Una volta che la parte abbia proposto ricorso per cassazione e, dunque, esercitato il relativo potere d’impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che la pregiudica e non può proporne una successiva, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.
Lo ha affermato la Cassazione con sentenza numero 8552/20 depositata il 6 maggio. Il caso. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, oltre che la protezione sussidiaria e umanitaria, il richiedente propone due distinti ricorsi per cassazione, con il patrocinio di due diversi avvocati. Inammissibilità del secondo ricorso. Ebbene, prima di passare all’esame del merito della questione, la Corte di Cassazione ritiene di dover valutare sotto il profilo processuale l’ammissibilità del secondo ricorso proposto dal ricorrente, notificato lo stesso giorno del primo ma iscritto a ruolo il giorno successivo. In particolare, tale valutazione impone l’applicazione del principio generale della consumazione del potere di impugnazione, secondo il quale, una volta esercitato il potere di impugnazione, la parte esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza la possibilità di proporne una successiva, «salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge». Nel caso di specie, il primo ricorso risulta validamente proposto, pertanto, ritenendo il secondo inammissibile, la Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un tale ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere d’impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 17 gennaio – 6 maggio 2020, numero 8552 Presidente Genovese – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con sentenza numero 1112/2018 pubblicata il 28-06-2018 la Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da O.E. , cittadino della - omissis , avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perché minacciato di morte dagli Anziani del suo villaggio dopo che si era rifiutato di sostituire il padre quale sacerdote del Paese. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della e dell’ omissis , descritta nella sentenza impugnata. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone due distinti ricorsi per cassazione, il primo con il patrocinio dell’avvocato Cristina Perozzi affidato a tre motivi, ed il secondo con il patrocinio dell’avvocato Luca Froldi affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Ragioni della decisione 1. I tre motivi proposti con il ricorso presentato con il patrocinio dell’avv. Cristina Perozzi sono così rubricati Violazione articolo 112 e D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 10, comma 4. Difetto di motivazione Il ricorrente lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza di Appello, incomprensibile all’odierno ricorrente e dovuta per legge Violazione articolo 112, D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 11-17, articolo 2 Cost. e articolo 10 Cost., comma 3. Difetto di motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria Violazione articolo 353 c.p.c., articolo 112 c.p.c., D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 11-17. Violazione D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 5, comma 6. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria . Precisa il ricorrente che con il primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 19, comma 1 del principio convenzionale internazionale del divieto di non refoulement, oltre che la violazione delle norme costituzionali e CEDU in ordine al diritto ad un processo giusto ed effettivo col secondo motivo si fa valere ai sensi dell’articolo 360, numero 4 la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia ed ex articolo 360, numero 5 per omessa od insufficiente motivazione, attesa la natura meramente apparente e tautologica di quella versata nel provvedimento impugnato con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario . Deduce il ricorrente che i Giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la situazione della e, in particolare, dell’ omissis , caratterizzata da un elevatissimo livello di criminalità e dal rischio di gravi atti di terrorismo e violenza generalizzata, come risulta dal rapporto di Amnesty International 2016/2017. Censura la sentenza impugnata perché non è stata presa in considerazione la sua vicenda personale, assumendo di essersi rifiutato, per motivi religiosi, di sostituire il suo defunto padre nella funzione di sacerdote e di essere stato per questo minacciato di morte dagli anziani del villaggio, appartenenti alla comunità dei . Cita numerose sentenze di merito con le quali è stata riconosciuta a richiedenti, anche non provenienti dalla , la protezione sussidiaria o quella umanitaria e, quanto a quest’ultima, si duole della mancata considerazione della sua giovane età, della sua dedizione al lavoro, delle atrocità subite nel viaggio dalla all’Italia e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale. 2. I due motivi proposti con il ricorso presentato con il patrocinio dell’avv. Luca Froldi sono così rubricati articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, - violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 3, comma 5 articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c . Lamenta l’omessa attivazione dei poteri istruttori da parte della Corte territoriale al fine di colmare le lacune del racconto del ricorrente, rinviando a quanto riportato negli atti di primo grado circa la descrizione della vicenda personale che aveva determinato la sua fuga dal paese. Censura la valutazione della situazione della , e dell’ omissis , effettuata dai Giudici di merito ed afferma che anche la regione meridionale, da cui egli proviene, è caratterizzata da instabilità, come risulta da sentenza di merito che richiama. 