Ove il decreto di ingiunzione sia stato notificato ad un terzo e non alla parte intimata, il destinatario della notificazione può dimostrare la diversità soggettiva in sede di esecuzione mediante l’opposizione ex articolo 615 c.p., oppure, in alternativa, è legittimato a proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 c.p.c
In quest’ultimo caso, la mancata conoscenza del decreto da parte del destinatario si presume iuris tantum , ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero 14444 del 7 giugno 2013. Il caso. A distanza di nove mesi dalla notifica di un decreto ingiuntivo, il destinatario della stessa propone opposizione tardiva, adducendo di essere persona diversa da quella identificata, nello stesso decreto ingiuntivo, come titolare del rapporto obbligatorio. Il giudice di primo grado, dopo aver negato al creditore opposto l’autorizzazione a chiamare in causa la società dalla quale aveva assunto informazioni sulla titolarità della ditta debitrice, dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo. Nel giudizio d’appello instaurato dall’opposto, la Corte territoriale confermava la pronuncia di primo grado, sul rilievo che la notifica del ricorso doveva ritenersi inesistente, e tale inesistenza assorbiva e travolgeva ogni eccezione relativa alla regolarità o meno della notifica ed all’ammissibilità dell’opposizione proposta. La ditta creditrice proponeva, quindi, ricorso in cassazione. La chiamata in causa del terzo da parte del creditore opposto deve essere autorizzata dal giudice. Preliminarmente, la Suprema Corte reputa infondata la doglianza mossa dal ricorrente in merito alla presunta nullità della sentenza di primo grado per non essere stata consentita la chiamata del terzo in giudizio. A tal proposito, i giudici di legittimità richiamano il noto principio per cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c., per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, sicché il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto. Detto principio esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell’opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, il comma 3 dell’articolo 269 c.p.c., che subordina la detta chiamata alla valutazione discrezionale del giudice istruttore, il quale deve verificare che l’esigenza dell’estensione del contraddittorio al terzo sia derivata dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale. Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in caso di difetto della titolarità del debito. Ulteriore censura mossa dal ricorrente atteneva al mezzo utilizzato dal debitore opponente per reagire all’illegittima notifica ricevuta. Nella specie, il ricorrente sosteneva che, ove l’ingiunto eccepisca l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo perché nei suoi riguardi non sarebbe mai stata eseguita un’attività di notifica giuridicamente qualificabile come tale, debba proporre opposizione all’esecuzione forzata ex articolo 615 c.p.c., e non già – come invece avvenuto nel caso in oggetto – opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 c.p.c Nel dichiarare infondata la censura, la Suprema Corte evidenzia che, nella caso di specie, l’ingiunto, oltre a dolersi dell’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, aveva chiesto anche l’accertamento dell’infondatezza nel merito, per il difetto della titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Invero, nelle situazioni come quella in esame, al destinatario della notifica va riconosciuta una duplice possibilità di tutela oltre a poter esperire il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., è altresì legittimato a proporre opposizione tardiva, nel termine di cui al comma 3 dell’articolo 650 c.p.c. ossia entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione . In tal caso l’accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell’individuazione dei soggetto del rapporto obbligatorio. La mancata conoscenza del decreto in caso di notifica inesistente si presume. La Suprema Corte ha altresì ritenuto priva di pregio la censura inerente alla mancata dimostrazione, da parte dell’opponente, di uno dei presupposti di ammissibilità dell’opposizione tardiva, ossia di non avere avuto tempestiva conoscenza della formalità della notifica. Al riguardo i giudici di legittimità chiariscono che, poiché nella specie la notifica del decreto ingiuntivo era inesistente, in quanto effettuata nei confronti di una persona diversa da quella identificata come titolare del rapporto obbligatorio, l’opponente non aveva l’onere di dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto. Detto onere, infatti, non sussiste nel caso in cui