Nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi e, in particolare, nel caso di un’iscrizione ipotecaria, ricade sul contribuente l’onere della prova della tempestività dell’opposizione.
Il contribuente è tenuto a indicare almeno la data di avvenuta comunicazione dell’iscrizione ipotecaria. Valida l'iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia comunicata con posta prioritaria e non con raccomandata quando il contribuente la impugna e quindi mostra di esserne, di fatto, a conoscenza. Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7051 depositata il 9 maggio 2012. Il caso. La controversia era relativa alla richiesta di un contribuente di ottenere la dichiarazione di nullità di un provvedimento di iscrizione ipotecaria su un suo bene per il mancato pagamento di 27 cartelle esattoriali. II contribuente intendeva far valere in giudizio l'omessa notificazione delle cartelle. Il giudice di legittimità, confermando i giudici di merito, ha individuato il dies a quo da cui decorre il termine perentorio previsto dall'articolo 617 c.p.c., tenendo presente che il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato con quello della conoscenza di fatto. «In particolare – secondo la Corte - in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di 5 giorni elevato oggi a 20 per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto , sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto». La tempestività dell’opposizione deve essere provata dal ricorrente. I giudici della Terza sezione Civile hanno osservato poi che grava sul ricorrente che propone l'opposizione l'onere della prova della tempestività della stessa. Dunque, nell'ipotesi in cui il contribuente, in difetto di conoscenza legale, «sia venuto comunque a conoscenza della cartella esattoriale, eventualmente anche per propria iniziativa dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione , non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacché ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine previsto dall'articolo 617». In conclusione, per il giudice di legittimità, l'opposizione, se formulata oltre il termine dell'articolo 617, comma 2, c.p.c., «è da ritenersi tempestiva solo se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo cioè della sua mancata comunicazione ». Valida la comunicazione con posta prioritaria. Il proporre opposizione all'iscrizione di un'ipoteca dimostra che il contribuente ne è venuto a conoscenza, confermando quindi la validità della comunicazione effettuata dal Fisco, anche se avvenuta con posta prioritaria e non con raccomandata. In caso di opposizione, spetta al ricorrente provare la tempestività dell'atto, fornendo la prova del momento in cui è stata acquisita la conoscenza della cartella esattoriale, al fine di non rendere nulla la prescrizione di perentorietà del termine previsto dall'articolo 617 c.p.c., non essendo sufficiente comunicare soltanto l'esser venuti a conoscenza dell'atto «eventualmente anche per propria iniziativa». È valida l’iscrizione di ipoteca anche se comunicata con una semplice posta prioritaria e non con raccomandata a.r. , qualora il contribuente impugni tale notifica prima che gli venga recapitato il successivo atto di esecuzione forzata. Infatti, il contribuente, nell’impugnare la notifica informale, dimostra di aver comunque preso conoscenza dell’atto notificato. Nel nostro ordinamento, vige il principio del «raggiungimento dello scopo». Se la notifica effettuata non correttamente raggiunge comunque il proprio scopo ossia il destinatario, in un modo o nell’altro, ne prende conoscenza , allora essa si considera valida e non può essere impugnata. Se il contribuente impugna la notifica a mezzo di posta semplice, riconosce implicitamente che ha preso cognizione della missiva.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 marzo – 9 maggio 2012, numero 7051 Presidente Uccella – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con citazione innanzi al Tribunale di Napoli T.V. chiedeva di dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento di iscrizione ipotecaria accesa su cespite di sua proprietà da Gest Line s.p.a. ora Equitalia Polis s.p.a. per il mancato pagamento di numero 27 cartelle esattoriali, di ordinare la cancellazione dell'ipoteca e di condannare la Gest Line al risarcimento dei danni in suo favore. A tal fine deduceva l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria, l'omessa notificazione dell'avviso ad adempiere, nonché la violazione degli articolo 7 e 8 della legge numero 241/1990, essendo stata l'iscrizione ipotecaria effettuata in violazione del generale principio di partecipazione del destinatario alla fase preordinata all'adozione dell'atto. Resisteva la Gest Line, che deduceva, tra l'altro, la propria estraneità al rapporto sostanziale tra l'ente impositore e il contribuente, nonché la correttezza della procedura. Con sentenza in data 31.05.2007, il Tribunale di Napoli - previa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi - dichiarava l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, limitatamente a sette cartelle esattoriali, come specificate in dispositivo, rigettando per il resto la domanda e compensando le spese. La decisione, gravata da impugnazione del T. in via principale e della Equitalia Polis in via incidentale, era riformata dalla Corte di appello di Napoli, la quale con sentenza in data 14.01.2010, dichiarava inammissibile la domanda proposta dal T. , compensando interamente le spese processuali. