Il sequestro preventivo del denaro versato sul conto corrente dell'indagato è legittimo. Nel decreto bisogna indicarne la finalità probatoria, altrimenti l'assenza di motivazione fa risultare nullo il provvedimento.
Con la sentenza numero 27959/2011 del 15 luglio, la Corte di Cassazione ha affermato che il denaro versato sul conto corrente dell'indagato può essere pertinente al reato contestato, ma il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato, altrimenti è nullo.Il caso. Un promotore finanziario di una banca si appropriava di assegni bancari rilasciati dai clienti, versandoli sul proprio conto corrente personale. Il Tribunale del Riesame confermava il decreto di sequestro, emesso dal pm, del suddetto conto corrente.Il denaro sequestrato è quello acquisito attraverso l'attività criminosa contestata? L'indagato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge. A suo parere, il decreto in questione è privo di motivazione in merito alla pertinenzialità del denaro sottoposto a sequestro con i reati contestati o è il frutto della liquidazione percepita dal ricorrente? La Corte Suprema sottolinea che può essere oggetto del sequestro, sia il corpo del reato che le cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti articolo 253, comma 1, c.p.p. . In quest'ultima ipotesi, il decreto di sequestro deve essere sorretto da una motivazione idonea, pena la nullità.Manca la motivazione sequestro illegittimo. Una somma di denaro può essere corpo di reato , ma una volta depositata in un istituto di credito, questa può essere oggetto di sequestro solo in quanto cosa pertinente al reato in tal caso, quindi, è necessario indicare la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento .Nel caso di specie ciò non è avvenuto, di conseguenza, l'ordinanza manca di motivazione su un punto decisivo, sicché la Corte di legittimità ne dispone l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 giugno - 15 luglio 2011, numero 27959Presidente Sirena - Relatore GentileConsiderato in fattoNell'ambito del procedimento penale a carico di F.F. indagato per i reati di cui agli articolo 81-640-646 c.p il PM di Parma, in data 30.11.2010, emetteva il decreto di sequestro probatorio del conto corrente bancario intestato all'indagato, corpo dei reato attribuito al F. che, secondo l'accusa, abusando della qualità di promotore finanziario della Banca Generali di Parma, si appropriava degli assegni bancari rilasciati dai clienti versandoli sul proprio conto personale, oggetto di sequestro Il F. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Parma, con ordinanza del 12.01.2011, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo Motivi ex articolo 606, 1 comma, lett. b c.p.p. - Il ricorrente deduce la violazione di legge, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto dei PM in quanto privo di motivazione riguardo alla pertinenzialità del denaro sequestrato con i reati contestati, mancando la prova che il denaro sequestro fosse proprio quello acquisito attraverso l'attività criminosa contestata - era stata indebitamente disattesa la giustificazione offerta sulla legittima provenienza del denaro che, in realtà, era il frutto della liquidazione percepita dal F. - il PM aveva omesso di chiarire quali fossero le esigenze probatorie ed il Tribunale per il riesame non poteva integrare tale carenza motivazionale Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.Considerato in dirittoI motivi di ricorso sono fondati.Ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, l'articolo 253, comma 1 c.p.p., impone che nel decreto vi sia l'enunciazione dei fatto di reato per cui si procede, con l'indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro. Cassazione penale, sez. VI, 09 gennaio 2009, numero 4544 .A tale ultimo riguardo la Giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato il principio per il quale il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere scuretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alle finalità in concreto perseguita con l'apposizione del vincolo per l'accertamento dei fatti. Cass. Penumero SSUU 28.01.2004 numero 5876 .Sulla scorta di tale principio questa sezione ha avuto modo di precisare che una somma di denaro può essere definita corpo di reato, ai fini del sequestro probatorio, solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - come nella specie essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato e, quindi, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento. Cass. Penumero Sez. II, 26.02.2009 numero 10475 .L'ordinanza impugnata ha, per un verso, qualificato corpo del reato il denaro in oggetto ma, per altro verso, ha omesso di osservare i principi di cui sopra e di motivare in qual modo il denaro sequestrato possa qualificarsi come cosa pertinente al reato e quale sia la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento.L'ordinanza è pertanto incorsa nella violazione di legge di omessa motivazione su un punto decisivo, sicché si impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.P.Q.M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.