manchino gli elementi essenziali del procedimento notificatorio Cass. numero 12224/1993 . Invero, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardiva, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, la giurisprudenza distingue due ipotesi se la notificazione è come nella specie inesistente, la mancata conoscenza del decreto da parte del destinatario si presume iuris tantum , ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza del decreto, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile - 7 giugno 2013, numero 14444 Presidente Triola – Relatore Giusti Svolgimento del processo 1. - Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1999, B.S. , nata a omissis , propose opposizione, ex articolo 650 cod. proc. civ., al decreto emesso il 25 novembre 1998 dal Pretore di Milano su ricorso della s.r.l. Lorena Creazioni, assuntivamente notificato ex articolo 140 cod. proc. civ. il 18 gennaio 1999, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di lire 6.448.320 a titolo di fornitura di merce. L'opponente dedusse che il decreto ingiuntivo era rivolto nei confronti di S B. nata a omissis titolare della ditta Bianchi Silvia Boutique con domicilio a omissis , ma che ella non era mai stata titolare di alcuna attività commerciale avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, ma solo di altra attività, ormai cessata e mai svolta in viale omissis , riguardante la vendita di spazi pubblicitari, laddove dal registro delle imprese risultava che titolare della ditta indicata nel ricorso e con domicilio in viale . era un'omonima Si Bi. , pure nata a omissis . Su questa base, l'opponente sostenne che il decreto, essendo stato notificato ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario ed in un luogo ad esso estraneo in via omissis , doveva ritenersi inefficace che, comunque, non essendo inequivocabile l'identità del destinatario, il decreto non poteva costituire titolo idoneo di condanna nei suoi confronti e che, in ogni caso, la pretesa creditoria era infondata infine, svolse domanda riconvenzionale per i danni subiti, anche perché la ricorrente aveva persistito nelle proprie pretese pur disponendo di tutti gli elementi per rendersi conto dell'errore commesso. L'opponente chiese pertanto che venissero accertate e dichiarate l'inesistenza della notificazione del decreto e la conseguente nullità o comunque l'inefficacia del provvedimento nei suoi confronti. La società opposta si costituì in giudizio, resistendo. Dedusse di avere assunto informazioni sulla titolarità della ditta acquirente tramite la s.a.s. Cominform e, pertanto, chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della curatela del fallimento di questa società. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 4 luglio 2002, dichiarò l'inefficacia del decreto ingiuntivo e condannò la società opposta alle spese del giudizio nonché al pagamento di Euro 2.000 in favore dell'opponente a titolo di responsabilità aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ 2. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 marzo 2006, ha respinto il gravame della società Lorena Creazioni. 2.1. - La Corte territoriale ha innanzitutto rigettato il motivo di appello con cui si lamentava che il giudice di primo grado non avesse consentito la chiamata in causa di un terzo, rifiutando il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 cod. proc. civ., e ciò sul rilievo che nulla osta che all'opposto-attore sostanziale possa pienamente applicarsi quanto previsto dall'articolo 269, terzo comma, cod. proc. civ. e quindi l'onere di chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo al giudice, il quale, ove intenda avvalersi della facoltà di concedere l'autorizzazione, fisserà una nuova udienza per consentire la citazione . La Corte di Milano ha poi osservato che la notificazione del ricorso, diretto nei confronti di “S B. nata a omissis , titolare della ditta Bianchi Silvia Boutique” e del pedissequo decreto ingiuntivo emesso nei confronti della medesima “S B. nata a omissis , titolare della ditta Bianchi Silvia Boutique, domiciliata in omissis ”, deve ritenersi inesistente, atteso che essa venne effettuata nei confronti di una persona fisica del tutto diversa da quella identificata come titolare della ditta in favore della quale la Lorena Creazioni aveva eseguito le forniture non pagate ed ha sottolineato che tale inesistenza assorbe e travolge ogni eccezione relativa alla regolarità o meno della notifica ed all'ammissibilità dell'opposizione proposta . La Corte d'appello ha poi escluso che la condanna della convenuta opposta ex articolo 96 cod. proc. civ. sia avvenuta in violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. Infatti, il primo giudice, oltre che far riferimento ad una precisa richiesta di condanna ex articolo 96 cod. proc. civ. formulata dalla parte negli atti , nel procedere alla liquidazione ha richiamato le voci di danno esposte dall'opponente a sostegno della propria domanda di risarcimento , cosi giungendo alla legittima qualificazione giuridica della domanda formulata dall'opponente. