Risarcimento riconosciuto, ma sulla base della retribuzione di livello, non su quella delle mansioni superiori che avrebbe svolto

Il risarcimento del danno derivante da demansionamento per svuotamento integrale dell’attività va riconosciuto anche al dipendente pubblico, e può essere determinato con valutazione equitativa, utilizzando, quale parametro di riferimento, la retribuzione corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore, non quella più elevata corrispondente alle mansioni di fatto asseritamente svolte in precedenza dal dipendente.

Così affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 8854, pubblicata l’11 aprile 2013. Il caso in esame. Un pubblico dipendente ricorreva al Giudice del Lavoro del Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento dell’inquadramento al livello superiore, tenuto conto delle superiori mansioni di fatto svolte e il diritto al risarcimento dei danni derivanti da demansionamento, per essere stato sottratto a qualsiasi tipo di attività lavorativa. Il primo giudice respingeva le domande riguardanti il superiore inquadramento, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione della domanda risarcitoria. Proposto appello avverso la decisione parziale la Corte d’Appello riformava la sentenza dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e quest’ultima sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione, passando dunque in giudicato la questione sulla giurisdizione. La domanda risarcitoria veniva decisa dal Tribunale, quantificando il risarcimento sulla base della retribuzione del livello superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte. L’Ente pubblico proponeva appello e la Corte d’Appello, accogliendo il gravame, confermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e riformava la sentenza di primo grado, ridimensionando il quantum risarcitorio prendendo quale parametro di valutazione la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza del lavoratore. Ricorreva così per cassazione quest’ultimo, proponendo vari motivi di censura, esaminati congiuntamente dalla Corte in quanto tra loro connessi. Il demansionamento è avvenuto prima del 30 giugno 1998. Prima di tutto la Suprema Corte afferma che i fatti di demansionamento denunciati dal lavoratore sarebbero avvenuti nel periodo antecedente al 30 giugno 1998. In base all’articolo 45 comma 17 del d.lgs. numero 80/1998 la giurisdizione a conoscere tali fatti di causa spetta al giudice amministrativo. E, d’altra parte, sul punto si era ormai formato il giudicato, posto che la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione della Corte d’Appello sulla questione della giurisdizione. E quest’ultima pronuncia aveva di fatto accertato anche la non sussistenza dei fatti di demansionamento in epoca successiva al 30 giugno 1998. Lo svuotamento di mansioni è vietato anche nel rapporto di lavoro pubblico. La questione dell’ an debeatur deve anch’essa ritenersi ormai cristallizzata, così come accertata dalla Corte d’Appello, non essendo stato proposto sul punto appello incidentale da parte dell’Ente datore di lavoro. Osservano i giudici di legittimità che se è pur vero che l’articolo 52 del d.lgs. numero 165/2001 ha di fatto introdotto il concetto di equivalenza formale delle mansioni, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva e non sindacabile dal giudice, è altrettanto vero che lo svuotamento di mansioni, con totale sottrazione del lavoratore da funzioni lavorative, rimane vietato anche in ambito di pubblico impiego. Danno valutato equitativamente. Sgombrato in tal modo il campo da ogni ulteriore questione di diritto, rimaneva da esaminare l’aspetto della quantificazione risarcitoria del danno subito dal lavoratore, in ragione dello svuotamento di mansioni cui è stato fatto oggetto. La Corte d’Appello ha operato una valutazione equitativa del danno subito, prendendo in considerazione come parametro la retribuzione spettante per la qualifica di appartenenza del lavoratore e non, come sostenuto da quest’ultimo, quella corrispondente alle mansioni di fatto asseritamente svolte nel periodo precedente e su cui si è formato il giudicato . La valutazione equitativa operata dalla Corte di merito appare corretta in diritto, facendo piena applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza numero 26972 del 2008 in ambito di danno non patrimoniale. E appare altresì corretta dal punto logico, in quanto sorretta da motivazione corretta e non contraddittoria. Valutazione dunque di merito non censurabile in sede di legittimità. La valutazione equitativa appare infatti suscettibile di censura in sede di legittimità solo se difetti totalmente la giustificazione che la sorregge o sia suffragata da motivazione radicalmente contraddittoria. Principio già affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia numero 1529 del 26 gennaio 2010. Il ricorso dunque è apparso totalmente infondato ed è stato rigettato dalla Corte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 febbraio – 11 aprile 2013, numero 8854 Presidente/Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Con ricorso del 13-6-2002 B.M. convenne in giudizio la Provincia di Napoli premettendo di essere stato assunto in data 25 ottobre 1977 ed inquadrato nella III qualifica funzionale nel profilo di bidello, anche se fin dall'inizio dell'attività lavorativa aveva svolto mansioni riconducibili alla superiore qualifica di viceragioniere, funzioni che aveva continuato a svolgere nel corso degli anni con le modalità analiticamente descritte nel ricorso introduttivo che, con delibera della giunta numero 1703/1980, l'amministrazione gli aveva riconosciuto il trattamento economico corrispondente al V livello funzionale che, dopo varie vicende giudiziarie, l'Amministrazione aveva dato attuazione ai provvedimenti di inquadramento superiore emanati, tra i quali quello relativo al ricorrente che tale delibera era stata annullata dal CO.RE.CO, ma a sua volta tale provvedimento era stato annullato dal TAR Campania con sentenza del 7-6-1996, in riferimento però alla posizione di altri dipendenti in situazioni similari che dalP8-4-1998 gli erano state attribuite le mansioni corrispondenti alla III qualifica funzionale con assegnazione al Servizio Espropri, senza tuttavia l'attribuzione di alcun carico di lavoro che, con provvedimento del 21-12-2000 il suo profilo professionale era modificato da bidello a usciere senza ancora attribuzione di carichi di lavoro che, infine, dopo reiterate istanze di protesta, era stato adibito dal 6-3-2002 alle mansioni di usciere presso la Direzione Agraria. Ciò premesso, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di assegnazione a mansioni inferiori con il conseguente danno derivante dalla diminuzione della propria capacità professionale e danno biologico causato dalla mortificazione alla vita di relazione nell'ambito dei rapporti lavorativi con conseguente patologia neurologica e stato depressivo. Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo a l'accertamento della nullità dei provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale con i quali gli era stata attribuita la qualifica funzionale con profilo di bidello e poi di usciere, con il conseguente riconoscimento della qualifica di Vice-Ragioniere VI qualifica funzionale b la condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti c la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei danni biologici, morali e professionali conseguenti alla avvenuta dequalificazione ed emarginazione lavorativa da determinarsi nella somma di L. 200.000.000 di lire a titolo di danno professionale, di immagine, e alla carriera. Costituitasi, la Provincia di Napoli eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio. Con sentenza parziale del 19-11-2003 il Tribunale di Napoli respingeva le domande articolate dal ricorrente di cui ai capi a e b delle conclusioni del ricorso introduttivo disponendo la prosecuzione del giudizio per la parte relativa alla quantificazione del danno patito. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 12-7-2006 con la quale era dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O Tale pronunzia, confermata da questa Corte con decisione del 12-5-2008 numero 11650 , era divenuta ormai cosa giudicata. 2. In relazione alle domande risarcitorie articolate dal B. , il Tribunale di Napoli, espletata la prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 26-3-2008, ritenuta non configurabile la fattispecie del c.d. mobbing, accolse parzialmente la domanda condannando la Provincia di Napoli al pagamento della somma di Euro 118.115,00 in favore del B. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché spese di lite e di consulenza tecnica. 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Provincia di Napoli. Ha ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, almeno in relazione al periodo antecedente il 30-6-1998, non rilevando, a suo dire, quanto accaduto fino a tale data e tenuto conto che la condotta illegittima consistita nell'assegnazione a mansioni superiori, cui il Tribunale ricollegava l'evento dannoso risarcibile, si era perfezionata ed esaurita nel periodo antecedente il 30-6-1998. Ha rilevato altresì l'Amministrazione che erroneamente il Tribunale aveva introdotto la figura del demansionamento di fatto, del tutto irrilevante nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., mentre il comportamento dell'Ente pubblico doveva considerarsi del tutto legittimo in quanto aveva posto termine ad una situazione di indebita e provvisoria assegnazione a mansioni non compatibili con la qualifica di appartenenza che, pertanto, non era ravvisabile alcuna lesione della professionalità meritevole del risarcimento riconosciuto nell'impugnata sentenza. Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio. Ha proposto, altresì, il B. appello incidentale al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno biologico nella misura a suo tempo richiesta pari al 40%-45%, oltre al riconoscimento del danno da mobbing' negato del primo giudice, tenuto conto del comportamento discriminatorio dell'Amministrazione che, a suo dire, lo aveva costretto ad una forzata inattività. