Con la lettera circolare numero 10478 del 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le regole operative al proprio personale ispettivo ai fini di una corretta gestione delle collaborazioni rese dai familiari dell’imprenditore nei settori artigianato, agricoltura e commercio.
Chiarimenti richiesti. Il documento è stato emanato dietro richiesta di maggiori chiarimenti in materia pervenuta oltre che dal proprio personale ispettivo, anche dai professionisti e dalle associazioni di categoria, in particolare, riguardo alla possibilità del titolare dell’azienda di avvalersi della collaborazione occasionale del coniuge, parenti o affini, comunque già titolari di un altro rapporto di lavoro o già pensionati, senza la necessità di assolvere l’obbligo contributivo. Secondo il Ministero, le prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, vanno considerate prestazioni occasionali di tipo gratuito, per cui non richiedono iscrizione alla Gestione assicurativa di competenza. Analoga considerazione, va fatta per le prestazioni svolte dal familiare con un lavoro full time presso un altro datore di lavoro. Prestazioni occasionali. Inoltre, ai fini della valutazione “dell’occasionalità” della prestazione lavorativa del familiare, il personale ispettivo deve considerare un parametro quantitativo di cui all’articolo 21, comma 6 ter, D.L. numero 269/2003, che fissa nel settore dell’artigianato il termine di 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita. Tale parametro può essere applicato al settore artigianato, commercio e settore agricolo.
TP_LAV_13Circ10478