Grafologo-perito e calligrafo-esperto in scritture: la legittimità del reclutamento dei CTU ed il comma dimenticato!

Nel corso degli ultimi anni, anche in Italia e con crescente intensità, accanto alle professioni ordinistiche o protette si sono sviluppate numerose professioni che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento legislativo, si sono organizzate in Associazioni professionali privatistiche, dotate di pertinenti codici deontologici, di scuole professionali che promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e che vigilano sulla condotta professionale degli associati, definendo le sanzioni disciplinari da irrogare a quest’ultimi in caso di violazioni del proprio codice.

Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o ‘non protette’, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate e che proprio per tale motivo hanno permesso l’accesso sia a professionisti di gran competenza, sia a professionisti estemporanei, che non hanno eseguito alcun percorso formativo. Da confutare la legittimità dell’attuale procedimento di iscrizione dei CTU appartenenti alle professioni non regolamentate. Il presente elaborato nasce con l’intento di trattare un argomento di fondamentale importanza per ‘la questione giustizia’ dal momento che, mira a confutare la legittimità dell’attuale procedimento di iscrizione dei consulenti d’ufficio appartenenti alle cd. professioni non regolamentate, concentrandosi sulla categoria dei grafologi, così da sensibilizzare i fruitori del servizio giustizia, affinché non si permetta che il protrarsi di una errata prassi di iscrizione presso la maggior parte dei Tribunali del nostro paese, come meglio si dirà in breve, implichi lo svilimento delle predette professionalità, di recente coinvolte nell’iter di riconoscimento delle loro associazioni di categoria e per le quali ci si auspica, a conclusione dell’iter legislativo in corso, l’attribuzione del necessario potere di controllo sui propri membri. Attualmente e, contrariamente a quanto previsto dagli articolo 13 e ss. delle disposizioni di attuazione al c.p.c., complice probabilmente il mancato riconoscimento delle Associazione di cui sopra, la maggior parte dei Tribunali italiani permette la diretta migrazione presso l’elenco dei consulenti d’ufficio, di chiunque si sia preliminarmente iscritto tra i periti extragiudiziali della C.C.I.A.A., così palesemente confondendosi il concetto di iscrizione presso una associazione di categoria di cui all’articolo 14 disp. att. con l’iscrizione alla Camera di Commercio [1]. Si tenga bene a mente quest’ultimo fraintendimento, perno dell’intero impianto argomentativo del presente commento. Il perito extragiudiziale va distinto da quello giudiziale. Invero, la differenza tra la funzione del perito extragiudiziale e quello giudiziale non è di poco conto perché, mentre nell’elenco dei periti extragiudiziali della C.C.I.A.A. l'iscrizione nel Ruolo Periti ed esperti non ha valore abilitante ma svolge la funzioni di mera pubblicità notizia degli iscritti che intendono esercitare attività privatistica, nell’elenco dei ‘consulenti ed esperti’ dei tribunali sono reclutati professionisti che andranno ad assolvere l’importantissima funzione pubblica dell’ausiliario del giudice articolo 64 c.p.c. , ragione per la quale è agevole intuire come, l’eventuale errore percettivo del primo possa riverberarsi sulla percezione del secondo. È di tutta evidenza che malgrado i riconoscimenti giurisprudenziali [2] avvenuti, appare ancora acerba la sensibilità di taluni Tribunali alla comprensione dell’importanza di questa figura professionale laddove, a dispetto della nota distinzione tra la professionalità del grafologo e quella oramai vetusta del calligrafo, molti Tribunali continuano a riunire nello stesso elenco quello del perito calligrafo figure davvero alle antipode se i grafologi si trovassero di fronte a due scritture simili in tutto, affermerebbero che si tratta di un falso per ricalco, mentre un calligrafo affermerebbe trattarsi di uno scritto autografo. Superata questa prima parte introduttiva e visionate le fonti citate, si passi senza indugio all’interpretazione esegetica delle stesse e alla valutazione della legittimità della prassi di formazione dell’elenco dei c.t.u. grafologi/calligrafi, [3] disaminata in parallelo all’iter disegnato dalle disposizioni di attuazione dal codice di procedura civile. Ebbene, ai sensi dell’articolo 14 disp. di att. al c.p.c. formazione dell’albo , «l’albo deve essere formato da un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l’aspirante alla iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici». A corredo dell’iscrizione nel cd. «albo dei