3. In via preliminare, occorre valutare, sotto il profilo processuale, l’ammissibilità del secondo ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente con il patrocinio dell’avv. Luca Froldi, notificato lo stesso giorno del primo ricorso, patrocinato dall’avv. Cristina Perozzi, ma iscritto a ruolo in data successiva a quest’ultimo. La suddetta valutazione deve effettuarsi facendo applicazione del principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge Cass. numero 24332/2016 e Cass. S.U. numero 9688/2013 . Nel caso che si sta scrutinando, il giudizio introdotto con il primo ricorso è stato validamente instaurato, sotto il profilo processuale, sicché deve ritenersi inammissibile il secondo ricorso, che è stato proposto in modo del tutto autonomo rispetto a quello precedente, senza alcun riferimento a quest’ultimo, nonché senza che neppure possa evincersi la volontà della parte di sostituire il nuovo difensore al precedente o di nominarne un altro in aggiunta Cass. numero 7233/2019 . In conclusione, il secondo ricorso è inammissibile sulla base del seguente principio di diritto in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un tale ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere d’impugnazione in ordine al provvedimento censurato, Essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. 4. Passando all’esame del ricorso patrocinato dall’avvocato Perozzi, i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. Occorre precisare che la doglianza relativa alla mancata traduzione della decisione della Commissione Territoriale e della sentenza d’appello, pur menzionata dopo la rubrica del primo motivo pag. numero 3 ricorso , non è stata illustrata dal ricorrente e neppure riportata nella sintesi dei motivi, e, pertanto, presumibilmente è stata indicata per mero refuso, e, in ogni caso, è inammissibile, stante la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di quella censura, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 4. 4.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. c , l’accertamento della situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5 Cass. numero 32064 del 2018 e Cass. numero 30105 del 2018 . Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione idonea Cass. S.U. numero 8053/2014 , ha esaminato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente omissis . Quest’ultimo censura quell’accertamento di fatto richiamando numerose pronunce di altri Giudici di merito e riportando notizie tratte da rapporti di Amnesty International, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito. Inoltre il ricorrente si duole della mancata considerazione della sua vicenda personale, assumendo che debba valutarsi il grave rischio a cui verrebbe sottoposto in caso di rimpatrio, perché minacciato di morte dagli Anziani del suo villaggio dopo che si era rifiutato di sostituire il padre quale sacerdote del Paese. La censura di cui trattasi non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, considerato che la Corte d’appello ha, invece, esaminato la vicenda personale del ricorrente, ritenendola non credibile ed evidenziando le incongruenze e la genericità del racconto pag. numero 7 e 8 . Il ricorrente si limita a svolgere generiche deduzioni sulla situazione generale del Paese e sulle condizioni di vita precarie ivi esistenti. 4.3. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria,.occorre precisare, in via preliminare, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore 5/10/2018 della normativa introdotta con il D.L. numero 113 del 2018, convertito nella L. numero 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione Cass. S.U. numero 29459/2019 . Tanto premesso, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità, lamentando la mancata considerazione della sua giovane età, delle atrocità subite nel viaggio dal suo Paese all’Italia e della sua volontà di inserirsi nel nuovo tessuto sociale, senza precisare alcun elemento individualizzante di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata tra le tante Cass. numero 9304/2019 e Cass. S.U. numero 29459/2019 . Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria Cass. S.U. numero 29459/2019 citata, in conformità a Cass. numero 4455/2018 . 5. Nulla deve disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la tardiva costituzione del Ministero. 6. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto Cass. numero 23535/2019 , sia con riferimento al primo che al secondo ricorso proposto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto con il patrocinio dell’avv. Luca Froldi e dichiara inammissibile il ricorso proposto con il patrocinio dell’avv. Cristina Perozzi. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto, sia con riferimento al primo che al secondo ricorso proposto.