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 22 gennaio 2010 riformava la sentenza di primo grado e condannava la provincia di Napoli al pagamento in favore di B.M. della somma di Euro 42.000 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Respingeva l'appello incidentale del B. . Regolava il regime delle spese processuali in parte compensandole tra le parti. In particolare la Corte d'appello, dopo aver ribadito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente il primo luglio 1998, ha ritenuto - che l'amministrazione provinciale assegnando alla ricorrente mansioni riconducigli alla terzo livello di inquadramento non aveva fatto altro che eliminare una situazione di anomala e illegittima attribuzione di mansioni superiori protrattasi per oltre vent'anni al di fuori di ogni disciplina legale o contrattuale - aveva escluso che fosse applicabile l'articolo 2103 c.c. dovendo farsi riferimento unicamente all'articolo 52 d.lgs. numero 165 del 2001 era quindi fondata la pretesa del ricorrente alla qualifica superiore - comunque però vi era stata una dequalificazione perché è a partire dall'aprile 1998 il dipendente era stato in situazione di assoluta inattività a lungo protrattasi, anche se non poteva parlarti di vero e proprio mobbing - vi era quindi una ragione di danno che la corte d'appello con valutazione equitativa, tenendo anche conto del rifiuto del dipendente di svolgere mansioni ritenute mortificanti, ha quantificato nel trattamento retributivo pari al 15 percento. 4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il B. con otto motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Il ricorrente ha depositato memoria eccependo tra l'altro l'inammissibilità del controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in otto motivi. In particolare con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito a punti decisivi della controversia e in riferimento in particolare allo svolgimento di sole mansioni di sesta qualifica sulla base di atti formali dell'amministrazione in presenza di accertate vacanze di organico e di esigenze organizzative. La corte d'appello avrebbe dovuto valutare anche se effettivamente era illegittima la originaria assegnazione del B. per vent'anni a mansioni di vice ragioniere, di sesta qualifica, e poi alla formale assegnazione alla terza qualifica senza assegnazione di alcuna mansione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 45, comma 17, del d.lgs. numero 80 del 1998, deducendo in particolare l'accettazione dello svolgimento di mansioni superiori avvenuta successivamente al 30 giugno 1998. Erroneamente la corte d'appello ha individuato la decorrenza degli effetti giuridici dell'assegnazione della terza qualifica funzionale omettendo di analizzare puntualmente le vicende anteriori al 30 giugno 1998. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in merito all'esigenza di correlare il risarcimento del danno alle mansioni di inquadramento formale e non alle ultime effettivamente svolte. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, ossia del combinato disposto degli articolo 2103 c.c. e 52 d.lgs. numero 165 del 2001. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in merito all'asserito rifiuto del B. a svolgere mansioni ascrivibili alla sesta qualifica. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 55 del d.lgs. numero 165 del 2001 nonché vizio di motivazione in merito al valore da attribuire all'assenza di contestazioni disciplinari. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 2087 c.c. laddove la corte d'appello non ha ravvisato la sussistenza di un comportamento di mobbing. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del danno non patrimoniale. 2. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del controricorso dovendo ribadirsi che il principio di diritto già affermato da questa Corte Cass. civ., sez. III, 14-02-2006, numero 3188 secondo cui nel giudizio di legittimità è inammissibile il controricorso allorché la procura al difensore sia stata rilasciata in calce alla copia del ricorso principale notificato, poiché in tal caso viene meno qualsiasi garanzia che essa sia stata conferita in data anteriore o coeva a quella della notificazione dell'atto di difesa. Nella specie - come risulta dallo stesso controricorso - la procura speciale è stata rilasciata in calce al ricorso notificato. 3. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi - è infondato. Deve premettersi che il giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 luglio 2006, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, pronuncia questa impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile Cass. 12 maggio 2008 numero 11650 e quindi passata in giudicato, copre molte delle questioni inammissibilmente poste dal ricorrente ed esattamente quelle che attengono a all'accertamento della nullità dei provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale con i quali al ricorrente era stata attribuita la qualifica di assunzione qualifica per la quale quest'ultimo era risultato vittorioso in un concorso pubblico, con profilo di bidello e poi di usciere III qualifica funzionale , con la conseguente domanda di riconoscimento della qualifica di Vice-Ragioniere VI qualifica funzionale b alla domanda di condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti. In ordine a tali questioni la Corte d'appello ha ritenuto il difetto di giurisdizione ed il successivo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Pertanto tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente e che attengono alla riconoscimento della qualifica di vice ragioniere di sesta qualifica funzionale e alla pretesa reintegrazione in tali mansioni sono inammissibili. Come anche è inammissibile la pretesa del ricorrente di considerare la successiva sua inattività per mancata assegnazione di mansioni, fonte di danno risarcibile, in riferimento alle mansioni di vice ragioniere sesta qualifica funzionale anziché a quelle corrispondenti alla terza qualifica funzionale, di sua spettanza. Rimane la pretesa del ricorrente di condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dei danni biologici, morali e professionali conseguenti alla avvenuta dequalificazione ed emarginazione lavorativa. Questa pretesa è stata ritenuta fondata sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello e, in mancanza di ricorso incidentale della Provincia, deve ritenersi preclusa anche la questione dell'an debeatur nel senso che anche su di essa si è formato il giudicato l'Amministrazione, avendo tenuto inattivo di dipendente per lungo tempo, senza assegnazione di mansioni, ha violato il diritto del dipendente a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica che - in ragione del giudicato suddetto - deve intendersi essere quella attribuita dall'Amministrazione, corrispondente alla terza qualifica funzionale, e non già quella inizialmente rivendicata dal dipendente, ossia sesta qualifica funzionale . Sgombrato il campo da questa materia del contendere, deve ritenersi - in mancanza di un contrario accertamento, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo in ragione del giudicato formatosi sulla menzionata pronuncia della Corte d'appello di Napoli nella specie non risulta che il ricorrente abbia riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo - che correttamente l'Amministrazione abbia attribuito al dipendente la terza qualifica funzionale senza che a quest'ultimo spettasse la superiore sesta qualifica in ragione del precedente asserito svolgimento di fatto delle mansioni di vice ragioniere e che quindi priva di fondamento è la pretesa del dipendente al riconoscimento di tale ultima qualifica. È però parimenti accertato che l'Amministrazione si sia resa inadempiente non assegnando al dipendente alcuna mansione per un prolungato periodo di tempo ovvero consentendo al dipendente, restio a svolgere mansioni di contenuto inferiore rispetto a quelle asseritamente svolte in precedenza, di non svolgere alcuna mansione. Come già affermato da questa Corte cfr. Cass., sez. lav., 21/05/2009, numero 11835 , è vero che l'articolo 52, comma 1, d.lgs. numero 165/2001, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito un concetto di equivalenza formale , ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice però ove vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, si configura la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego. Rimane allora, come residua materia del contendere, la questione della quantificazione del risarcimento del danno. La Corte d'appello ha operato una valutazione equitativa giustamente tenendo conto della retribuzione spettante per la qualifica correttamente attribuita al dipendente dall'amministrazione e non già la più elevata retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto in precedenza asseritamente svolte dal dipendente stesso. Tale valutazione equitativa da una parte è corretta in diritto perché tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte Cass., sez. unumero , 11/11/2008, numero 26972 che hanno affermato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici sicché è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica , come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. D'altra parte la Corte d'appello ha fatto una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Questa corte Cass., sez. III, del 26/01/2010, numero 1529 ha affermato in proposito che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. 4. Il ricorso va quindi rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione stante la dichiarata inammissibilità del controricorso e non avendo la controricorrente presenziato all'odierna udienza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.