Ruba all’interno di tre barche attraccate al molo secondo il GIP, il Tribunale e poi per il Supremo Collegio è furto in abitazione dato che le stesse, per via della loro funzionale struttura, sono destinate ed utilizzate per lo svolgimento di «attività tipiche della vita privata».
Sul tema la sentenza numero 13687/19, depositata il 28 marzo. Le barche e i furti. Un individuo rubava all’interno di tre imbarcazioni ormeggiate al molo e provviste di wc, cucine e divani ossia di un arredo che consente lo «svolgimento di atti rivelanti della vita privata» per questo, sia il GIP prima, che il Tribunale dopo, condannavano il ladro per furto in privata dimora ex articolo 624-bis c.p. e applicavano la misura cautelare della custodia in carcere. L’imputato, non condividendo tale qualificazione, ricorre in Cassazione. La naturale destinazione all’uso abitativo. «La ratio della previsione dell’articolo 624-bis, comma 1, c.p. risiede nell’esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell’individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall’abitazione, perché destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica», ricorda in primo luogo la Cassazione. Alla luce di ciò, ai fini della configurabilità del reato di furto in privata dimora, la medesima Corte ha già ribadito sentenza numero 2670/19 che anche il camper può essere considerato come «luogo di privata dimora» allorquando al cui interno, per via della sua «naturale destinazione all’uso abitativo», si svolgano atti della vita privata. Infatti, ricorda la medesima Corte, per qualificare un luogo come «privata dimora» è opportuno accertare, oltre la sua strutturare idoneità a svolgere una funzione abitativa, se al suo interno siano effettivamente svolte «attività tipiche della vita privata» nel caso del camper, per esempio, affinché rientri nella nozione suddetta, è necessario che non venga meramente utilizzato come mezzo di locomozione. Nella specie, le imbarcazioni, per via della loro struttura e del loro impiego, possono qualificarsi come private dimore, e dunque, non rilevando alcuna illogicità nella decisione impugnata, la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 febbraio – 28 marzo 2019, numero 13687 Presidente Morelli - Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., l’ordinanza datata 8 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a E.K.A. , per più reati di furto in abitazione cui all’articolo 624-bis c.p. commessi a omissis , introducendosi all’interno di barche. 2. Ricorre per cassazione E.K.A. , a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’articolo 624-bis c.p. e mancanza di motivazione. Nello specifico egli deduce che i due giudici del merito cautelare avrebbero ritenuto le imbarcazioni quali private abitazioni facendo riferimento alla loro struttura, in quanto barche cabinate, munite di wc, cucina, divani, che le rendeva idonee allo svolgimento di atti rilevanti della vita privata, ben diversi da quelli che si potevano compiere in un’autovettura sostiene che la natura di abitazione privata andava accertata in concreto, verificando la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e su tale aspetto i giudici del merito non avevano motivato. Inoltre, invocando un precedente di legittimità Sez. U, numero 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 27007601 , sostiene che, per ritenere sussistente il reato di furto in abitazione, andava accertato se il reato fosse stato commesso all’interno di un’area della imbarcazione riservata alla sfera privata della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel caso in cui l’ordinanza del tribunale del riesame confermi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall’altro Sez. 3, numero 8669 del 15/12/2015 - dep. 2016, Berlingeri, Rv. 26676501 . Nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si descrivono minuziosamente le caratteristiche delle tre imbarcazioni ove sono stati commessi i furti. Le tre barche sono dotate di cabine, letti o divani-letto, cucine e tavoli sui quali mangiare. Esse quindi sono astrattamente idonee allo svolgimento di atti della vita privata, come mangiare o dormire. Inoltre, nella stessa ordinanza si afferma che le tre imbarcazioni, pur essendo ormeggiate al molo, al momento della commissione dei delitti che sono contestati all’odierno ricorrente erano occupate o il loro proprietario si era momentaneamente assentato e che oggetto dei furti sono stati gli effetti personali degli occupanti, come un orologio, un telefono cellulare, portafogli con bancomat e denaro contante. La ratio della previsione dell’articolo 624-bis c.p., comma 1, risiede nell’esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell’individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall’abitazione, perché destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica Sez. 5, 30.6.2015, numero 428, rv. 265694 sez. 5, 5.5.2010, numero 22725, rv. 247969 Cass., sez. V, 19.2.2014, numero 32026, rv. 261672 . Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 624-bis c.p., il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all’uso abitativo quale casa mobile nella quale si espletano attività della vita privata Sez. VII, 12/01/2015, numero 7204, rv. 263188 . Con altra sentenza questa Corte ha precisato che il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in virtù della sua strutturale idoneità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione su ruote, occorrendo, piuttosto accertare che, in concreto, in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile Sez. 5, numero 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 26790801 . Analoghe considerazioni valgono per le imbarcazioni dotate di cabine, letti, cucine e wc, come quelle ove sono stati commessi i reati contestati al ricorrente. A tale proposito deve considerarsi che al momento di consumazione dei delitti esse erano occupate dai derubati, cosicché correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all’articolo 612-bis c.p. contestati all’odierno ricorrente ai fini dell’applicazione della misura cautelare personale, peraltro, non è necessario che sia pienamente dimostrata la penale responsabilità della persona sottoposta alle indagini, ma è sufficiente che sussistano gravi indizi di colpevolezza. La struttura delle imbarcazioni, astrattamente idonea all’espletamento di attività della vita privata al loro interno, e la presenza di persone a bordo delle stesse al momento della commissione dei furti, anche se solo temporaneamente allontanatesi, fa apparire sussistenti i gravi indizi dei delitti di cui all’articolo 624-bis c.p. ascritti al ricorrente, essendo probabile che le imbarcazioni fossero abitate dagli occupanti al momento della commissione dei delitti. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone che a cura della cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale competente a norma e per gli effetti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.