In tema di omicidio colposo, nessuna responsabilità può essere ascritta alla conducente dell’autoveicolo in quanto, anche laddove quest’ultima avesse omesso di dare precedenza al motoveicolo come posto dal segnale verticale di stop , non risulta tuttavia che l’imputata abbia violato il disposto dell’articolo 145 del Codice della strada, poiché, in assenza di tracce di frenata l’autovettura era in posizione statica ma soprattutto tenendo conto delle condizioni di visibilità “eccessivamente precaria” nell’area dell’intersezione per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia dell’imputata, non può in alcun modo sostenersi che – al momento dell’impatto o negli attimi immediatamente precedenti il sinistro – la conducente abbia tenuto una condotta negligente, imperita o imprudente, atteso che l’unico modo per avere piena visibilità dei veicoli provenienti dalla direzione di marcia nord-sud direzione del motociclo era quello di affacciarsi oltre la linea trasversale di arresto.
Il caso. Nella sentenza in esame, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una donna, imputata di omicidio colposo, che alla giuda della propria autovettura, allorquando si apprestava ad effettuare manovra di svolta a sinistra, impegnando l’intersezione per oltre un metro e mezzo la linea dello stop, provocava la collisione di un motociclo condotto da un uomo il quale, a seguito alle gravissime lesioni conseguenti all’impatto, decedeva poco più di un mese dopo. Secondo il giudice etneo, dagli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, ed in particolar modo dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal PM, anche laddove la conducente dell’automobile avesse omesso di dare precedenza al motoveicolo come posto dal segnale verticale di stop , non risulta tuttavia dall’esame degli atti che l’imputata abbia violato il disposto dell’articolo 145 del Codice della strada, poiché, in assenza di tracce di frenata l’autovettura era in posizione statica ma soprattutto tenendo conto delle condizioni di visibilità eccessivamente precaria nell’area dell’intersezione per i veicoli provenienti dalla direzione di marcia dell’imputata, «non può in alcun modo sostenersi che – al momento dell’impatto o negli attimi immediatamente precedenti il sinistro – la conducente abbia tenuto una condotta negligente, imperita o imprudente, atteso che «l’unico modo per avere piena visibilità dei veicoli provenienti dalla direzione di marcia nord-sud direzione del motociclo era quello di affacciarsi oltre la linea trasversale di arresto». L’accertamento del nesso di causalità nei delitti colposi . In generale, nelle ipotesi di reato causalmente orientate quale tipicamente, i reati di omicidio e di lesioni, sia nella forma colposa che dolosa , nelle quali il legislatore descrive esclusivamente l'evento, ma non la condotta astrattamente idonea a produrlo, può essere complesso l'accertamento del nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento, specie allorquando non sia possibile individuare tutte le leggi scientifiche di copertura idonee a spiegare il verificarsi dell'evento. Peraltro, secondo la più accreditata interpretazione giurisprudenziale, il nesso causale può ritenersi sussistente non solo quando venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento, ma anche in tutti i casi in cui siano individuati tutti i possibili meccanismi eziologici e questi risultino comunque riconducibili alla condotta dell'imputato e anche in tutti i casi in cui si possa comunque escludere che esistano, rispetto alla condotta dell'agente, ragionevolmente ipotizzabili condotte alternative che possano condurre a escludere l'esistenza del contributo causale da parte dell'agente Cass. penumero numero 2597/2010 . In tema di reati colposi, in particolare, la natura commissiva della condotta consistente nella trasgressione di un divieto, e quindi in un'azione difforme dal comportamento imposto dalla regola cautelare, implica, per l'accertamento del nesso causale con l'evento, che il giudizio controfattuale sia operato valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva Cass. penumero numero 15002/2011 . La Suprema Corte ha specificato, altresì, che in materia di reato colposo, l'oggettiva violazione della regola cautelare da parte del soggetto non basta a integrare la colpa penalmente rilevante, essendo necessaria la prevedibilità dell'evento ossia è necessario che l'agente non solo abbia violato una norma cautelare, ma è altresì richiesto che potesse prevedere con valutazione effettuata ex ante che detta violazione fosse in grado di provocare un determinato evento. A tal riguardo, ai fini del parametro a cui rifarsi per valutare la prevedibilità in capo al soggetto, il punto di riferimento è la figura del cd. agente modello, da non intendere però come l'uomo medio , in