritenuto, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la questione di giurisdizione, in base al combinato disposto degli articoli 3 e 57 del d lgs numero 546/1992, rientra tra quelle proponibile anche per la prima volta in appello. La decisione sul merito implica la decisione sulla giurisdizione e, quindi, se le parti non impugnano la sentenza o la impugnano ma non eccepiscono il difetto di giurisdizione, pongono in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto quanto precede, come principio generale di non contestazione presente nel processo civile, applicabile anche al processo tributario.I giudici di legittimità hanno affermato, inoltre, che la giurisdizione delle Commissioni tributarie comporta la natura tributaria della controversia, atteso anche che la Corte Costituzionale ha dichiarato, come detto, l'illegittimità della norma nella parte in cui attribuiva alle stesse Commissioni la competenza in materia di sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari.