In virtù dell’articolo 161, comma 7, l. fall. il credito del professionista incaricato di redigere l’attestazione di cui all’articolo 161, comma 3, dalla debitrice che abbia presentato una domanda di concordato in bianco, ed in pendenza del termine assegnato dal tribunale, deve essere considerato prededucibile nella successiva procedura fallimentare, aperta a seguito della dichiarazione di inammissibilità della stessa domanda concordataria.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 24953/19, depositata il 7 ottobre. Il fatto. Il creditore di una S.r.l. proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato lo aveva ammesso al passivo del fallimento della società in chirografo per l’importo dovuto come compenso per la relazione di asseverazione ex articolo 161, comma 3, l. fall. disposta in relazione alla domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile. Il Tribunale rigettava l’opposizione per la mancanza del nesso di strumentalità del credito rispetto alla procedura concorsuale poiché la prestazione non aveva arrecato vantaggi alla massa dei creditori. Avverso tale provvedimento, il creditore propone ricorso in Cassazione. Prededucibilità. La questione che viene posta all’attenzione della Suprema Corte riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 111, comma 2, c.p.c. e in particolare «se debba o meno essere attribuito carattere di prededucibilità al credito del professionista incaricato di redigere la attestazione ex articolo 161, comma 3, l. fall., dalla debitrice la quale abbia presentato una domanda di concordato in bianco ex articolo 161, comma 6, l. fall., in pendenza del termine assegnato dal tribunale, una volta che sia stata dichiarata inammissibile, ex articolo 162 l. fall., la domanda concordataria e sia stato dichiarato il fallimento». Secondo la più recente giurisprudenza, il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato in bianco è riconducibile alla previsione di cui all’articolo 161, comma 7, l. fall., in quanto credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, a prescindere dalla mancata apertura della procedura concorsuale. Quadro normativo. L’articolo 111, comma 2, l. fall. elenca tre tipologie di crediti prededucibili e cioè quelli così espressamente qualificati dalla legge, quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale e quelli sorti in funzione di essa. Richiamando poi il dispositivo di cui all’articolo 161 l. fall. nella formulazione ratione temporis vigente , il Collegio sottolinea che, dopo il deposito della domanda di concordato in bianco, il debitore è tenuto a depositare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro il termine fissato dal giudice. Sulla base di tale premessa «non può dunque dubitarsi che il credito dell’attestatore trovi titolo in un atto legalmente compiuto dall’imprenditore, perché è proprio la legge che impone a quest’ultimo di corredare la sua domanda di concordato con l’attestazione». Ne consegue la prededucibilità del credito così originato, senza che abbia rilievo il fatto che la domanda abbia o meno superato il vaglio di ammissibilità e determinato l’apertura della procedura di concordato, condizione non specificamente prevista dall’articolo 161, comma 7, l. fall. né in alcun modo desumibile dal sistema. In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 settembre – 7 ottobre 2019, numero 24953 Presidente Didone – Relatore Federico Fatti di causa U.M. con ricorso L. Fall., ex articolo 98, proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Tribunale di Foggia lo aveva ammesso al passivo del fallimento srl, in chirografo, per l’importo di 29.961,92 Euro, quale compenso per la relazione di asseverazione L. Fall., ex articolo 161, comma 3, predisposta dal professionista in relazione ad una domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Foggia, escludendo il riconoscimento della prededuzione. Il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione, rilevando la mancanza del nesso di strumentalità del credito rispetto alla procedura concorsuale poiché la prestazione del professionista non aveva arrecato alcun vantaggio alla massa dei creditori. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, con un motivo U.M. . La curatela fallimentare è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso il Dott. U. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 111, censurando la statuizione del tribunale che ha negato il riconoscimento della prededuzione al suo credito professionale, a titolo di compenso per l’attestazione L. Fall., ex articolo 161, comma 3, sul rilievo della mancata ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo. Il ricorrente espone in particolare che in data 22 maggio 2014 la XXX srl aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva c.d. concordato in bianco , L. Fall., ex articolo 161 comma 6 e che, in pendenza del termine di cui alla L. Fall., articolo 161, comma 6, la debitrice lo aveva incaricato di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., articolo 161, comma 3. Si tratta quindi di stabilire l’ambito di applicazione dell’articolo 111 c.p.c., comma 2, invocato dal ricorrente, e se debba o meno essere attribuito carattere di prededucibiltà al credito del professionista, incaricato di redigere la attestazione L. Fall., ex articolo 161, comma 3, dalla debitrice la quale abbia presentato una domanda di concordato in bianco L. Fall., ex articolo 161, comma 6, in pendenza del termine assegnato dal tribunale, una volta che sia stata dichiarata inammissibile, L. Fall., ex articolo 162, la domanda concordataria e sia stato dichiarato il fallimento. La questione è stata risolta dal recente arresto di questa Corte sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica dell’11 settembre 2019, - ricorso iscritto al numero R.G. 400/2014, T. M. c/Fall. OMISSIS s.r.l. Presidente A. Didone, Relatore E. Campese cui il collegio intendere dare senz’altro continuità, secondo cui il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato c.d. in bianco L. Fall., ex articolo 161, comma 6, è certamente riconducibile alla previsione della L. Fall., articolo 161, comma 7, trattandosi di un credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, senza che assuma alcun rilievo la mancata apertura della procedura concorsuale. Conviene premettere che la L. Fall., articolo 111, comma 2, individua tre tipologie di crediti caratterizzati dalla prededuzione a quelli cosi classificati da espressa disposizione b quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale c quelli sorti in funzione di essa. Va poi rilevato che, ai sensi della L. Fall., articolo 161 nella formulazione vigente ratione temporis l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui della L. Fall., articolo 161, commi 2 e 3, entro un termine fissato dal giudice. In tal caso, la L. Fall., articolo 161, comma 7, stabilisce che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 . Una volta presentata la domanda di concordato in bianco, il debitore, giusta disposizione dell’articolo 161, comma 6, è tenuto a depositare la proposta il piano e la relativa documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro il termine fissato dal giudice non può dunque dubitarsi che il credito dell’attestatore trovi titolo in un atto legalmente compiuto dall’imprenditore, perché è proprio la legge che impone a quest’ultimo di corredare la sua domanda di concordato con l’attestazione. Ora, secondo quanto affermato nella recente pronuncia di questa Corte su richiamata, sulla base del disposto dell’articolo 161, comma 7, il regime da riservare ai crediti in tal modo originati è quello della prededucibilità, espressamente stabilita da detta disposizione di legge, senza che abbia rilievo la circostanza che la domanda abbia o meno superato il vaglio di ammissibilità e determinato l’apertura della procedura L. Fall., ex articolo 163, trattandosi di circostanza che non è specificamente prevista dalla disposizione suddetta, nè può in alcun modo desumersi dal sistema. Ciò trova fondamento non solo sul dato testuale della L. Fall., articolo 161, comma 7, ma è altresì confermato dalla vicenda del D.L. numero 145 del 2013, articolo 11, comma 3-quater, convertito con modificazioni dalla L. numero 9 del 2014. Tale norma, che aveva reso l’interpretazione autentica della L. Fall., articolo 111, comma 2, affermando che i crediti sorti, in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, comma 6, si sarebbero dovuti considerare prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui del citato articolo 161, commi 2 e 3, fossero stati presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura fosse stata aperta ai sensi dell’articolo 163, è stata subito abrogata dal D.L. numero 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla L. numero 116 del 2014. Il credito per cui è causa, riconducibile, come già rilevato, alla previsione dell’articolo 161, comma 7, rientra dunque nell’ipotesi di collocazione in prededuzione in forza di specifica disposizione di legge, sussistendo una pacifica relazione di consecutività con il successivo fallimento, che è stato dichiarato a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e che trova dunque causa nella medesima situazione di insolvenza. Il ricorso va pertanto accolto. Il provvedimento impugnato dev’essere cassato e la causa va rinviata al tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Foggia in diversa composizione.