quanto la pretesa della diligenza deve essere rapportata al tipo di attività da svolgere e all'onere di informazione sui rischi dell'attività svolta. Mentre con riferimento all'ambito di apprezzamento della prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, non essendo necessario che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi Cass. penumero numero 17442/2011 . La concretizzazione del rischio . La giurisprudenza ha statuito che nei di reati colposi, vi è colpa solo se l'evento dannoso verificatosi è quello per evitare il quale è posta la regola cautelare cd. concretizzazione del rischio , per cui si deve escludere la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, anche se l'evento è causalmente collegato alla condotta in tale ultimo caso vi sarebbe il nesso di causalità, ma non la colpa, cfr., Trib. Pisa, numero 603/2010 . Per integrare la colpa punibile, quindi, non è sufficiente la mera violazione di una regola cautelare, sebbene codificata, ma è necessario che la violazione di detta regola abbia determinato il concretizzarsi del rischio che essa mirava a prevenire, la c.d. causalità della colpa Cass. penumero numero 18157/2010 . Su tali premesse, è stato quindi assolto l'automobilista pur in colpa quando l'incidente si sarebbe comunque verificato anche laddove avesse osservato le regole cautelari specifiche e generiche, giacché non ogni violazione di qualsiasi regola cautelare comporta automaticamente la responsabilità per l'evento verificatosi, ma soltanto la violazione di quella regola la cui osservanza avrebbe evitato la verificazione dell'evento Trib. Tivoli, 20.12.2011 . Dunque, ai fini dell'elemento soggettivo, per potere formalizzare l'addebito colposo non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi senza che questo possa esserne connesso soltanto da un punto di vista di causalità materiale G.U.P. Rieti, 1.3.2011 . Nessuna violazione della norma cautelare . In verità, nella pronuncia del G.U.P. di Catania l’accertamento in ordine alla esclusione della responsabilità dell’imputata dall’accusa di omicidio colposo si arresta, sul piano dell’elemento oggettivo del reato, alla mancanza di condotta colposa che possa essere ascritta all’imputata in quanto non può dirsi violato l’articolo 145 C .d.S Vero è che secondo il comma 5 di quest’ultimo prevede «i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione», ma nel caso di specie l’unico modo per avere piena visibilità dei veicoli provenienti dalla direzione di marcia del motociclo era quella di affacciarsi oltre la linea trasversale di arresto. In definitiva, era inevitabile la violazione formale della regola di comportamento stradale che impone di non superare la linea dello stop e di non occupare l’intersezione se vi sono veicoli provenienti dal senso di marcia che gode della precedenza, potendosi ritenere rispettata la regola cautelare generale, sancita dal comma 1 dell’articolo 145 C .d.S. a norma della quale «i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti».
Tribunale di Catania, sez. Giudice per le Indagini Preliminari, sentenza 3 dicembre 2012 – 28 gennaio 2013, numero 1351 GIP Anna Maggiore Motivi della decisione Con richiesta di rinvio a giudizio del 4/10/12 il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti di L.M.C. per il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 c.2° c.p. per avere, il 18/7/11, mentre era alla guida dell'autovettura Nissan Qashqai tg percorrendo la via D.G. con direzione di marcia Ovest-Est, giunta all'intersezione con via A., allorquando si apprestava ad effettuare manovra di svolta a sinistra impegnando l'intersezione per m. 1,6 oltre la linea di arresto, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e, in particolare, per inosservanza delle norme della circolazione stradale, colliso con il motociclo Suzuki 125 targato condotto da P.G., il quale, in seguito alle gravissime lesioni conseguenti all'impatto trauma vertebro midollare cervicale, trauma toracico con pneumotorace bilaterale , era deceduto decesso avvenuto il successivo 26/8/11 sì come meglio ascritto in epigrafe. All'udienza preliminare del 3/12/12 le parti, invitate a discutere, concludevano nei termini riportati nel verbale in atti. Orbene, ritiene questo giudice che non vi sia alcun elemento certo ed obiettivo in grado di avvalorare e di sostenere con successo in giudizio la tesi accusatoria. Al fine di valutare la sussistenza dell'elemento materiale del delitto in esame, occorre verificare se siano dimostrati i tre costituenti di detto elemento oggettivo la condotta colposa, l'evento lesivo ed il nesso eziologico che avvince condotta ed evento. Nessun dubbio sussiste in ordine alla ricorrenza dell'evento lesivo, costituito dalla morte di P.G È inoltre provato con certezza che l'evento-morte è stato causato dal sinistro stradale