Inammissibili le nuove domande nel reclamo avanti al Collegio

di Alessandro Villa

di Alessandro Villa *La cognizione del giudice del reclamo deve essere limitata, nella valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di prime cure, alle sole domande cautelari originariamente proposte, sono queste le uniche su cui è consentito al Collegio pronunciarsi.Ne consegue che delle conclusioni formulate dalla reclamante in via principale, è consentito al Tribunale esaminare in questa sede la sola domanda cautelare originariamente proposta.Il doppio grado di giudizio garantisce un riesame della controversia. Il divieto dello ius novorum in sede di giudizio di gravame ha la pretesa di tutelare un principio fondamentale del nostro Ordinamento, ovverosia il doppio grado di giudizio è il principio secondo il quale, dopo la decisione di primo grado in un giudizio civile, penale, amministrativo, tributario , e prima dell'intervento di legittimità della Corte di Cassazione, è ammessa la possibilità di un riesame della questione da parte di un diverso organo giudicante.Il gravame ha effetto devolutivo. In altre parole il Magistrato di appello può sì entrare nel merito delle domande già proposte in primo grado effetto devolutivo dell'appello , ma non può, in alcun modo, valutare nuove istanze che non sono già state oggetto del giudizio di prima istanza.Ciò vale anche per i procedimenti cautelari.La fattispecie. Nel caso in esame la parte reclamante oltre a riproporre la domanda tesa a ottenere la reimmissione nel possesso dell'immobile e quella subordinata di sequestro giudiziario dell'azienda ha richiesto, per la prima volta nella fase di gravame, la reimmissione nel possesso dell'azienda.Anche per il reclamo, nei procedimenti cautelari, vale il divieto di proporre nuove domande. Ciò ha dato modo all'Autorità di giustizia di gravame di osservare che l'articolo 669 terdecies, comma 4, c.p.c., statuisce chiaramente che, all'esito del procedimento, il Collegio con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare .E' chiaro e inconfutabile l'intento del Legislatore di conferire al Giudice del reclamo gli stessi poteri di quello di prima istanza riconoscendo, in tal modo, un pieno effetto devolutivo al gravame.Solo in tali limiti il reclamo, quale mezzo di impugnazione non rescindente, consente di far valere vizi di merito in ordine alla sussistenza ed alla valutazione dei presupposti fondamentali della tutela cautelare invocata ossia del fumus boni iuris e del periculum in mora.* Avvocato del Foro di Monza