Agevolazioni fiscali anche per il lastrico solare

Va riconosciuto lo sconto prima casa ovvero le agevolazioni fiscali sulla prima casa, anche sul lastrico solare di proprietà esclusiva del condomino.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 6259 del 13 marzo 2013, respingendo il ricorso del fisco. Il caso. Un contribuente ha acquistato pagando le imposte ipotecarie e catastali con aliquota agevolata sull'appartamento e sul terrazzo .Il fisco ha ritenuto il lastrico solare una unità immobiliare a se stante non rientrante nelle pertinenze ammesse ai fini della predetta agevolazione L'atto impositivo è stato impugnato dal contribuente di fronte alla ctp.I giudici di merito tributari hanno statuito che il lastrico solare era da considerarsi pertinenza dell’immobile sul quali insiste trattandosi di porzione di terrazzo scoperto destinata a servizio e ornamento dell’immobile stesso Pronuncia Benefici fiscali per il lastrico solare. Gli Ermellini hanno accolta la tesi del proprietario di un appartamento con annesso lastrico solare. In particolare, il tenore letterale della norme contenute nel testo unico sull'imposta di registro, consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricomprendere, tra le varie pertinenze, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale. Il tutto sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile. L'elenco indicato non ha quindi valore esaustivo delle pertinenze, a cui può essere estesa l'agevolazione prima casa. L'unica valenza è quella complementare alla categoria generale di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile. In questa va ricompreso sicuramente anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente. Peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, la cui prova manca nel caso di specie. Tali prove devono comportare la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari, appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari. Il fisco avrebbe quindi dovuto dimostrare che il terrazzo era di proprietà comune a tutti i condomini. In assenza di questa prova le imposte non possono che essere agevolate. Pertinenze della «prima casa». Il terzo comma della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR testo unico dell’imposta di registro approvato con D.P.R. numero 131/1986 , consente di estendere le agevolazioni prima casa alle pertinenze dell’immobile abitativo, acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria. A tal proposito, la circolare numero 12/E del 2007 dell’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. Ed ancora con la risoluzione numero 139/E/2007 è stato puntualizzato che i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono tuttavia pertinenze di immobili abitativi, acquistano per attrazione la natura di immobili abitativi.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 febbraio - 13 marzo 2013, numero 6259 Presidente Merone – Relatore Chindemi Fatto Con sentenza numero 138/2/2006, depositata il 12.10.2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, numero 287/30/2004 che aveva annullato gli avvisi di liquidazione con cui veniva contestata la indebita applicazione dell'aliquota agevolata per la prima casa con riferimento al lastrico solare, ritenuta dall'ufficio unità immobiliare a sé stante, non rientrante nelle pertinenze messe ai fini della predetta agevolazione. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che il lastrico solare sia da considerarsi pertinenza dell'immobile sul quale insiste, trattandosi di porzione di terrazzo scoperto, destinata a servizio e ornamento dell'immobile stesso, L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi a Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo . 36, numero 4, D.lgs 546/1992, in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c, con riferimento all'esclusione del lastrico solare dall'agevolazione prima casa b violazione e falsa applicazione degli artt.1 d.p.r. 131/1986, articolo 1, nota II bis, comma tre della tariffa allegata al TUIR, articolo 1117, numero 1, c.c., in relazione all'articolo . 360, numero tre, c.p.c., avendo omesso i giudici di appello di tener conto che il lastrico solare è disciplinato dall'articolo 1117, numero 1 c.c. che ne stabilisce la proprietà comune in capo ai condomini, rilevando anche la mancanza, con riferimento al lastrico solare, del nesso pertinenziale rilevante ai fini fiscali per usufruire dei benefici prima casa, non rientrante nelle categorie catastali previste espressamente e tassativamente nel TUIR e perché censito autonomamente rispetto all'unità immobiliare principale Gli intimati si sono costituiti con controricorso nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7/2/2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione 1. Il primo motivo è inammissibile, dovendo essere rappresentate sotto il profilo del difetto di motivazione articolo 360.numero 5 c.p.c. e non sotto quello dell' omessa motivazione, ex articolo 360, numero 4, c.p.c. non risolvendosi nel mancato esame di una domanda, ma semmai nella insufficiente motivazione, avendo, peraltro, la CTR motivato, seppur sinteticamente, sulle ragioni per le quali il lastrico solare debba essere considerato pertinenza dell'appartamento e soggetto al beneficio prima casa. 2. Il secondo motivo è infondato. Ai sensi del comma tre della nota II bis, modificata dall'articolo tre, comma 131, L numero 549/1995 le agevolazioni di cui al comma uno spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato . Il tenore letterale della norma consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'articolo 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione delta categoria generale. L'alinea indicato non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l'agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente. Peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell'articolo 1117, numero 1, cod. civ., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, di cui prova manca nel caso di specie, comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari cfr Cass. Sez. 2, Sentenza numero 22466 del 04/11/2010 . Il mero rilievo della proprietà comune in capo ai condomini, ex articolo 1117 c.c., del lastrico solare, non supportato da alcun elemento probatorio, non è idoneo a inficiare il presupposto implicito della esclusiva proprietà in capo agli intimati, deducibile dall'atto di acquisto. Non è necessario, inoltre, al fine dell'agevolazione, che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l'acquisto delle pertinenze con atto separato. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.600 per compensi professionali, € 200 per spese, oltre accessori di legge.