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.V. , svolgendo due motivi, illustrati anche da memoria. Ha resistito Equitalia Polis s.p.a., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, insistendo sulle eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza per una parte del credito. Motivi della decisione 1. Preliminare è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale e dello stesso controricorso . Invero giusta la testuale previsione di cui all'articolo 370 cod. proc. civ. la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabiliti per il deposito del ricorso in mancanza di tale notificazione essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale comma 1 inoltre a mente del successivo articolo 371 cod. proc. civ. il ricorso incidentale deve essere proposto con l'atto contenente il controricorso. Ciò posto e ribadito il principio, più che consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disposto dell'articolo 3 della legge numero 742 del 1969, che sottrae le opposizioni esecutive a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, riguardando anche i termini del ricorso per cassazione cfr. per tutte Cass. 2 marzo 2010, numero 4942 , il presente ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, in conformità alla richiesta del P.G. in udienza, per essere stato inoltrato per la notificazione in data 22.09.2010, ben oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 370 cod. proc. civ., decorrente dall'avvenuta notificazione del ricorso principale in data 13.07.2010. 2. La decisione impugnata ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'articolo 617 cod. proc. civ., con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda del T. in considerazione a della pacifica qualificazione da parte del Tribunale dell'azione esercitata dal T. come opposizione agli atti e dell'incontrovertibilità di tale qualificazione per intervenuto giudicato sul punto in difetto di specifiche censure dell'opponente b dell'individuazione - altrettanto pacifica e, comunque, conseguente alla ridetta qualificazione - del dies a quo, dal quale far decorrere il termine di decadenza ex articolo 617 cod. proc. civ., nella data di comunicazione dell'iscrizione di ipoteca, che secondo Equitalia Polis s.p.a. sarebbe avvenuta in data 10.05.2005, risultando perciò tardiva la notifica della citazione in data 25.05.2005 c dell'ammissione, da parte del T. nell'atto introduttivo del giudizio, dell'avvenuta comunicazione dell'iscrizione di ipoteca a mezzo posta prioritaria, con la conseguenza che - a prescindere dalla ritualità o meno di tale comunicazione non essendo stata formulata contestazione sul punto - incombeva sullo stesso T. , per il principio di vicinanza della prova, l'onere di provare la tempestività dell'opposizione d dell'operatività nella fattispecie di principi analoghi a quelli applicabili in tema di opposizione all'ingiunzione, per la cui ammissibilità occorre il deposito della copia notifica dell'ingiunzione da parte dell'opponente, salvo che la prova della tempestività dell'opposizione non risulti comunque in atti o dalla produzione di controparte. 2.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 numero 3 e numero 5 cod. proc. civ., difetto motivazione e illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria. In particolare l'opponente deduce che la Corte di appello, senza alcuna istruttoria, ha posto, acriticamente, a fondamento della propria decisione deduzioni erronee e contraddittorie della s.p.a. Equitalia, dalle quali si evincerebbe che l'ipoteca venne iscritta in data 30.03.2005 e che, invece, la regolare comunicazione dell'adozione del provvedimento sarebbe avvenuta solo in data 28.02.2006. Mancherebbe, quindi, la prova della ricezione della comunicazione da parte di esso T. in data 10.05.2005. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 numero 3 e numero 5 cod. proc. civ., difetto motivazione e illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria. A tal riguardo il ricorrente deduce che la motivazione, sul punto dell'inammissibilità dell'opposizione, poggia su argomentazioni logico-giuridiche errate, in specie, perché assimila la comunicazione per posta prioritaria a quella per raccomandata A/R o alla notificazione e perché aggrava notevolmente la posizione dell'opponente, il quale, proprio per le modalità di comunicazione, non sarebbe in grado di fornire la prova della tempestività dell'azione con il deposito della busta, contenente solo il timbro di invio. 