Sinistri fino a 15.000 euro: l’IVASS benedice l’accordo tra ANIA e associazione dei consumatori per l’introduzione della conciliazione paritetica

In una lettera al mercato del 21 maggio scorso l’IVASS, che ha preso il posto dell’ISVAP nella vigilanza sulle assicurazioni, ha reso nota la sua soddisfazione per la recente sottoscrizione di un accordo tra l’ANIA e alcune associazione dei consumatori in materia di conciliazione paritetica nel settore della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale.

L’accordo si inserisce, da un lato, nel quadro del protocollo di intesa tra l’ANIA e alcune associazioni dei consumatori del dicembre 2007 in relazione alla formazione in materia assicurativa. Dall’altro lato, nel confronto già iniziato dall’ISVAP sulle prospettive di sviluppo dei sistemi deflattivi del contenzioso con le associazioni dei consumatori proprio in materia anche di conciliazione paritetica cfr. ad esempio il comunicato stampa del 6 luglio 2012 . Secondo l’ISVASS «tale strumento alternativo di risoluzione delle controversie è in grado di offrire un contributo alla deflazione del contenzioso giudiziario, consentendo ai consumatori la possibilità di risolvere in maniera più rapida ed economica le controversie». Ma soprattutto, è uno strumento che appare idoneo ad avere «ricadute positive, a livello di sistema, sui costi dei risarcimenti e sui livelli delle tariffe r.c. auto». L’informazione al pubblico . Per il settore r.c. auto è un nuovo strumento che, secondo l’IVASS, necessiterà di una adeguata pubblicità verso i consumatori oltre alla pubblicità sul sito istituzionale dell’IVASS, le imprese di assicurazioni e l’ANIA e, cioè, l’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione pubblicizzeranno sui rispettivi siti web questa possibilità e, soprattutto, le imprese integreranno le lettere di risposta ai danneggiati - laddove questa sia negativa o parzialmente soddisfattoria delle richieste - con l’indicazione «della possibilità di attivare la procedura di conciliazione paritetica, con le relative modalità». Non solo, ma si individuano anche nelle reti di vendita e nelle strutture liquidative ulteriori canali di comunicazione al pubblico della possibilità di ricorrere alla conciliazione paritetica. Le imprese, quindi, saranno coinvolte in prima battuta sul versante informativo dovendo poi dare conferma all’Autorità di Vigilanza entro il 20 luglio di aver attuato le iniziative richieste. Quando ricorrere alla conciliazione paritetica . Vediamo ora quando e come funziona la conciliazione paritetica. Orbene, la procedura riguarderà le controversie per sinistri per i quali la richiesta di risarcimento non dovrà essere superiore a 15.000 euro e si attiverà su richiesta del danneggiato quando quest’ultimo a ha presentato una richiesta di risarcimento senza aver ricevuto un’offerta oppure b quando la richiesta è stata rigettata oppure, infine c quando il danneggiato non abbia accettato o abbia accettato in acconto l’offerta formulata dall’impresa. Condizioni di ammissibilità . Inoltre, per poter esperire la procedura l’articolo 1 dell’Accordo precisa la necessità che il consumatore danneggiato a «non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia» ad esempio, quando la richiesta di risarcimento è stata inviata da un avvocato b non abbia già proposto domanda di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 sempre possibile, anzi, dovrebbe essere facilitata dal noto protocollo Ania - Organismi di mediazione relativamente al procedimento di mediazione . Inoltre, la lettera c pone la seguente condizione nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto articolo 149 CDA e nella procedura di risarcimento del terzo trasportato articolo 141 CDA , il consumatore deve aver «indirizzato la richiesta di risarcimento all’assicuratore tenuto alla gestione del danno, vale a dire per il risarcimento diretto, all’assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte e, per il risarcimento del terzo trasportato all’assicuratore del veicolo vettore». A questi punti il danneggiato potrà rivolgersi ad una associazione dei consumatori evidentemente conferendo mandato comprensivo di mandato a transigere qualificato come «pieno ed esclusivo» utilizzando un modulo di richiesta e fornendo copia della documentazione in suo possesso. Soprattutto «con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto del verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale» nonostante poi l’Associazione debba sempre previamente acquisire il consenso alla proposta da parte del consumatore. Qui, però, si impone una precisazione dubbio leggendo l’Accordo sembrerebbe che la procedura di conciliazione paritetica sia percorribile soltanto per il danneggiato - consumatore. La domanda allora è le imprese danneggiate sono sempre escluse da questa procedura? Oppure potranno aderire soltanto le piccole e medie imprese, ma non quelle grandi utilizzando come spunto la recente estensione della tutela dalla pubblicità ingannevole ai professionisti e alle piccole imprese? Sulla base della lettera dell’Accordo sembra necessario dover concludere per la tesi che la procedura è riservata soltanto ai consumatori. Costi della procedura . Sebbene la procedura non comporta costi per il consumatore l’IVASS avverte chiaramente che ciò è vero «salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato». Ne deriva che - salvo che le associazioni dei consumatori non ritengano di offrire gratuitamente e senza obbligo di iscrizione all’associazione il servizio - l’attivazione della procedura comporta per il danneggiato l’obbligo di iscriversi all’associazione. Svolgimento della procedura . Ebbene, una volta che il danneggiato avrà inoltrato la domanda all’Associazione che avrà individuato e che avrà inviato la documentazione necessaria «se l’associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata». Da quel momento vi sarà una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori come solitamente avviene nelle conciliazione paritetiche. Il danneggiato - la cui partecipazione al procedimento non è necessaria ed infatti, qui non siamo in una mediazione, ma in qualcosa di sostanzialmente diverso , ma possibile «prima dell’inizio delle riunioni» - riceverà poi l’informazione relativamente all’esito della procedura. In caso di esito positivo, il procedimento si conclude con un verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della commissione che ha efficacia di accordo transattivo sarà, quindi, vincolante per le parti, ma non costituirà diversamente dall’accordo amichevole della mediazione titolo esecutivo. Qui occorre sottolineare una precisazione importante compiuta dall’articolo 4 dell’Accordo «prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza aver acquisito preventivamente il suo assenso scritto». Viceversa, in caso di esito negativo verrà redatto un verbale di mancato accordo che dovrà essere «tempestivamente comunicato al consumatore» e nel quale - come risulta dal modulo diffuso - non conterrà alcun riferimento a quanto detto e fatto nel procedimento di conciliazione e rispetto al quale i soggetti sono tenuti a mantenere la dovuta riservatezza. Concludendo . A prima lettura possiamo quindi individuare nella conciliazione paritetica, che solitamente viene, però, usata in caso di controversie di consumo di modesta entità, uno strumento aggiuntivo nel panorama della risoluzione delle controversie. Poiché sono convinto che l’ordinamento o l’autonomia privata - come in questo caso - collettiva fa sempre bene a mettere a disposizione quanti più strumenti possibili per consentire alle parti di raggiungere un accordo amichevole, l’introduzione di questa procedura merita - per quest’aspetto - sicura approvazione. Tuttavia, a parte la mia predilezione per la mediazione, anziché per la conciliazione paritetica ma questa è un’opinione personale devo sottolineare che manca nell’Allegato un riferimento - che a me sarebbe piaciuto leggere - alla necessità che l’Associazione dei consumatori che, probabilmente e sperabilmente, non la farà certo mancare pena il tradire i suoi stessi scopi statutari informi il danneggiato consumatore - quando questi dovrà valutare la proposta di conciliazione - in ordine alla sue chance di successo in un futuro giudizio o in una futura mediazione come sembrano indicare le più recenti norme comunitarie in materia di consumo.