L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’articolo 5 d. lgs. numero 74/2000, sussiste se la società ha stabile organizzazione in Italia, ossia quando la gestione amministrativa e la programmazione si svolgano in territorio nazionale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 40346, depositata il 30 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, condannava l’imputata per il reato di cui agli articolo 81 concorso formale. Reato continuato e 110 pena per coloro che concorrono nel reato c.p. e 5 d. lgs. numero 74/2000 omessa dichiarazione . La donna era stata ritenuta responsabile in quanto rappresentante legale e direttore di una società, con sede legale in Slovenia, ma con domicilio fiscale attribuito in Italia, per aver evaso l’iva e omesso di presentare le dichiarazioni annuali. La donna ricorreva in Cassazione evidenziando che la società aveva esclusivamente svolto l’attività al di fuori del territorio nazionale, e, in sostanza, l’oggetto sociale si era sviluppato completamente all’estero. La domiciliazione fiscale è in Italia. Il ricorso è infondato. Infatti, la Corte Suprema rileva che i Giudici territoriali avevano ritenuto, con motivazione esaustiva ed immune da vizi di palese illogicità, che la società avesse una propria autonoma e stabile organizzazione in Slovenia, ma che aveva sede in Italia. Coerentemente era stata attribuita d’ufficio la domiciliazione fiscale della società in Italia. La Corte territoriale aveva fatto buon governo del principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui «l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’articolo 5 d. lgs. numero 74/2000, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinchè sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi» Cass., numero 29724/2010 . La Cassazione, rigetta, quindi, il ricorso.
Corte di Cassazione, sez III Penale, sentenza 4 giugno – 30 settembre 2014, numero 40346 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/07/2013, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta dalla sig.ra T.L. avverso la sentenza del 20/01/2011 con la quale il Tribunale di Pordenone l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di cui agli articolo 81, cpv., 110, cod. penumero , 5, d.lgs. 74/2000. 1.1. Si contesta all'imputata, nella sua qualità di legale rappresentante e direttore della società PRO TRADE d.o.o., con sede legale in omissis , società ritenuta di apparente diritto sloveno, ma con domicilio fiscale attribuito d'ufficio in omissis , di aver, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, omesso di presentare le dichiarazioni annuali a fini Iva relative alle annualità 2006 e 2007. 1.2.La Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione le seguenti considerazioni a l'imputata è legale rappresentante di ASSISPED SPA, società di diritto italiano, titolare del 92% del capitale di PRO TRADE l'altro 8% era di proprietà della stessa T. b Presso la sede di ASSISPED SPA è stata rinvenuta documentazione Bilanci, buste paga degli autisti dipendenti, multe, ricevute di pagamento degli stipendi e della spese di viaggio degli autisti, rendiconti delle spese di viaggio, pratiche inerenti l'acquisto di alcuni veicoli inerente la PRO TRADE nonché i mezzi di trasporto a quest'ultima intestati c La sede slovena di PRO TRADE coincide con un ufficio di consulenza, non avendo la società a disposizione nemmeno piazzali di ricovero dei mezzi di trasporto d Presso quella sede non la si riuniva il consiglio di amministrazione, né vi era personale dipendente e Alcuni automezzi con targa slovena intestati alla PRO TRADE erano invece ricoverati nei piazzali della ASSISPED f L'attivo di PRO TRADE era costituito esclusivamente da servizi di trasporto svolti su commissione della ASSISPED nei cui confronti PRO TRADE emetteva fatture in regime di esenzione Iva, a fronte di operazioni intercorse tra soggetti formalmente intracomunitari g In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Convenzione OCSE, ed in coerenza con gli insegnamenti di questa Corte di cassazione, il domicilio fiscale della PRO TRADE deve essere considerato italiano e coincidente con quello ASSISPED h L'utile di ASSISPED derivava dal minor costo del servizio reso attraverso PRO TRADE, sia per la mancata fatturazione dell'Iva sia per il minor costo carburante e spese di manutenzione supportato da PRO TRADE in Slovenia per effettuare i servizi di trasporto i PRO TRADE, dunque, avrebbe dovuto regolarmente fatturare le proprie prestazioni alla ASSISPED ed effettuare le dichiarazioni annuali omesse j I costi sostenuti dalla PRO TRADE nei rapporti con i fornitori sloveni non avrebbero potuto fruire della detrazione a fini Iva perché non soggetti a quell'imposta e dunque di. essi non si è tenuto conto nella quantificazione dell'imposta evasa a fini di quantificazione della soglia di punibilità. 2.Ricorre per Cassazione la T. articolando, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi. 2.1. In primo luogo evidenzia che PRO TRADE ha svolto la propria attività per conto di ASSISPED esclusivamente al di fuori del territorio nazionale. L'oggetto sociale si è dunque sviluppato completamente all'estero. Di qui l'errata applicazione dell'articolo 73, comma 3, T.U.I.R., la cui corretta interpretazione invoca al fine della cassazione della sentenza. 