La ritardata registrazione del pagamento, senza applicazione di sanzioni, non integra un comportamento amministrativo di confessione extragiudiziale di una irregolarità nel versamento.
Secondo la recente sentenza numero 2852 del 24 febbraio 2012 del giudice di legittimità non va attribuito valore probatorio confessorio alla omessa contestuale annotazione, nel registro informatico dei versamenti dei diritti doganali, dell’importo liquidato a titolo di sanzione amministrativa per ritardato pagamento di un giorno della somma dovuta in particolare, la registrazione del pagamento in ritardo, senza applicazione di sanzioni, non integra un comportamento amministrativo di confessione extragiudiziale di una irregolarità nel versamento non addebitabile all’operatore. Il caso. L’ufficio finanziario aveva rilasciato quietanza di pagamento priva della contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria. Il giudice del gravame aveva ritenuto di escludere la potestà sanzionatoria del fisco sulla base della mera circostanza di fatto della omessa immediata irrogazione della sanzione per il ritardo dei diritti doganali, non essendo stato liquidato l’importo della sanzione al momento della registrazione informatica del versamento e del rilascio della relativa quietanza. Il giudice di legittimità accogliendo il ricorso per cassazione del fisco ha precisato che nessuna norma impone di notificare l’atto di contestazione della infrazione per ritardo nel pagamento, contestualmente al rilascio della quietanza del versamento, né è desumibile una decadenza o rinuncia dall’esercizio della potestà sanzionatoria in caso di mancata immediata contestazione. Infatti, una volta rilevata la violazione per effetto della ricorrenza degli elementi richiesti per la sua configurazione, nessuna incidenza può assumere, ai fini della legittimità della condotta contestata, il richiamo ad un comportamento successivo della stessa amministrazione asseritamene incompatibile con la già avvenuta contestazione, in quanto, vertendosi in materia di diritti ed obblighi indisponibili, solo la riconsiderazione dell'attività già ritenuta illecita consente alla p.a., in forza del principio dell'autotutela, l'annullamento della contestazione. La confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante. La confessione giudiziale o stragiudiziale - pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti - non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione. La volontà di riconoscere fatti sfavorevoli al confidente e favorevoli alla controparte, può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che sia munito di apposito mandato in tal senso, che si aggiunge alla procura alle liti, ma soltanto fornire elementi indiziari su fatti favorevoli all'attore. Perché si abbia confessione, inoltre, è indispensabile che si sia a fronte di un fatto storico dubbio. La quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento. Ma non effetti confessori riferibili a fatti diversi dal pagamento, che richiedono una distinta dichiarazione confessoria esplicita. Nel caso di specie si verte su fatti relativi a diritti indisponibili, atteso che lo “ius puniendi” della Pubblica Amministrazione prescinde del tutto da qualsivoglia volontà del privato, il quale può solo subire - sussistendo gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma prevedente l'illecito valutario - le conseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto. In definitiva , non può ritenersi rinunciato o consumato il potere dell’Agenzia delle Dogane di notificare ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. numero 472/1997 l’atto di contestazione della violazione finanziaria per ritardato versamento dei diritti doganali ex articolo 13 del d.lgs. numero 471/1997.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 2 – 24 febbraio 2012, numero 2852 Presidente Pivetti – Relatore Olivieri Svolgimento del processo La Commissione tributaria della regione Liguria sez. 2 Genova con sentenza 27.8.2007 numero 73 ha rigettato l'appello proposto dalla Circoscrizione doganale di Genova della Agenzia delle Dogane e confermato, con diversa motivazione, la decisione di prime cure, ritenendo che il ritardo di un giorno nel versamento delle somme dovute ai sensi degli articolo 78 e 79 Dpr numero 43/1973 TULD su conti di debito differiti non fosse imputabile a colpa di Italimpex s.r.l., rilevando che a pur non essendo dato riscontrare una prassi amministrativa, tuttavia non poteva escludersi che talvolta, a causa dei lunghi tempi di attesa allo sportello per effettuare il versamento l'ultimo giorno utile, i funzionari, ricevuto il pagamento, lo registrassero soltanto il giorno dopo b normalmente la