che ha visto coinvolti l'autovettura Nissan condotta dall'imputata e il motociclo Suzuki 125 alla guida del quale si trovava il defunto P. vedi documentazione sanitaria versata in atti il paziente giunto in ospedale il giorno dell'incidente con una diagnosi di ingresso di pò li trauma trauma vertebro midollare cervicale, trauma toracico con pneumotorace bilaterale , e con prognosi riservata decedeva in ospedale in rianimazione il successivo 26/8/11. Resta pertanto da verificare se sia attribuibile all'imputata una condotta colposa e se tale condotta abbia concorso - ed in che maniera - alla causazione del sinistro e, conseguentemente, al decesso del motociclista. Va anzitutto vagliata la condotta dell'imputata, per valutare la quale non può prescindersi da un esame della dinamica del sinistro stradale. L'incidente ha avuto luogo alle ore 13,15 circa del 18/7/11, in territorio di Acicatena, quando il motociclo Suzuki condotto dal Petralia, percorrendo Via AUegracuore in direzione nord-sud, giunto all'incrocio con Via Delle Grazie, ha urtato contro l'autovettura Nissan condotta dalla L., che proveniva proprio dalla predetta Via D.G. con direzione di marcia ovest-est e che si apprestava ad effettuare, all'intersezione con via A., la manovra di svolta a sinistra, impegnando l'intersezione di 1,6 metri. Orbene dalla relazione di consulenza tecnica eseguita in sede di incidente probatorio su mandato del GIP è emerso quanto segue - nell'angolo del lato sinistra di via Delle Grazie insiste un muretto di recinzione alto circa 2 m. che delimita la visibilità ai veicoli nell'approssimarsi all'incrocio rendendo malagevole la propria manovra di svolta a sinistra prima di immettersi nell'opposta semicarreggiata di via A. - su via Allegracuore lato est in prossimità con l'intersezione con via Delle Grazie insistono numero 2 specchi parabolici che non sono congrui con l'attuale posizionamento ai fini della visibilità reciproca dei veicoli in transito - ed infatti il primo specchio parabolico è posizionato a favore dello stabile sito al civico numero 3 direzione di marcia del motociclo mentre il secondo specchio parabolico non è posizionato a favore dell'area dell'intersezione poiché verosimilmente dopo i lavori effettuati nella via Delle Grazie non è stato riposizionato cosicché l'unico modo per avere piena visibilità dei veicoli provenienti dalla direzione di marcia nord-sud direzione del motociclo è quello di affacciarsi oltre la linea trasversale di arrestò vedi pag.17 della relazione di consulenza tecnica del c.t. dott. A. - l'autovettura Nissan al momento dell'impatto era in posizione statica ciò si evince dalla circostanza che il personale della Polizia Municipale di Acicatena intervenuto sui luoghi non ha rilevato sulla sede stradale segni di urto da andamento antero-posteriore o strisciante che si realizzano attraverso il moto dell'autovettura - il P. conduceva il motociclo a velocità moderata calcolata dal c.t. tra 20 e 30 Km/H per una media di 25 Km/h a strada - il P. era munito del prescritto casco di protezione ed il personale della Polizia Municipale di Acicatena rilevava sulla strada il motociclo già spostato dalla sua posizione di quiete finale. Valutati i superiori elementi, questo decidente ritiene che non possa essere sostenuta in giudizio la condotta colposa asseritamente posta in essere dalla L Ed invero, anche laddove la conducente dell'autovettura Nissan avesse omesso di dare precedenza al motoveicolo condotto dal P. come imposto dal segnale verticale di STOP posto sulla via D.G. , non risulta tuttavia dall'esame degli atti che l'imputata abbia violato il disposto del comma primo dell'articolo 145 c.d.s., poiché, in assenza di tracce di frenata l'autovettura era in posizione statica ma soprattutto tenuto conto delle condizioni di visibilità eccessivamente precaria nell'area dell'intersezione per i veicoli provenienti da via D.G. vedi pag. 25 della relazione di c.t. , non può in alcun modo sostenersi che - al momento dell'impatto o negli attimi immediatamente precedenti il sinistro - la L. abbia tenuto una condotta negligente, imperita o imprudente, atteso che l'unico modo per avere piena visibilità dei veicoli provenienti dalla direzione di marcia nord-sud direzione del motociclo era quello di affacciarsi oltre la linea trasversale di arresto . Alla luce delle superiori considerazioni, questo Giudice non può, quindi, che pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti di L.M.C. in ordine al reato di omicidio colposo a lei ascritto in epigrafe perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Visto l'articolo 425 c.p.p. DICHIARA non procedersi nei confronti di L.M.C. in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste visto l’articolo 544 comma 3° c.p.p., indica il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.