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la società Lorena Creazioni ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 aprile 2007, sulla base di cinque motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata in sede di discussione orale dalla difesa della ricorrente sul rilievo che nella copia notificata dell'atto manca la trascrizione della procura speciale a margine. 1.1. - L'eccezione è infondata. Ai fini dell'ammissibilità del controricorso, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del controricorso al ricorrente, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto Cass., Sez. II, 15 luglio 2005, numero 15086 Cass., Sez. I, 2 luglio 2007, numero 14967 . Nella specie, le seguenti circostanze valgono a dimostrare l'esistenza e l'anteriorità della procura a l'apposizione della procura a margine dell'originale dell'atto b il fatto che la copia notificata rechi l'indicazione che la delega trovasi a margine dell'originale del controricorso c l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica del controricorso è stata eseguita ad istanza del difensore della controricorrente attestazione idonea ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale . 2. - Con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 101 e 269 cod. proc. civ. ci si duole che la Corte d'appello abbia escluso la nullità della sentenza di primo grado per non essere stata consentita la chiamata del terzo in giudizio. La censura si chiude con il quesito se è esclusa l'applicazione al processo di opposizione ex articolo 650 cod. proc. civ. delle norme che regolano la tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo e se quindi è incorsa [in] violazione e falsa applicazione degli articolo 101 e 269 cod. proc. civ. la Corte d'appello di Milano nella statuizione con la quale ha respinto la censura di nullità della sentenza del giudice di primo grado, per non avere questi consentito nel processo ex articolo 650 cod. proc. civ. la chiamata del terzo in giudizio che era stata ritualmente formulata dalla Lorena Creazioni s.r.l. nel giudizio di primo grado . Con il quinto mezzo - che per ragioni di connessione va esaminato congiuntamente - si pone, sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la questione se la parte convenuta in giudizio per risarcimento dei danni ex articolo 2043 cod. civ. possa formalizzare la chiamata ex articolo 106 cod. proc. civ. di un terzo in causa al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita . 2.1. - La complessiva doglianza muove dal presupposto che la chiamata in causa del terzo ad opera dell'opposto in sede di opposizione tardiva non sarebbe soggetta ad autorizzazione del giudice adito, il quale sarebbe tenuto ex articolo 269 cod. proc. civ. a disporre lo spostamento dell'udienza chiesta dall'opposto nella comparsa di risposta. La censura è priva di fondamento, essendo erronea la premessa interpretativa che la sostiene. Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'articolo 269, secondo comma, cod. proc. civ., ma il terzo comma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale cfr. Cass., Sez. I, 27 giugno 2000, numero 8718 Cass., Sez. III, 27 gennaio 2003, numero 1185 Cass., Sez. III, 1 marzo 2007, numero 4800 . 3. - Il secondo mezzo violazione degli articolo 615 e 650 cod. proc. civ. sostiene che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che eccepisca l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, perché nei suoi riguardi non sarebbe mai stata eseguita un'attività di notifica giuridicamente qualificabile come tale, deve proporre opposizione all'esecuzione forzata ex articolo 615 cod. proc. civ. e non opposizione ex articolo 650 cod. proc. civ 3.1. - Il motivo è infondato. Poiché nella specie la B. , oltre a dolersi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, ha chiesto anche l'accertamento dell'infondatezza nel merito, per il difetto della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, delle ragioni creditorie della s.r.l. Lorena Creazioni azionate con il decreto ingiuntivo emesso, correttamente essa ha esperito, nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 650 cod. proc. civ., il rimedio dell'opposizione tardiva cfr. Cass., Sez. III, 6 