Bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ha carattere unitario

La distinzione tra circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale non si riverbera nel giudizio di bilanciamento.

«Quanto al concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere di unitarietà e attiene a tutte le circostanze coinvolte concretamente nella comparazione, siano esse ad effetto comune o ad effetto speciale la differenza di disciplina per queste ultime riguarda solamente l’entità degli aumenti e delle diminuzioni di pena, non intaccando minimamente l’essenza unitaria del bilanciamento stesso». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 46300, depositata il 28 novembre 2012. Il caso. Veniva tratto a giudizio, con l’imputazione di cui ai reati previsti dagli articolo 81 cpv. – 609 bis violenza sessuale e 609 ter u.c. aggravante dell’età della vittima, minore degli anni dieci c.p., perché con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi e in occasioni diversi, induceva una minore infradecenne, vicina di casa, a seguirlo in una baracca di sua proprietà, poi costringendola - abusando della sua autorità- a compiere e subire atti sessuali masturbandosi, inducendola a toccargli il membro, facendola denudare . Riconosciute le attenuanti? All’udienza preliminare, appositamente fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato, il Giudice emetteva sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, ritenendo di escludere l’ipotesi di abuso di autorità ex articolo 609 bis c.p. e reputandolo, invece, colpevole del reato di cui all’articolo 609 quater, comma 4, c.p. atti sessuali con minorenne , cioè nella forma attenuata perché considerato fatto di minore gravità inoltre il primo giudicante riteneva sussistente l’attenuante del risarcimento del danno. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, articolando il ricorso su quattro doglianze - riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’articolo 609 quater c.p. fatto di minore gravità - mancato aumento di pena per la continuazione - riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p. risarcimento del danno - mancata ritenzione dell’aggravante di cui all’ultimo comma dell’articolo 609 quater c.p. persona offesa con un’età inferiore agli anni 10 . Nessun aumento per la continuazione l’episodio è uno solo. La Suprema Corte rigetta il ricorso quanto ai motivi attinenti la continuazione e l’attenuante ex articolo 62 numero 6 c.p. il G.u.p., infatti, attraverso l’apprezzamento delle risultanze delle indagini preliminari valutabile in sede di rito abbreviato, ha ritenuto sussistere la prova di un unico episodio di abuso e, conseguentemente, non ha applicato aumento alcuno per la continuazione, giacché inconsistente in concreto. Inoltre, attraverso una valutazione meritoria, ha reputato concedibile l’attenuante del risarcimento del danno tale giudizio non é censurabile in sede di legittimità, neppure per la sua asserita parzialità. La stessa Corte, invece, ritiene fondati il primo e il quarto motivo. Infatti, nel capo di imputazione era espressamente contestata l’aggravante dell’aver commesso i fatti ai danni di soggetto infradecenne il G.u.p. nella sentenza di primo grado é incorso in errore, sia laddove ha ritenuto la sussistenza dell’ipotesi di minore gravità, sia laddove ha omesso di vagliare l’aggravante di cui all’articolo 609 quater, u.c., c.p Bilanciamento tra attenuanti e aggravanti? In aggiunta, ha comunque obliato di effettuare una comparazione tra l’attenuante e la contestata aggravante. Infatti, il giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato ha carattere unitario, attenendo lo stesso a tutte le circostanze coinvolte nel procedimento comparativo, e cioè sia quelle ad effetto comune, sia quelle ad effetto speciale, giacché la diversa disciplina per queste ultime riguarda solamente la quantità di aumenti o diminuzioni di pena. Pertanto, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha annullato la sentenza quanto all’omesso giudizio di bilanciamento ex articolo 69 c.p. tra le circostanze attenuanti e la contestata aggravante, rinviando al competente Tribunale. Ha, invece, rigettato il ricorso quanto alle altre doglianze, ritenute inaccoglibili.

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 3 ottobre – 28 novembre 2012, numero 46300 Presidente Gentile – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. C.V. nato ad omissis , era imputato del reato p. e p. dagli articolo 81 cpv. - 609 bis - 609 ter ult. co. c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni ed in tempi diversi induceva la minore infradecenne S.V. , figlia dei vicini di casa, a seguirlo all'interno di una baracca di sua proprietà, ove, mediante abuso di autorità, costringeva la predetta minore a compiere e subire atti sessuali nella specie, con condotta perdurante dal omissis al omissis in una pluralità di occasioni si masturbava in presenza della minore, ovvero la induceva a toccargli il membro ed in una occasione la faceva anche denudare. Con la aggravante di avere posto in essere i sopra indicati atti sessuali nei confronti di persona che non aveva compiuto gli anni dieci. In omissis . All'udienza preliminare del 9.2.2010 fissata per procedere al giudizio abbreviato nei confronti di C.V. , in relazione ai reati descritti in rubrica, verificata la rituale costituzione delle parti, le stesse erano invitate alla discussione. Il g.i.p. quindi con sentenza resa in pari data - esclusa l'ipotesi di abuso di autorità di cui all'articolo 609 bis c.p. - dichiarava C.V. colpevole del reato di cui all'articolo 609 quater comma 4 c.p., e per l'effetto, ritenuta l'attenuante del risarcimento del danno, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, ivi compresa la diminuzione per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in stato di custodia cautelare in carcere. Accordava il beneficio della pena sospesa. 2. Avverso questa pronuncia il procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo il procuratore generale ricorrente si duole del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'articolo 609 quater, quarto comma, c.p Con il secondo motivo il P.G. ricorrente deduce che il gip erroneamente non ha applicato alcun aumento di pena per la continuazione. Con il terzo motivo censura il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, non concedibile perché non integrale. Con il quarto motivo il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell'aggravante previsto dall'ultimo comma dell'articolo 609 quater c.p. concernente l'età della persona offesa, inferiore a 10 anni. 2. Il ricorso è parzialmente fondato. 2.1. Infondati sono il primo ed il terzo motivo del ricorso. Il gup., apprezzando le risultanze delle indagini preliminari acquisite e valutabili in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto provato, nella sostanza in mancanza di ulteriori approfondimenti investigativi in ordine alla vicenda narrata dalla piccola Valeria ed ammessa dall'imputato, seppur in termini più contenuti , un unico episodio di abuso quindi correttamente non ha fatto applicazione della continuazione. Inoltre con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità il GUP ha ritenuto sussistere l'attenuante del risarcimento del danno, la cui asserita non integralità non è deducibile in sede di legittimità. 2.2. Fondati invece sono il secondo e il quarto motivo di ricorso. Dal capo di imputazione risulta che all'imputato era stata contestata aggravante di aver compiuto l'abuso sessuale nei confronti di un minore di 10 anni. Il GUP da una parte ha ritenuto in modo meramente assertivo la sussistenza del fatto di minore gravità d'altra parte ha del tutto omesso di considerare l'aggravante di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma, c.p In ogni caso è mancato il giudizio di comparazione tra l'attenuante e l'aggravante. In proposito questa Corte Cass., Cass. Sez. III, 9/05/2008 - 10/07/2008, numero 28258 ha affermato - e qui ulteriormente ribadisce - che in tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. 3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al tribunale di Napoli. P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso giudizio di bilanciamento ex a tutte 69 codice penale tra le riconosciute attenuanti e la contestata aggravante dell'età inferiore ai 10 anni rigetta nel resto il ricorso del procuratore generale e rinvia al tribunale di Napoli.