Il direttore dei lavori risponde del crollo dell'edificio anche se ha dato le dimissioni

di Donato Palombella

di Donato Palombella *Il professionista incaricato della progettazione e direzione lavori del fabbricato risponde del crollo a prescindere dal fatto che abbia presentato le dimissioni dalla carica di Direttore Lavori. A dettare le regole è la terza sezione civile della Corte di Cassazione intervenuta con la sentenza numero 15725, depositata il 18 luglio.Il caso. Questa volta ci troviamo di fronte al crollo parziale di un fabbricato. Il condominio si rivolge alla propria compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento del danno subito dallo stabile. L'assicurazione, a sua volta, chiama in causa il professionista a cui era stata affidata la progettazione e direzione lavori del corpo di fabbrica. Il Giudice di merito accoglie la domanda risarcitoria e condanna gli eredi del progettista nel frattempo passato a miglior vita . La Cassazione conferma il verdetto dei giudici di merito.Progettista e Direttore Lavori hanno ruoli diversi. Per poter tracciare le responsabilità dei soggetti coinvolti, occorre tener presente che progettista e direttore dei lavori assumono ruoli diversi. Il primo esegue la progettazione architettonica dell'edificio e, molto spesso, assume anche il compito di calcolatore delle strutture in cemento armato. Su di lui, quindi, la responsabilità per i danni causati da errori di progettazione e/o di calcolo. Diversa la funzione del Direttore Lavori che dovrebbe sorvegliare , per conto del committente e nel pubblico interesse, la corretta esecuzione delle opere vigilando sulla ditta esecutrice. Occorre peraltro sottolineare come il Direttore Lavori non debba semplicemente attuare un controllo formale in fase esecutiva, diretto ad evitare che la ditta esecutrice si discosti dalle specifiche tecniche previste dal progetto. Ad esso viene demandato il compito di controllare che le specifiche progettuali, in fase di esecuzione, risultino adeguate alle concrete necessità di cantiere suggerendo, eventualmente, possibili varianti in corso d'opera. Per meglio comprendere quali e quanto ampi possono essere i poteri del D.L., si può far riferimento all'ordinanza numero 7446 del 20 marzo 2008 delle S. U. della Cassazione. In tale circostanza resa, in verità, nel campo delle opere pubbliche il D.L. è stato considerato addirittura come un soggetto funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione operando, in tale contesto, come un organo tecnico straordinario. Ciò evidenzia la natura pubblicistica dell'attività posta in essere dal D.L. che agisce o, quantomeno, dovrebbe agire nell'interesse pubblico. Il condizionale è d'obbligo. Occorre tener presente che - almeno in linea teorica - il Direttore Lavori ha ampi poteri potendo ordinare anche la sospensione dei lavori. In pratica la situazione è ben diversa in quanto il D.L. è legato da rapporti economici con la ditta esecutrice e tale sudditanza economica - a volte - può portare a chiudere un occhio .Progettista e Direttore Lavori hanno un obbligo di risultato. Sia il progettista che il direttore dei lavori sono legati da un contratto di prestazione di opera intellettuale con il committente e sono tenuti ad una obbligazione di risultato. Nei confronti degli aventi causa del committente, il professionista tecnico risponde ai sensi dell'articolo 1669 cod. civ. che prevede la responsabilità extracontrattuale del costruttore. Di conseguenza, in parole povere, progettista, direttore lavori, costruttore ed appaltatore, rispondono, in solido, nei confronti del Committente e degli aventi causa di quest'ultimo.Progettazione e Direzione Lavori affidata ad un unico professionista. Nel caso in esame, come spesso accade, ad un unico professionista era stata affidata sia la progettazione che la direzione lavori. Scindere le diverse responsabilità dei tecnici, quindi, non ha senso. Per tracciare le responsabilità dei soggetti coinvolti, occorre partire dal presupposto che, secondo la ricostruzione effettuata dai tecnici sia in sede civile che in quella penale , il crollo dell'edificio era stato determinato da problemi strutturali imputabili ad un errore di progettazione. Tali errori erano ovviamente imputabili al tecnico progettista ovvero al Direttore Lavori. La difesa, nel nostro caso, ha cercato di evitare tale responsabilità sostenendo che il Direttore Lavori aveva rinunciato all'incarico. Questa tesi non è stata presa in considerazioni per due motivi in primo luogo perché la difesa non ha fornito le prove di quanto dedotto di contro, dalla documentazione in atti, è risultato che il professionista aveva partecipato al collaudo statico del fabbricato il che lasciava presumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza di un incarico ancora in corso.Il crollo di un edificio non è purtroppo un caso isolato. I fatti di causa di svolgono a Roma nel lontano 1989. In quegli anni, sempre a Roma, il crollo di un palazzina al Portuense aveva spezzato la vita di 27 persone. L'amministrazione comunale era corsa ai ripari decidendo di voler procedere al controllo strutturale degli edifici esistenti nel territorio comunale circa 600mila immobili prevedendo un libretto sulla sicurezza e la stabilità del singolo edificio. Gli anni sono trascorsi e l'idea del fascicolo fabbricato è finita nel dimenticatoio forse a causa del malvezzo, tutto italiano, di concentrarsi su un tema solo quando ci scappa il morto per poi abbandonarlo quando non fa più notizia.Crollo di edificio e rovina di edificio ecco le differenze. L'articolo 449 del codice penale prevede la reclusione da uno a cinque anni per chiunque cagioni, per colpa, un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo del titolo quarto concernente i delitti contro l'incolumità pubblica fra i quali viene inserito, precisamente all'articolo 434, proprio l'ipotesi del crollo di costruzioni . Il successivo articolo 676, dal suo canto, prevede la figura della rovina di edificio si tratta di un reato contravvenzionale che si configura a carico di chiunque abbia avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione che, per colpa di quello stesso soggetto, rovini. In tale ipotesi è prevista una pena notevolmente più mite l'ammenda non inferiore a lire duecentomila o, se dal fatto sia derivato pericolo alle persone, l'arresto sino a sei mesi ovvero l'ammenda non inferiore a lire seicentomila.Quale la differenza tra il crollo colposo e la rovina di edificio? In linea di principio potremmo affermare che il crollo totale o parziale sia configurabile nelle ipotesi più gravi, sì da suscitare un diffuso senso di commozione, anche se in una collettività limitata. Il crollo sarebbe quindi configurabile nell'ipotesi di disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio in modo che la forza di coesione fra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità. La rovina di edificio, viceversa, sarebbe configurabile in ipotesi meno gravi, caratterizzate dalla caduta al suolo di singoli elementi costruttivi che peraltro non abbiano intaccato, compromettendole in via definitiva, le strutture essenziali del corpo di fabbrica.Nel caso in esame si parla di un crollo parziale di edificio e la responsabilità dell'evento viene addebitata, dal giudice di merito, al Direttore dei Lavori. In Cassazione il ricorrente chiede un riesame del giudicato sulla base di errori di diritto e vizi di motivazione. A prescindere dal fatto che tali errori e vizi non sembrano sussistere, gli Ermellini hanno sottolineato e non poteva essere diversamente come l'esame dei fatti e delle prove è precluso in sede di legittimità per cui non hanno potuto far altro che respingere il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giustizia.* Giurista d'impresa