Non vi è nessuna copertura assicurativa, qualora il premio venga pagato, in ritardo, il giorno stesso in cui si verifichi il sinistro stradale.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 23149, depositata il 31 ottobre 2014. Il caso. Un motociclista, coinvolto in un incidente stradale con un’autovettura, adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, convenendo in giudizio l’automobilista e la società assicurativa dello stesso. Il Tribunale riconosceva l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura nella determinazione del sinistro e condannava i convenuti al risarcimento dei danni. La Corte d’appello, invece, riduceva il risarcimento e escludeva l’operatività della garanzia assicurativa da parte della società convenuta, dal momento che il premio era stato pagato oltre la scadenza del periodo di tolleranza e nello stesso giorno in cui si era verificato il sinistro, perciò la copertura assicurativa non poteva aver effetto se non dopo 24 ore dal medesimo giorno. Il mancato pagamento del premio era incolpevole, poteva quindi considerarsi operante la garanzia assicurativa? L’automobilista ricorreva allora in Cassazione, deducendo la violazione di legge oltreché l’insufficiente motivazione rispetto alla sussistenza della copertura assicurativa. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il ritardo con cui era stato pagato il premio doveva considerarsi come mancato pagamento incolpevole, che non dava luogo alla sospensione della garanzia. Il ricorrente spiegava che, essendo stato richiesto un premio superiore a quello che l’assicurato riteneva dovuto, vi era stata la necessità di attendere un accertamento da parte della compagnia assicurativa. La questione quando era da considerare riattivata la copertura? Il punto nodale della questione portata avanti alla Corte Suprema riguarda quindi l’individuazione del momento di decorrenza della riattivazione della copertura assicurativa a seguito del pagamento del premio avvenuto dopo un periodo di sospensione ex articolo 1901, comma 2, c.c. mancato pagamento del premio . Nessuna garanzia assicurativa per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento tardivo del premio. La Cassazione, nell’affrontare la questione in esame, rileva che la Corte d’appello ha fatto buon governo dell’orientamento consolidato in sede di legittimità. Infatti, è pacifico che «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio o della relativa prima rata di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle 24.00 della data di pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod. civ per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante» Cass., numero 13545/2006 . Sulla base di tali argomenti la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 giugno – 31 ottobre 2014, numero 23149 Presidente Russo – Relatore Sestini Svolgimento del processo Il 25.1.2002, si verificava -in Gela un sinistro stradale che vedeva coinvolti l'autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P. condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C. condotto da B.V Quest'ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate, convenendo in giudizio C.P. e C.F., nonché la Milano Assicurazioni -che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere inoperante la garanzia assicurativa e la Fondiaria SAI, quale impressa designata dal F.G.V.S Il Tribunale riconosceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella determinazione del sinistro e condannava entrambi i Cantaro e la Milano Assicurazioni al risarcimento dei danni. La Corte di Appello di Caltanissetta riduceva il risarcimento riconosciuto a B.V. individuando un suo concorso di colpa nella misura del 30% , escludeva l'operatività della garanzia assicurativa da parte della Milano Assicurazioni sul rilievo che il premio era stato pagato oltre la scadenza del periodo di tolleranza e nello stesso giorno in cui si era verificato il sinistro, di talché la copertura non avrebbe potuto avere effetto prima delle ore ventiquattro del medesimo giorno e disponeva la condanna solidale dei Cantaro e della Fondiaria SAI s.p.a Ricorrono per cassazione i Cantaro, affidandosi ad un unico motivo gli intimati non svolgono attività difensiva. La causa giunge alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria emessa in data 18.10.2012 dalla Sesta Sezione Civile 3 di questa Corte che ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alla Fondiaria . Motivi della decisione 1. I ricorrenti propongono un unico motivo, con cui censurano la sentenza ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 5 C.P.C. per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1901 c.c. in relazione agli articolo 1175 e 1375 c.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su elemento decisivo per il giudizio sussistenza della copertura assicurativa obbligo al pagamento della Milano Assicurazioni s.p.a. . Si dolgono che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che il ritardo con cui era stato pagato il premio andava qualificato mancato pagamento incolpevole, che non dà luogo a sospensione della garanzia e ciò in quanto non era stato contestato dalle controparti che tale ritardo era dipeso dal fatto che, essendo stato richiesto un premio superiore a quello che l'assicurato riteneva dovuto, vi era stata la necessità di attendere un accertamento a tal proposito da parte della compagnia assicuratrice e -altresì che non abbia considerato che, ricevendo il pagamento in data 25.1.2002, la Milano Assicurazioni aveva manifestato una tacita volontà di rinuncia alla sospensione del contratto assicurativo , desumibile anche dal fatto che il certificato rilasciato dall'assicuratore copriva il periodo fino al 28.6.2002, con validità semestrale, di talché il periodo di copertura assicurativa comprendeva il periodo dal 29.12.2001 al 28.06.2002, rientrandovi quindi anche il giorno dell'incidente . 2. Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che era pacifico che il pagamento del premio successivo al primo o alla prima rata di esso era avvenuto lo stesso giorno del sinistro dando atto che i Carabinieri intervenuti avevano constatato la presenza del certificato e del relativo contrassegno , ma ha ritenuto che, non indicando detto certificato una data diversa di decorrenza della copertura , questa non poteva che coincidere con quella prevista dal primo comma dell'articolo 2901 c.c. ha aggiunto che, peraltro, la rinuncia agli effetti della sospensione deve manifestarsi attraverso specifiche ed univoche espressioni da parte dell'assicuratore che non possono limitarsi all'accettazione del pagamento . 3. Premesso che il punto nodale della censura è costituito dall'individuazione del momento di decorrenza della riattivazione della copertura assicurativa a seguito del pagamento del premio avvenuto dopo un periodo di sospensione ex articolo 1901, 2° co. c.c., deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fatto buon governo dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio o della relativa prima rata di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 numero 990 , per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante Cass. numero 13545/2006, conforme a Cass. numero 812/1991 e a Cass. numero 2092/1985 . 4. Del pari in linea con la giurisprudenza di questa Sezione è la conclusione della Corte di appello circa l'irrilevanza dell'accettazione del pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione del contratto Cass. numero 5944/2014 . 5. Del tutto inammissibili risultano, infine, le censure formulate ex articolo 360 numero 5 c.p.c., che non individuano specifici vizi motivazionali, ma sono volte -in buona sostanza a sollecitare un apprezzamento della condotta della compagnia assicuratrice di segno opposto a quello compiuto dalla Corte territoriale che pure trova fondamento nell'orientamento di questa Corte richiamato al punto 4 . 6. I1 ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.