Un altro chiarimento in tema di studi di settore viene pubblicato dall'Agenzia dell'Entrate.
La circolare 30/E dell'11 luglio 2012 si presenta molto ricca di spunti e di dettagli e offre al lettore un'ampia gamma di riflessioni, nate dalle recenti disposizioni legislative e dalla rivisitazione degli stessi studi che subiscono ancora una volta, sotto dichiarazione, un nuovo aggiornamento. Lo studio mostra i muscoli. Balza subito agli occhi la nuova possibilità da parte dell'Ufficio di poter effettuare il c.d. accertamento induttivo quando vi siano specifiche condizioni. Una di esse è l'errata compilazione dello studio che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando i dati corretti. Oltre a ciò, «il legislatore, sostituendo la lettera d-ter del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, ha previsto che l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti consente ora di ricorrere all’accertamento induttivo, senza subordinare tale possibilità alla condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471». Rimane sicuramente sibillino il modo con il quale sarà svelata l'infedeltà dei dati sempre nella speranza che si possa distinguere tra lo svarione fatto in buona o in mala fede. La circolare tiene però a precisare che seppur essendo una norma di natura procedimentale ?? e dunque applicabile anche agli anni pregressi, sarà comunque applicata dall'anno d'imposta 2010. Territorio, crisi, e professioni colpite. La circolare esplica anche nuove forme di rappresentazione della realtà che ridisegnano la territorialità e la coerenza di alcune situazione. Centri commerciali e outlet nelle vicinanze, particolari settori in crisi vedi alcune libere professioni vengono finalmente presi in considerazione. Implementati nuovi indici di incoerenza basati su anomalie dichiarate, specie sulla rotazione del magazzino. Particolare interesse dunque viene dato per gli studi di molte categorie di professionisti i quali vedono riconoscersi l'effetto della crisi economica, sia territoriale, settoriale che individuale. L'evoluzione dello studio non sempre è utilizzabile. Novità. A causa di interventi anticrisi che hanno ridisegnato l'impalcatura degli studi del 2011, fermo restando che è possibile l'utilizzo degli studi più evoluti ai fini dell'eventuale contraddittorio con i funzionari dell'Ufficio, si precisa « le risultanze degli studi applicabili al periodo di imposta 2011 quindi comprensivi dei correttivi approvati con decreto ministeriale 13 giugno 2012 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2011». Dunque, se per gli anni pregressi sarà pregevole fare un confronto con nuovi studi, con tale esplicazione il professionista sarà chiamato ad evitare il ricalcolo dell'anno pregresso con lo studio dell'anno attualmente in corso in quanto non confacente più alla realtà di talune annualità più ricche. Ci si chiede ma i territori che sono strutturalmente in crisi, non sarà finalmente lo studio di settore del 2011 più attagliato a quelle realtà? Vedremo. Essere congrui non basta. La risultanza di congruità non sarà mai sufficiente per essere esenti da controlli nel caso in cui l'indicatore di coerenza non è allineato allo studio. Stesso discorso per l'INE. Molto spesso, secondo la circolare, l'incoerenza è sintomo di infedeltà di compilazione dello studio. Oltre a questo, non passerà inosservato il comportamento atipico dichiarativo di quei contribuenti che si sono visti recapitare gli avvisi che riguardavano soprattutto incoerenze di magazzino mancata indicazione del valore dei beni strumentali incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico indicatore «incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» superiore al doppio della soglia massima. Il fisco stilerà degli elenchi al fine di un più esatto controllo per il rischio di evasione. Invece, per l'incongruità, se giustificata, la causa potrà essere spiegata con la segnalazione direttamente nello studio o anche con l'apposito software. In realtà. Questa circolare è completa di tutto punto per molte delle casistiche. Si passa dal'ex minimo al compraoro, dal piccolo negozio che ha la concorrenza della GDO fino ad arrivare alla crisi degli incassi per i commercialisti. E' encomiabile lo sforzo da parte dell'amministrazione di avvicinarsi sempre di più alla realtà, specie in questo periodo di profonda crisi economica e sociale. Rimane pur sempre che lo studio di settore è una statistica, concetto bissato dalla Cassazione a Sezione Unite, e per questo motivo la presunzione dell'Agenzia sarà più agevolmente superabile in contenzioso numero d.r. con delle giustificazioni plausibili anche se non dotate di precisione assoluta. Il dialogo verbalizzato con gli uffici sarà utile per i chiarimenti di sorta. Ma forse una lotta all'evasione spostata più sulla verifica dei redditi che sui ricavi potrebbe dare maggiori risultati all'erario, tranciare gli sforzi economici e non che accompagnano la redazione e l'aggiornamento di questi studi, per poter colpire i veri evasori e lasciare in pace la bottega dietro l'angolo.
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