Multe valide solo se inviate entro tre mesi

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia *La sentenza emessa il 15 febbraio 2011 dal GDP di Palermo, sez. VIII civ., chiarisce i termini di impugnazione delle sanzioni amministrative e quelli per il perfezionamento della loro notifica.Il caso. Un automobilista impugnava una multa perché notificatagli oltre novanta giorni dopo l'effrazione che non le era stata contestata nell'immediatezza.Verbale da notificare al trasgressore entro 90 giorni. Il giudice ha accolto la sua richiesta. Non sempre la violazione può essere contestata immediatamente per ragioni di sicurezza o per motivi individuati dal Prefetto. In questi casi il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento . Si tratta di termine perentorio. Tale termine, come stabilito dall'articolo 201 del D.lgs. numero 205/92 e sue successive modifiche è perentorio. La legge, a tale riguardo, non ammette deroghe, e quindi la mancata contestazione nel termine - perentorio e di decadenza - previsto dalla legge produce l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, ex articolo 14, ultimo comma, legge numero 689/81 . Il GDP evidenzia, inoltre, che secondo il recente orientamento della Consulta C.Cost. numero 03/10 la notifica si dà per avvenuta decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa , perciò, nel caso in specie, non poteva nemmeno essere opposto un vizio della notifica. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla cameradi Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Giudice di Pace di Palermo, sez. VIII Civile, sentenza 15 febbraio 2011Fatto e dirittoCon atto di opposizione depositato il 23/12/2010, il ricorrente eccepiva la violazione dell'articolo 201 del Codice della Strada, rilevando il mancato rispetto del termine di 90 giorni relativo alla notifica del verbale di violazione numero del Comune di Palermo, elevato in data 13/08/2010 e notificato in data 28/11/2010.Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo produceva copia dell'avviso di ricevimento, spedito tramite R.A.R., in data 10/11/2010 a seguito di irreperibilità del destinatario.Orbene, ai sensi dell'articolo 14 ultimo comma della l. 689 81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.Per quanto concerne la normativa attinente alla circolazione stradale, la contestazione della violazione amministrativa deve essere immediata e fatta per iscritto o deve avvenire, per notificazione, entro il termine massimo di 90 giorni dall'accertamento. Cosi' dispone l'articolo 201 del Dlgs numero 205 del 1992, ove è stabilito che il verbale va notificato ai soggetti interessati entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione. La legge, a tale riguardo, non ammette deroghe , e quindi la mancata contestazione nel termine - perentorio e di decadenza - previsto dalla legge produce l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, ex articolo 14, ultimo comma legge 689/81. Orbene, in base al computo dei giorni intercorrenti dal dies a quo al dies ad quem, ossia dalla data dell'accertamento del fatto ad opera della Polizia Municipale 13/08/2010 al giorno della notificazione all'opponente 20/11/2010 , si evince il mancato rispetto del termine massimo previsto dalla legge.Nel caso di specie, infatti, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., cosi' come modificato a seguito di intervento della Corte Costituzionale del 14/01/2010 numero 3, la notifica si dà per avvenuta decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa .Conseguentemente, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione relativa al pagamento della sanzione amministrativa, portata a verbale.Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nel rimborso dell'importo di € 41,00, corrisposti originariamente dall'opponente per l'iscrizione a ruolo della causa. P.Q.M.Visti gli articolo 22 e 23 della legge 689/81 Accoglie l'opposizione proposta da M. L. nei confronti del Comune di Palermo proposta con ricorso depositato il 23/12/2010, avverso verbale di violazione numero del Comune di Palermo, elevato in data 13/08/2010 e notificato in data 28/11/2010. Dichiara estinta l'obbligazione relativa al pagamento della sanzione amministrativa a seguito della violazione di cui all'articolo 201 C.d.s.Condanna il Comune di Palermo alla refusione delle spese di lite, ammontanti ad € 41,00, in favore dell'opponente, Sig. M. L