2.2.Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione, alla fattispecie de qua, degli articoli 2359 e 2497, cod. civ., in materia di gruppi di società, secondo i quali è normale che le decisioni strategiche del gruppo vengano adottate dalla capogruppo o comunque dalla controllante, trattandosi di fenomeno connaturale a tale tipo di rapporto, ne è richiesto, per la giuridica esistenza dell'impresa ed a fini tributari, che essa debba avere una stabile struttura di persone e cose. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla rivendicata applicazione dell'articolo 40, commi 5 e 9, d.l. 331/93, in ossequio alle cui previsioni ASSISPED provvedeva a emettere fattura nei confronti del mittente italiano, con applicazione dell'Iva ordinaria mentre potrei, materialmente incaricata di trasporto, emetteva nei confronti di assistente fattura in regime di esenzione di Iva. 2.4. Con il quarto motivo deduce la carenza di antigiuridicità della condotta, l'assenza del danno e la illogicità della motivazione insita nell'affermazione secondo la quale ASSISPED avrebbe potuto lucrare sul minor costo offerto ai propri clienti, e nella omessa considerazione che per quest'ultima la fatturazione passiva sarebbe stato l'evenienza del tutto neutra, sicché alcun danno avrebbe subito l'Erario. 2.5. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 5, d.lgs. 74/2000, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo in re ipsa poiché, afferma, non si può sostenere ad un tempo che esso si identifichi esclusivamente nella omessa presentazione della dichiarazione annuale, tanto più che la PRO TRADE aveva presentato le proprie dichiarazioni al Fisco sloveno, e contemporaneamente affermare che tale meccanismo era stato ordito per poter risparmiare sui costi. Il dolo è dunque escluso, in partenza, dalla dubbia applicabilità a PRO TRADE delle norme italiane e non è comunque trovato in relazione alle soglie di punibilità. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 4. Con motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi di palese illogicità, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base di dati di fatto non controversi, che la PRO TRADE non avesse una propria autonoma, stabile struttura organizzativa in Slovenia ma che avesse sede in omissis , negli stessi locali della ASSISPED. 4.1. Coerentemente a tale dato di fatto, alla PRO TRADE è stata attribuita, d'ufficio, la domiciliazione fiscale nel comune in cui era stabilita la sede amministrativa articolo 58, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 . 4.2. Del resto, a norma dell'articolo 73, comma 3, d.P.R. 917/86, si considerano residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4.3. L'uso della disgiuntiva o consente di affermare che la sussistenza di uno solo dei requisiti permette di individuare la residenza fiscale della società in Italia. 4.4.Inoltre, secondo il Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE la sede di direzione effettiva deve essere individuata - nel luogo dove vengono assunte le decisioni chiave, di natura gestionale e commerciale, necessarie per la conduzione della attività di impresa - nel luogo dove la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di maggior rilievo assumono ufficialmente le loro decisioni - nel luogo di determinazione delle strategie che dovranno essere adottate dall'ente nel suo insieme. La valutazione di tali elementi deve essere sempre condotta in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, come ricorda esplicitamente lo stesso Commentario. 4.5.Nel caso di specie, peraltro, è la stessa ricorrente ad ammettere, sia pure nell'ottica difensiva del secondo motivo di ricorso, che le decisioni strategiche venivano adottate proprio in ASSISPED. 4.6. La Corte territoriale si è dunque espressamente e correttamente attenuta al principio più volte ribadito da questa Suprema Corte secondo il quale l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi Sez. 3, numero 29724 del 26/05/2010, Castagnara, Rv. 248109 Sez. 3, numero 7080 del 24/01/2012, Barretta, Rv. 252102 Sez. 3, numero 32091 del 21/02/2013, Mazzeschi, Rv. 257043 nonché, Sez. 3, n 1811 del 30/10/2013, Pinhas, Rv. 258367 . 4.7. Non hanno rilevanza, quindi, le eccezioni sollevate con il primo ed il terso motivo di ricorso. 4.8. È palesemente infondato il quarto motivo di ricorso. 4.9. Quel che rileva, ai fini della sussistenza del reato, infatti, è che il contribuente evada l'imposta da lui dovuta in tal caso PRO TRADE ed ometta, a tal fine, di presentare la dichiarazione. Non rilevano, né l'atteggiamento psicologico degli amministratori di ASSISPED, né gli ulteriori scopi da questi ultimi perseguiti posto che la norma individua come scopo che qualifica l'offesa penalmente rilevate unicamente quello del contribuente di diritto di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non quello di consentire ad altri di evaderla o di conseguirne un profitto. 4.10. È inammissibile l'ultimo motivo di ricorso, non essendo stato introdotto il tema con esso proposto con i motivi di appello. 4.11. Il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.