La Grand Chamber della CEDU affronta il dibattito internazionale sull’eutanasia, sul suicidio assistito e sul turismo della morte, visto l’alto numero di stranieri che si recano in Svizzera od in altri stati che la consentono per praticarla. Condanna il comportamento scorretto e l’abuso di diritto commesso dal legale della ricorrente aveva continuato l’iter del ricorso presso la CEDU, tacendo l’importante informazione dell’avvenuta morte della cliente con cui, per altro, non aveva mai avuto contatti diretti.
La sentenza della CEDU Grand Chamber Gross comma Svizzera ricomma 67810/10 , emessa il 30 settembre 2014, è relativa all’appello della sentenza della CEDU sez. II del 14/05/13 in cui la Corte aveva negato, con opinione non unanime, la violazione dell’articolo 8 Cedu per il divieto opposto alla donna di ricorrere all’eutanasia, per altro consentita dalla legge svizzera. Il caso. La ricorrente era nata nel 1931 e desiderava la dolce morte perché, pur essendo in buona salute, non sopportava le conseguenze della vecchiaia. Tramite un’onlus, che si occupa di eutanasia, provò ad ottenerla, ma lo psichiatra che eseguì la prima perizia, necessaria per somministrarle la dose letale di sodio pentobarbital, rifiutò la prescrizione, perché, pur essendo la donna in grado d’intendere e di volere e non avendo obiezioni sul punto, non voleva confondere il ruolo di esperto con quello di medico curante. Ricorse alla CEDU contro questo rifiuto, ritenendo violato il suo diritto a decidere come porre fine alla sua vita ex articolo 8 Cedu, poiché tutti i ricorsi volti a tale fine erano stati respinti. Le autorità giudiziarie, anzi, avevano rilevato come la capacità di deciderla non fosse sufficiente, in assenza di una malattia terminale, a giustificare la prescrizione e come ci fosse il rischio di sanzioni disciplinari per i medici che l’avessero effettuata. La donna tuttavia, un anno dopo aver presentato il ricorso, riusciva nel suo intento, ma la notizia non era stata comunicata alla CEDU sino a gennaio di quest’anno, sì che è stato decretato l’abuso di diritto e l’irricevibilità del ricorso. Erano intervenute anche varie associazioni pro e contro eutanasia anche dagli USA. Omissione di notizie fondamentali alla soluzione del caso . L’articolo 35 Cedu sanziona con l’irricevibilità per abuso di diritto al ricorso individuale alla CEDU chiunque, senza un giustificato motivo, fornisca informazioni false, incomplete o taccia fatti fondamentali alla soluzione della lite come in questo caso. L’omissione deve essere provata con sufficiente certezza. Nella fattispecie il comportamento del legale non può essere scriminato dall’assenza di un contatto diretto con la cliente i rapporti erano curati da un ex pastore dell’associazione che l’ha aiutata a morire e che aveva taciuto la notizia per assolvere a doveri di riservatezza. Non doveva fornire notizie fuorvianti alla Corte Centro Europa7 e Di Stefano comma Italia del 2012- Grand Chamber - , sì che è stato impossibile sancire «cosa s’intenda per diritto a porre fine alla propria vita». È messo in dubbio il suo ruolo di legale e ribadita la sua malafede nel tacere la morte. È possibile invocare il pubblico interesse? No, perché in casi analoghi gli altri ricorsi in materia sono stati abbandonati e perché la condotta sleale potrebbe comportare un serio precedente per i futuri ricorsi che la CEDU dovrà vagliare in materia. Opinioni contrastanti del collegio sul punto. Su questa decisione la Corte si è spaccata 8 a 1. Infatti la maggior parte dei giudici non ha ravvisato cause eccezionali tali da consentire il proseguimento dell’esame, bensì hanno ribadito il comportamento scorretto del legale, che non è giustificato dalla volontà della cliente e del suo intermediario di tacere queste informazioni, rese note dal Governo. Il giudice dissenziente ha rilevato che in casi simili è stato proseguito l’iter, sanzionando il legale gli è stato impedito il patrocinio innanzi alla Corte Petrovic +10 comma Serbia del 18/10/11 . Il vizio, a suo avviso, può essere fatto valere solo se l’omissione è intenzionale, ma nella fattispecie erano stati la ricorrente e l’intermediario a voler tacere la morte per proseguire una battaglia civile A.L v. Polonia del 18/2/14 . Dibattito europeo sull’eutanasia. Il tema, però, per la sua delicatezza e per i risvolti etici, è molto sentito v. anche factsheets voce eutanasia e suicidio assistito sul sito CEDU in genere ha riguardato persone con malattie gravi e/o incurabili e/o terminali . È un problema d’interesse generale e meriterebbe un maggiore approfondimento a giugno la Corte aveva affrontato il controverso caso francese Lambert impedendone l’eutanasia, pur essendo ridotto allo stato vegetale, in Inghilterra è all’esame della Camera dei Lord il progetto Assisted Dying Bill 2014-2015 e non vi sono leggi uniformi in materia a livello comunitario, anche se questo è un argomento non espressamente trattato in sentenza. Infatti non tutti i paesi la prevedono in Svizzera è concessa solo quella attiva indiretta e passiva, in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo quella attiva, in Francia è riconosciuto il diritto a lasciar morire per ricorrere alle cure palliative . In Italia, dopo il caso Englaro, è stato concesso il testamento biologico, anche se non c’è una legge su questi temi DDL C.2218 e S.1088/14 sull’eutanasia in discussione in Parlamento con altri analoghi . Ciò comporta un turismo della morte verso questi paesi e la necessità di un esame approfondito di tali problemi, ma nella fattispecie, l’assenza di eredi e di discendenti della donna ha ulteriormente confermato l’irricevibilità del ricorso.
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