luglio 2001, numero 9205 Cass., Sez. III, 25 maggio 2007, numero 12251 Cass., Sez. III, 13 novembre 2009, numero 24027 . Non v' è dubbio che quando il decreto di ingiunzione sia stato notificato ad un terzo e non alla parte intimata cioè quella a cui è stato ingiunto il pagamento la notificazione non può, in sé, trasformare il terzo in parte e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata sicché il destinatario della notificazione del decreto che non sia stato parte di quel rapporto obbligatorio può, ancora in sede esecutiva, dimostrare la diversità soggettiva tra il destinatario dell'ingiunzione, quindi, a monte, della domanda di condanna da parte del creditore, ed il destinatario della notificazione del decreto, nonché del precetto, nei cui confronti il creditore abbia improvvidamente o comunque erroneamente minacciato l'esecuzione Cass., Sez. III, 30 agosto 2011, numero 17802 . Ciò tuttavia non toglie che quando, in caso di omonimia, vi possa essere dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore nei cui confronti cioè la domanda è stata proposta ed al quale l'ingiunzione è diretta e soggetto, invece, destinatario della notificazione, sussiste, altresì, la legittimazione a proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex articolo 650 cod. proc. civ., ed in tal caso l'accertamento da compiere comprende anche il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio Cass. numero 17802 del 2011, cit. . 4. - Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 650 cod. proc. civ. la ricorrente, premesso che la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce alla copia conforme del decreto ingiuntivo fa prova fino a querela di falso in merito a tutti gli adempimenti ex articolo 140 cod. proc. civ., pone il quesito se sia ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo quando, avvenuta regolarmente la notifica ex articolo 140 cod. proc. civ., l'intimato si sia limitato a dedurre di non avere avuto tempestiva conoscenza della formalità della notifica. 3.1. - Il quesito che correda la censura non coglie la ratio decldendi. La Corte d'appello, infatti, è giunta alla conclusione che nella specie la notifica del decreto ingiuntivo era inesistente, in quanto effettuata nei confronti di una persona fisica Bi.Si. residente in OMISSIS del tutto diversa da quella S B. domiciliata in OMISSIS , e titolare della ditta Silvia Boutique identificata, nello stesso decreto ingiuntivo, come titolare del rapporto obbligatorio. Tanto premesso, l'opponente non aveva nella specie l'onere di dimostrare, altresì, di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto. Infatti, con riguardo all'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ., l'onere dell'ingiunto di dimostrare che, a causa della nullità, egli non ha avuto conoscenza del decreto, non sussiste nel caso in cui manchino gli elementi essenziali del procedimento notificatorio Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 1993, numero 12224 . Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, la giurisprudenza di questa Corte Sez. III, 3 luglio 2008, numero 18243 distingue due ipotesi se la notificazione è come nella specie inesistente, la mancata conoscenza del decreto da parte del destinatario si presume iuris tantum , ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum . la conoscenza del decreto, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. 5. - Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. per ciò che riguarda la conferma della sentenza di primo grado in merito alla condanna ex articolo 96 cod. proc. civ 5.1. - Il motivo è infondato, perché dagli atti processuali emerge che, sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex articolo 650 cod. proc. civ., l'opponente ha proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti di Lorena Creazioni in relazione all' illegittima, grave e pregiudizievole iniziativa dell'opposta , avvenuta mediante notificazione del decreto ingiuntivo ad un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento ed in luogo estraneo a quest' ultimo e poi attraverso la notificazione di un atto di precetto con l'intimazione di pagamento a chi era manifestamente privo di legittimazione passiva. Tale domanda di risarcimento del danno per lite temeraria - risulta dalla sentenza di primo grado - è stata ribadita a verbale dell'udienza del 12 gennaio 1999 e poi confermata in sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta di condannare Lorena Costruzioni s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima notificazione dell'atto di precetto e di ogni altro atto . 6. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.