Con la Circolare numero 7/E pubblicata il 26 febbraio 2015, le Entrate forniscono le istruzioni per il rilascio del visto di conformità dopo le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni D.Lgs. numero 175/2014 , che, tra l'altro, prevede la responsabilità del professionista - tenuto al pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi spettanti al contribuente - in caso di apposizione di visto infedele, tranne che per i casi di dolo o colpa grave del contribuente.
Il professionista e il responsabile dell’assistenza fiscale che non intendono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 non sono tenuti a integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. numero 241/1997 tale integrazione è dovuta, in aggiunta all'adeguamento del massimale a 3 milioni di euro, solo per coloro che intendono apporre tale tipologia di visto. È uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate nella Circolare numero 7/E diffusa il 26 febbraio 2015, nella quale l'Agenzia riepiloga, a favore di professionisti e CAF, gli adempimenti, i controlli, le garanzie e il regime di responsabilità con l'indicazione delle relative sanzioni connessi all'apposizione del visto sulle dichiarazioni, con particolare riguardo al 730. Soggetti legittimati al rilascio del visto sul 730. Il visto di conformità può essere rilasciato, in linea generale, dai CAF, dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, dai periti ed esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio. Questi ultimi, tuttavia, non sono legittimati al rilascio del visto sul 730. Per apporre il visto sul 730, l'abilitazione va acquisita entro la data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni precompilate, e in ogni caso prima della trasmissione delle dichiarazioni i professionisti abilitati dopo il termine ultimo per presentare i 730 7 luglio 2015 potranno prestare assistenza fiscale solo a partire dal 2016. L'attività di assistenza sui 730 incontra un'ulteriore limitazione per detta attività, infatti, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e, quanto all'ipotesi di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato. I controlli per il rilascio del visto. Nel documento di prassi viene fatto un elenco puntuale dei controlli che professionisti e CAF sono tenuti ad effettuare per il rilascio del visto di conformità sul 730. Riguardo alle verifiche da compiere, viene precisato che esse non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, salvo che per quanto concerne l'ammontare dei redditi da lavoro dichiarati, che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni C.U. . I controlli dell'Amministrazione Finanziaria. Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, che si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, prevedono che la richiesta di chiarimenti e documentazione da parte dell'amministrazione non sia più rivolta al contribuente ma al professionista o CAF che ha rilasciato il visto, il quale deve provvedere alla trasmissione telematica dei documenti e dei chiarimenti entro sessanta giorni, e non più entro trenta giorni dalla richiesta. Polizze assicurative e visto infedele. L'adeguamento del massimale della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale, fissato a tre milioni di euro, deve essere effettuato prima dell’apposizione del visto, anche se la polizza stessa non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, la polizza deve essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio connesso al rilascio di visto infedele obbligo escluso, come già detto, per coloro che non intendono apporre il visto sul 730 . Riguardo alla responsabilità del CAF o professionista per l’apposizione del visto infedele l’articolo 6 del Decreto semplificazioni dispone che essi sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. numero 600/1973. , viene ribadito – lo chiarisce già la norma – che detta responsabilità non sussiste in caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Laddove CAF o professionista riscontrino errori sul visto, devono avvisare il contribuente e presentare, anche senza il consenso di quest’ultimo, una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata assistenza in tal caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione. La disciplina prevista dall’articolo 6 del Decreto Semplificazioni in materia di visto infedele si applica anche in caso di presentazione della dichiarazione modello 730 con le modalità ordinarie non precompilata . I professionisti che hanno commesso gravi e ripetute inadempienze come l’alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, cinque e otto per mille possono vedersi sospendere o revocare dall’Agenzia l’abilitazione al rilascio del visto. Fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_15AgEntrateCirc7_s