3. I suddetti motivi, che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. Innanzitutto occorre osservare che, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all'articolo 617 cod. proc. civ., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato da questa Corte con quello della conoscenza di fatto. In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni elevato a venti dall'articolo 2, comma 3, lett. e , numero 41, del d.l. 14 marzo 2005, numero 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, numero 80 previsto dall'articolo 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato Cass. 30 aprile 2009, numero 10099 e per un più remoto precedente cfr. anche Cass. numero 1521 del 1969 . Va aggiunto che - secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento - grava sul ricorrente in opposizione l'onere della prova della tempestività della stessa il che non esclude che, in ossequio al principio di acquisizione, detto onere possa essere considerato assolto, ove dagli atti, in ipotesi prodotti dalla controparte o emergenti dal fascicolo dell'esecuzione, ove acquisito, risulti comunque acquisita la dimostrazione della tempestività, ma comporta che le conseguenze negative della mancata prova ricadono sull'opponente, in quanto gravato del relativo onere. In tale prospettiva si è osservato che nell'ipotesi in cui l'opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione , non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacché, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all'articolo 617 cod. proc. civ., la cui osservanza va pacificamente verificata anche d'ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell'opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'articolo 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine ora di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto Cass. 17 marzo 2010, numero 6487 . 3.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che il principio di diritto applicato dalla sentenza impugnata, nel senso che - una volta allegata dall'opponente l'avvenuta conoscenza dell'iscrizione ipotecaria a seguito di comunicazione a mezzo di posta prioritaria - fosse onere della medesima parte dimostrare la data della ricezione di siffatta comunicazione, risulta conforme ai principi sopra esposti. Le conseguenze della mancata prova sono state, dunque, correttamente poste a carico dell'odierno ricorrente, con correlativa dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione. È il caso di osservare che, alla luce delle premesse sopra svolte, non rileva l'argomento, confusamente esposto da parte ricorrente, in ordine alla rituale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria nell'anno 2006, e ciò perché - a prescindere da qualsiasi questione circa la correttezza o meno della precedente comunicazione a mezzo posta prioritaria questione che, come osservato dai giudici a quibus, esula dal presente giudizio - è assorbente la considerazione che è lo stesso odierno ricorrente a dare atto dell'avvenuta conoscenza legale o di fatto, qui non interessa dell'atto impugnato - prima ancora che con le precise ammissioni svolte nell'atto di opposizione - con il fatto stesso di aver proposto opposizione avverso l'atto in questione. In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex articolo 617 cod. proc. civ., mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza o il dovere di conoscenza degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato o non ritualmente comunicato , rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonché darne dimostrazione sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo , essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato cfr. Cass. numero 6847/2010 cit. in motivazione . Nel caso all'esame - per quanto emerge dalla sentenza impugnata - l'odierno ricorrente non ha neppure indicato la data di avvenuta comunicazione dell'iscrizione ipotecaria di cui trattasi, né tantomeno ha provveduto a depositare il plico postale a mezzo del quale, per sua stessa ammissione, ne ha ricevuto comunicazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, oltre che del principio della c.d. vicinanza della prova richiamato nella sentenza impugnata, risultano, dunque, del tutto inconferenti le deduzioni dell'opponente, circa le difficoltà della prova e l'asserita presenza del solo timbro di invio sul plico in questione. In definitiva il ricorso principale va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione del suo esito, vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.