consulenti tecnici», il comma 5 dell’articolo 16 att., quello che lo scrivente chiama il ‘comma’ dimenticato ! , prescrive il deposito dei titoli [4] e dei documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. È vero che si tratta di una norma aperta, ma ciò non significa che si possa ammettere che tale speciale capacità non debba essere affatto dimostrata ! , come attualmente accade anche nella prassi di iscrizione presso la C.C.I.A.A. Del resto tali norme, poiché ispirate alle sole ‘professioni protette’, non pongono particolare enfasi sulla descrizione dei titoli e dei documenti dimostrativi la ‘speciale capacità’ siccome l’iscrizione presso gli albi presuppone l’ottenimento di titoli quali ad esempio, l’ottenimento della laurea, il superamento del pertinente esame di Stato, etc. si pensi all’albo degli ingegneri, avvocati ed è proprio nell’ambito di tale professionalità che la norma permette all’aspirante di dimostrare una sua maturata particolare competenza, magari documentata da master, pubblicazioni, lavori svolti etc., così da poter accedere all’elenco degli c.t.u. esperti in una determinata nicchia di studio della loro professione si noti l’esclusivo riferimento alla categoria professionale operato dall’articolo 14 att. . Altro riferimento alle categorie professionali protette si rinviene nel successivo articolo 19 disp. att., ma la vera chiave esegetica delle norme sulla consulenza d’ufficio risiede nell’articolo 22 disp. att. e la cui ratio, supponendo la bontà del controllo della professionalità che avrebbe dovuto operare la commissione dell’articolo 14 e nel tentativo di limitare la discrezionalità del giudicante, stabilisce sia la regola ordinaria della scelta del consulente tecnico tra gli iscritti nell'albo del tribunale, sia la sua eccezione tra consulenti non iscritti a tale albo , che però deve essere motivata. È di tutta evidenza che quando la professionalità del perito, pur essendo oggetto di percorsi definiti con laurea o diploma, non sia vagliata da alcuna Associazione di categoria, l’attingere all’elenco di periti extragiudiziali formato dalla C.C.I.A.A. periti senza funzioni pubbliche sostanzia un’illegittima delega a tale Ente della funzione pubblica di controllo del Comitato di cui all’articolo 13 dip. att. c.p.c. prevista solo per il perito estimatore e rischia di far trasmigrare nel giudizio consulenti improvvisati, potenziati dalla funzione pubblica di ausiliario del giudice. Costoro potrebbero giungere ad affermare le peggiori corbellerie si pensi ai recenti casi di cronaca ove un perito sostenne l’autenticità di una sottoscrizione apposta col pantografo laddove il perito non abbia seguito un organico percorso di studi specifici. Urge ripristinare la legalità nell’ambito della procedura di elaborazione dell’elenco dei consulenti grafologi d’ufficio. La disciplina esaminata e la prassi di reclutamento sopra descritta rende urgente il ripristino della legalità nell’ambito della procedura di elaborazione dell’elenco dei consulenti grafologi d’ufficio con controlli preventivi della speciale competenza professata , così da scongiurare che il prezzo di tale illegittimità venga pagato dal fruitore vittima[5] di una scadente prestazione ‘professionale’. Ma come si concilia questa normativa per l’iscrizione all’elenco dei consulenti, normativa tutta imperniata nella selezione di esperti appartenenti alle professioni protette, con l’iscrizione di altri esperti da reclutarsi tra le professioni intellettuali non regolamentate, ossia non protette da un albo? La risposta più garantista e funzionale ad una verifica sulla competenza professionale dei candidati c.t.u. grafologi dovrebbe contemplare il riconoscimento della professionalità acquisita con titoli di studio di tipo universitario ovvero con altri percorsi di studio parimente riconosciuti, nonché il riconoscimento di associazioni di professionisti che siano in grado di operare assidui monitoraggi sulla competenza dei loro iscritti e di promuovere procedimenti disciplinari presso il Comitato dell’articolo 19 disp. att. c.p.c A voler ragionare diversamente si finirebbe col continuare ad ammettere nell’ambito dell’elenco delle professioni non protette chicchessia indipendentemente dal completamento di un percorso serio di studi e dal superamento di esami di profitto , il tutto a discapito del merito, della professionalità e della giustizia. Stando così le cose, è avviso dello scrivente che l’attuale mancanza di affidabilità degli odierni elenchi dei consulenti grafologi che annoverano professionisti preparatissimi e non possa essere minimizzata chiedendo al giudicante preventive informazioni sui titoli di studio del consulente proposto [6] e