operazione di registrazione - eseguita mediante programma informatico - calcola anche il ritardo, liquidando automaticamente anche l'importo della sanzione non essendo nella specie stata liquidata alcuna sanzione, sebbene dalla registrazione risulti annotato il giorno di ritardo, tale comportamento della Agenzia delle Dogane è da ritenersi significativo della non imputabilità alla società del ritardo. La sentenza di appello con la quale veniva in conseguenza annullato l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria è stata impugnata per cassazione dal Agenzia delle Dogane che affida il proprio ricorso a due mezzi. Resiste la società contribuente con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. La Agenzia ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Va disposta ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. 2. Con il primo motivo la Agenzia delle Dogane deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 Dlgs 18.12,1997 numero 471 degli articolo 16, 17 e 20, Dlgs 18.12.1997 numero 472, degli articolo 2730, 2731 e 2735 c.c, e censura la sentenza di appello laddove ha attribuito valore probatorio confessorio alla omessa contestuale annotazione - nel registro informatico dei versamenti dei diritti doganali - dell'importo liquidato a titolo di sanzione amministrativa per ritardato pagamento della somma dovuta nella specie di un giorno , avendo motivato i Giudici di merito che la registrazione del pagamento in ritardo senza applicazione di sanzioni integra un comportamento amministrativo che costituisce confessione extragiudiziale di una irregolarità nel versamento, non addebitabile all’operatore . Il quesito di diritto formulato ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. assolve al requisito di specificità in relazione al caso concreto che la Corte è chiamata risolvere, risultando inequivoco il collegamento istituito nel quesito tra la dedotta violazione delle norme di diritto in materia di confessione stragiudiziale e di potestà sanzionatoria delle violazioni finanziarie rimessa al PA, ed il rilascio da parte dell'Ufficio finanziario della quietanza di pagamento del tributo priva della contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria. Il motivo è fondato. Incontroverso che dalla registrazione informatica eseguita dall'Ufficio finanziario risulta che il pagamento dei diritti doganali è stato effettuato con un giorno di ritardo, le statuizioni dei Giudici di appello confliggono con la interpretazione che delle norme indicate in rubrica ha fornito con uniforme indirizzo giurisprudenziale questa Corte. La disciplina generale delle violazioni in materia finanziaria determina le forme e le modalità del procedimento attraverso il quale si perviene all'atto di contestazione dell'illecito ed alla riscossione dalla sanzione pecuniaria in concreto irrogata, potendo essere irrogate le sanzioni amministrative - con atto di contestazione, motivato, notificato al trasgressore articolo 16 co. 1 Dlgs numero 472/1997 il quale può optare per la definizione agevolata ovvero per la presentazione di memorie difensive ovvero proporre direttamente ricorso in s.g. nel caso di presentazione di deduzioni difensive, l'Ufficio nel termine di decadenza di un anno è tenuto a provvedere e, nel caso non accolga i motivi dedotti nella memoria difensiva, deve notificare nel termine di gg. 120 l’atto irrogativo delle sanzioni - i termini subiscono riduzioni nel caso di specifici illeciti fiscali articolo 16 bis Dlgs numero 472/1997 . - in deroga all'articolo 16 co 1” con atto motivato, contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica qualora trattasi di sanzioni collegate al tributo per il quale l'Ufficio ha operato l'accertamento articolo 17 co 1 Dlgs numero 472/1997 . - direttamente, mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche nel caso in cui la infrazione risulti da liquidazioni scaturite da controlli formali automatizzati ex articolo 36 bis e ter Dpr numero 600/72 ovvero ex articolo 54 bis Dpr numero 633/72. