Lavoratori senza diritto alla NASPI: indennità di mobilità in deroga

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin 0cm mso-para-margin-bottom .0001pt text-align justify mso-pagination widow-orphan font-size 10.5pt mso-bidi-font-size 11.0pt font-family Verdana ,sans-serif mso-fareast-language EN-US } Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Rilancio, l'INPS fornisce le indicazioni circa l'indennità di mobilità in deroga per i lavoratori senza titolo alla NASPI Circ. INPS 22 giugno 2020 numero 75 .

Il d.l. Rilancio, intervenendo a modifica di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 articolo 1, comma 251 e 253 L. 145/2018 , prevede che ai lavoratori che - hanno cessato la CIG in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e - non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASPI è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di CIG in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa articolo 87 DL 34/2020 . Ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, da comunicare al ministero del Lavoro e all'ANPAL. Il trattamento di mobilità in deroga, concesso con apposito decreto dalle Regioni, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS, spetta a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell'anzianità aziendale di almeno 12 mesi. In caso di rapporti di lavoro cessati nell'anno 2017, la stima dell'importo medio mensile dell'indennità è pari a € 2.011,37, mentre per l'anno 2018 è pari a € 2.031,16. Entrambi gli importi sono comprensivi di copertura figurativa e ANF. I decreti regionali/provinciali, da trasmettere all'INPS esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori “SIP” utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”, devono indicare il riferimento normativo articolo 1, comma 251, L. 145/2018 e gli estremi della PEC con la quale l'Istituto ha comunicato la sostenibilità finanziaria. Il pagamento dell'indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga. Fonte mementopiù.it

Circolare_INPS_22_giugno_2020_n.75