opponendosi [7] a priori alla nomina di un perito che non possa vantare di aver completato un percorso di studi riconosciuto. Che né l’elenco dei C.T.U. del Tribunale né Il Ruolo dei periti e degli esperti di cui alla Camera di Commercio hanno natura abilitativa ma solo pubblicitaria si veda pagina web della Camera di Commercio di Pescara http //www.pe.camcom.it/pagina76_ruolo-periti-ed-esperti.html . Circa i metodi in uso, in giurisprudenza si regista la ripulsa dei metodi calligrafico e grafometrico, già nella risalente App. Trento 25 maggio 1956 in Giust. civ., 1956, 25 «Nell’accertamento dell’autografia di una scrittura privata, il metodo dell’esame dell’aspetto dell’esecuzione grafica, basato sul rilievo dell’impronta personale della scrittura, estrinsecatesi nella diversità delle linee della pressione, dell’estensione, della velocità, come quello in formato, ha più sicuri criteri scientifici, dà maggiore affidamento dell’esame grafometrico, sicché in caso di discordanza dei risultati dell’esame condotto con due metodi, sono più attendibili quelli ottenuti con il primo» Cass. 29 dicembre 1959 «Una perizia grafica prevalentemente basata sul metodo dell'interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di una attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato». In termini analoghi, la recente Cass. 29 novembre 1990, numero 15852 Cass. penumero 23 ottobre 1990, in Riv. penumero , 1991, 871 «In tema di perizia per accertare l’autenticità di una scrittura, il vecchio metodo, in cui il perito procedeva esclusivamente ad una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra loro le singole lettere è stato abbandonato, non avendo nulla di scientifico è noto infatti che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato o della persona cui è diretto, e.t.c.- e, addirittura, in uno stesso scritto» conf., Trib. penumero Taranto 20 giugno 1996, citata supra . L’importanza del controllo di legittimità sulla formazione dell’albo periti è di tutta evidenza laddove la scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta tra persone di specchiata moralità con speciale competenza, iscritte in albi speciali formati dal Tribunale a norma delle disposizioni di cui agli articolo 13 e ss. di attuazione al presente codice articolo 61 c.p.c. e articolo 15 e 16 disp. att. c.p.c. . Ai sensi ai sensi del D.Lgs. del 9 novembre 2007, numero 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, di Attuazione della direttiva 2005/36/CE, articolo 4, lett. c , sono «titolo di formazione» diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale «Ogni giorno c’è un innocente che è incolpato ingiustamente ed un colpevole che riesce a farla franca», Prof. Francesco Sidoti del corso di scienza investigative dell’Aquila http //www.criminologia.it/cronaca/la_patologia_del_perito_grafologo.htm . Così, nell'ambito delle fattispecie di falso materiale, occorre prendere atto che nel settore della grafologia, al di là dell’incrementata possibilità di usufruire di mezzi informatici che riducono l'alea delle considerazioni e valutazioni di periti e consulenti, queste ultime, in relazione alla prova del fatto, continuano ad avere un peso risolutivo sul giudizio finale, Tribunale Milano, sez. VII, 29/03/2007 . Per questa ragione, di regola, la perizia del consulente d’ufficio diventa difficilmente controvertibile e l’eventuale errore di valutazione del perito resta per sempre inavvertito condizionando la decisione del giudicante , a meno che la falsità della perizia appaia evidente in base all’istruttoria oppure venga smascherata in altro processo ad esempio quello penale in cui, verificata la medesima scrittura, la perizia del nuovo ausiliario del giudice crei una contraddizione inconciliabile con l’esito della prima verifica, rendendo necessaria la ricerca della verità con l’ausilio di un’ulteriore perito. La normativa di deriva comunitaria direttiva 2006/123/CE , al fine di «garantire la qualità dei servizi» ed in ossequio al principio di trasparenza prevede che nell’esercizio di «Attività connesse all’esercizio di un pubblico potere» come quella di C.T.U. il fornitore deve dare al destinatario della prestazione informazioni chiare e precise Inoltre, ai sensi del D. Lgs 9 novembre 2007, numero 206 .articolo 15 lett. D, «il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio informazioni relative al titolo professionale e, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui è stato conseguito». L’articolo 19 del codice sulla privacy, comma 3 bis, stabilisce che «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione devono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza» nel caso di specie il Tribunale .