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione delle sanzioni, deve essere notificato, o la iscrizione diretta a ruolo deve essere eseguita, a pena di decadenza, nei cinque anni dalla commissione dell'illecito, ovvero nel caso dell'articolo 17 co 1 entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento del tributo articolo 20 co 1 Dlgs numero 472/1997 , prescrivendosi il diritto alla riscossione della sanzione irrogata nel termine di cinque anni. Tanto premesso è incorsa in evidente violazione delle norme del decreto legislativo numero 472/1997 sopra indicate la CTR ligure avendo ritenuto di escludere la potestà sanzionatoria della Amministrazione finanziaria dalla mera circostanza di fatto della omessa immediata irrogazione della sanzione pecuniaria per il ritardo nel pagamento dei diritti doganali, non essendo stato liquidato l'importo della sanzione al momento della registrazione informatica del versamento e del rilascio della relativa quietanza. È appena il caso di rilevare infatti che alcuna delle norme indicate impone di notificare l’atto di contestazione della infrazione per ritardo nel pagamento contestualmente al rilascio della quietanza del versamento, né tanto meno dalle norme di legge in questione è desumibile una decadenza o rinuncia dall'esercizio della potestà sanzionatoria in caso di mancata immediata contestazione. Se infatti la decadenza viene ricondotta dall'articolo 20 Dlgs numero 472/197 esclusivamente al mancato compimento dell'atto contestazione, irrigazione, iscrizione a ruolo entro i termini dalla stessa indicati, occorre altresì considerare che nella materia dell'illecito fiscale e più in generale dell'illecito amministrativo non sono ammissibili condotte tacite della PA significative della volontà abdicativa dall'esercizio di detto potere alla stregua del costante principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di illecito amministrativo, una volta rilevata la violazione per effetto della ricorrenza, ritenuta dall'organo accertatore, degli elementi richiesti per la sua configurazione, nessuna incidenza può assumere, ai fini della legittimità della condotta contestata, il richiamo ad un comportamento successivo della stessa amministrazione asseritamene incompatibile con la già avvenuta contestazione, in quanto, vertendosi in materia di diritti ed obblighi indisponibili, solo la riconsiderazione dell'attività già ritenuta illecita consente alla p.a., in forza del principio dell'autotutela, l'annullamento della contestazione” cfr. Corte Cass. F sez. 9.9.2002 numero 13072 id. V sez. 11.6.2004 numero 11170 . Fondata è altresì la censura con la quale la sentenza di appello viene impugnata per violazione delle norme del codice civile in materia di confessione stragiudiziale. Tenuto conto infatti della interpretazione che degli articolo 2730-2735 c.c. ha dato la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione confessoria nella specie stragiudiziale - deve essere esplicita non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente od indirettamente ammissiva dei fatti in contestazione Corte Cass. II sez. 6.6.2006 numero 13212 e può provenire solo da chi ha il potere di disporre del diritto cfr. Corte Cass. III sez. 4.3.2005 numero 4744 nel caso di persone giuridiche od enti collettivi sforniti di personalità deve provenire dal soggetto che dispone di poteri rappresentativi dell'ente cfr. articolo 2731, seconda parte, c.c. . - deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte “animus confitendi” Corte Cass. II sez. 16.11.1962 numero 3111 , e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione cfr. Corte Cass. Ili sez. 29.9.2005 numero 19165 id. sez. lav. 9.11.2010 numero 23495 . Nella specie la CTR non si è conformata agli indicati principi avendo desunto dal mero rilascio della quietanza di versamento del tributo senza ulteriori indicazioni relative alla irrogazione e liquidazione dell'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento, una confessione implicita della Amministrazione finanziaria di non imputabilità del ritardo a condotta colposa del contribuente. La conclusione giuridica tratta dalla CTR è manifestamene errata sotto molteplici profili a Patto di quietanza costituisce un atto unilaterale ricettizio che comporta il riconoscimento dell'avvenuto pagamento di una certa somma per un determinato titolo cfr. Corte Cass. II sez 31.10.2008 numero 26325 , non essendo - pertanto riconducibili - allo stesso effetti confessori riferibili a fatti diversi dal pagamento, che richiedono una distinta dichiarazione confessoria esplicita b anche nel caso in cui l’atto di quietanza fosse stato accompagnato da ulteriori dichiarazioni - concernenti fatti diversi dal pagamento della somma - aventi natura confessoria, è appena il caso di rilevare come le stesse non potrebbero comunque essere riferite alla Amministrazione finanziaria, in quanto al funzionario addetto al servizio di cassa non risultano attribuiti poteri dispositivi del diritto patrimoniale credito sanzionatorio . c la asserita confessione stragiudiziale ravvisata nel rilascio della quietanza priva di indicazioni relative alla sanzione pecuniaria, non ha per oggetto un fatto storico”, ma una valutazione giuridica non imputabilità del ritardo a negligente condotta del contribuente , rimanendo in apicibus esclusa la sussumibilità di tale eventuale ammissione nello schema tipico della prova legale di cui all’articolo 2730 c.c d in ogni caso la confessione presuppone necessariamente la disponibilità del diritto controverso articolo 2731 c.c. , presupposto che nel caso di specie è da escludersi in ragione della indisponibilità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo atteso che lo “jus puniendi” della pubblica amministrazione prescinde del tutto da qualsivoglia volontà del privato, il quale può solo subire - sussistendo gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma prevedente l'illecito valutario - le conseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto cfr. Corte Cass. I sez. 9.9.2002 numero 13072 id. V sez. 11.6.2004 numero 11170 . Il primo motivo - nelle sue plurime censure - deve pertanto ritenersi fondato, non potendo ritenersi rinunciato o consumato il potere della Agenzia delle Dogane di notificare, ai sensi dell'articolo 16 Dlgs numero 472/1997. Patto di contestazione della violazione finanziaria per ritardato versamento dei diritti doganali ex articolo 13 Dlgs 18.12.1997 numero 471, norma che trova applicazione in conseguenza della abrogazione dell'articolo 322 del Dpr 23.1.1973 numero 43 – TULD - norma sanzionatoria residuale che originariamente prevedeva la irrogazione della ammenda depenalizzata dall'articolo 39 legge numero 689/1981 - ed alla quale espressamente rinviava l'articolo 81 co 1 TULD in relazione all'illecito per il versamento dei diritti doganali oltre la scadenza del termine previsto per il pagamento periodico disposta dall'articolo 10 comma 1 lett. d del Dlgs 18.12.1977 n 473, alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui in tema di sanzioni amministrative tributarie il Dlgs 18.12.1997 numero 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta che prevedano ulteriori fattispecie di illecito o determinino in modo diverso le sanzioni da irrogare , non essendo desumibili argomenti interpretativi in contrario dalla applicazione degli interessi e dalla indennità di mora sull'importo versato in ritardo, attesa la diversa funzione assolta dalla sanzione afflittiva e dagli interessi/indennità di mora risarcitoria/reintegrativa del patrimonio che esclude la ipotesi di una illegittima cumulabilità di sanzioni pecuniarie cfr. con riferimento ad illeciti amministrativi concernenti le accise, ma con argomentazione pienamente estensibile anche ad altri tributi Corte Cass. V sez. 1.9.2008 numero 23517 id. V sez. 19.6.2009 numero 14303 id. V sez. ord. 4.8.2010 numero 18140 id. VI - V sez. ord. 144.2011 numero 8553 . 3. Con il secondo motivo la Agenzie delle Dogane deduce vizi di motivazione della sentenza di appello, da ritenersi privi di autonoma specificità in quanto ripropone gli stessi argomenti esposti a sostegno del primo motivo con il quale era stato dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Preliminare rispetto ad ogni altra considerazione in ordine alla ontologica distinzione ed incompatibilità della simultanea denuncia - avente ad oggetto la contestazione dei medesimi errori - del vizio di legittimità per “errores in judicando” e per vizi di logicità della motivazione, è il rilievo della inammissibilità del motivo per omessa formulazione del momento di sintesi richiesto dall'articolo 366 bis seconda parte c.p.c 4. Pertanto il ricorso principale deve essere accolto quanto al primo motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito della causa, non occorrendo disporre ulteriori accertamenti in fatto. 5. Con il ricorso incidentale la società resistente impugna la sentenza esclusivamente sul capo della liquidazione delle spese di lite, avendo la CTR. dichiarato la compensazione nonostante il rigetto del gravame proposto dall'Ufficio finanziario. Il motivo rimane assorbito nel potere riservato alla Corte, in conseguenza della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, di rideterminare alla stregua del principio della soccombenza il regolamento delle spese di lite dell'intero giudizio. 5. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo disporre il rinvio della causa in quanto non deve procedersi ad ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito ex articolo 384 co 1 c.p.c. rigettando il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente e dichiarando interamente compensate le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso principale, quanto al primo motivo, dichiarando inammissibile il secondo motivo ed assorbito il motivo dedotto con il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo disporre ulteriori accertamenti in fatto, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente dichiarando interamente compensate tra le partile spese dell'intero giudizio.