Nonostante la dichiarazione del nuovo proprietario, che certifica si debba addebitare a lui l’infrazione, resta intangibile la cartella esattoriale. Ciò perché la cartella esattoriale, emessa dal Comune, è stata regolarmente notificata, seppure alla vecchia proprietaria quest’ultima avrebbe, comunque, dovuto provvedere ad impugnare per tempo.
Violazione del Codice della Strada prontamente annotata, ma sanzione pecuniaria mai pagata. Inevitabile la cartella esattoriale. A finire nel mirino, però, è la persona che risulta essere vecchia proprietaria dell’automobile, venduta prima del ‘fattaccio’, e che, alla fine, è condannata a pagare decisivo il silenzio tenuto troppo a lungo, ossia la «mancata tempestiva opposizione» Cassazione, sentenza numero 3142/2013, Seconda Sezione Civile, depositata oggi . Proprietà. A chiudere la vicenda, subito, in prima battuta, era stato il Giudice di pace, rigettando l’opposizione avverso la cartella esattoriale, emessa dal Comune secondo la donna, vecchia proprietaria dell’automobile sanzionata, «il verbale non le era mai stato notificato» e ciò «non le aveva consentito di precisare che l’autovettura, a cui l’infrazione si riferiva, non era più di sua proprietà», essendo stata venduta ben undici anni prima della data dell’infrazione ‘incriminata’, ma per il Giudice l’azione era «inammissibile» poiché «il verbale di contravvenzione era stato ritualmente notificato» alla donna, che «non lo aveva mai impugnato». Ma, a sorpresa, è proprio il Giudice di pace a ribaltare la vicenda, accogliendo la tesi sostenuta dalla donna. Quest’ultima, difatti, aveva chiesto la «revocazione» della pronunzia, sostenendo che solo dopo la decisione del Giudice «aveva appreso che il nuovo proprietario dell’autovettura aveva comunicato al sindaco del Comune, con propria dichiarazione, di esserne il legittimo proprietario», per cui l’infrazione andava notificata alla persona del nuovo proprietario, e aggiungendo, poi, che «il sindaco del Comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione, benché fosse a lui nota». Sigillo definitivo. Questione riaperta, come detto, con decisione annullata dal Giudice di pace perché fondata su «elementi di prova risultati non veri» e, per giunta, «taciuti dal Comune». E proprio il Comune decide di opporsi a questo stravolgimento giudiziario, proponendo un articolato ricorso per cassazione. Ma, in realtà, ai giudici di terzo grado basta un elemento solo per chiudere, questa volta sì definitivamente, la vicenda è fondata la tesi del Comune, secondo cui «l’accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto» e, quindi, «la definitività di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento». Chiarissimo, quindi, il quadro «la domanda di revocazione, proposta con riferimento alla decisività dei documenti, era chiaramente inammissibile», visto e considerato che «non era ammissibile, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, alcuna questione attinente alla cartella stessa, cioè ad un titolo divenuto definitivo proprio a seguito della mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata». Assolutamente legittima, quindi, la cartella esattoriale nei confronti della donna, vecchia proprietaria dell’automobile.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 gennaio – 8 febbraio 2013, numero 3142 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo G.P., con ricorso in data 28.9.05 al GdP di Sorrento, proponeva opposizione ex articolo 22 L. 689/81 avverso la cartella esattoriale emessa dal comune di Meta in relazione ad un’infrazione al cds elevata in data 10.12.2002 a carico della stessa P., lamentando che il relativo verbale non le era stato mai notificato ciò che non le aveva consentito di precisare che l’autovettura a cui l’infrazione si riferiva, non era più di sua proprietà essendo stata venduta fin dal 1991. Si costituiva il Comune di Meta chiedendo il rigetto dell’opposizione avverso la cartella esattoriale in quanto inammissibile, rilevando che l’originario P.V. riguardante l’infrazione al cds di cui trattasi era stato notif. a mani proprie della P., che non aveva fatto alcuna impugnazione. L’adito Gdp con sentenza numero 43/06 rigettava l’opposizione alla cartella esattoriale in quanto inammissibile, atteso che il verbale di contravvenzione a cui la stessa si riferiva era stato ritualmente notificato all’interessata che non lo aveva mai impugnato. La predetta sentenza veniva impugnata dalla P. per revocazione ai sensi dell’articolo 395 numero 3 cpc. Sosteneva che solo dopo tale pronuncia aveva appreso che il nuovo proprietario dell’autovettura in parola, su richiesta di essa P. aveva comunicato al sindaco del Comune di Meta, con propria dichiarazione protocollata in data 17.04.03 di esserne il legittimo proprietario per cui l’infrazione andava notificata a costui che tale dichiarazione dopo la pronuncia della sentenza, era venuta in suo possesso e che il sindaco del comune, nel costituirsi in giudizio, aveva subdolamente taciuto di tale dichiarazione benché fosse a lui ben nota. Il GdP di Sorrento con sentenza numero 2475/06 accoglieva la tesi dell’attrice e revocava la decisione impugnata, ritenendo che la stessa era stata emessa “sulla base di elementi di prova risultati non veri e taciuti dal Comune di Meta”. Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Meta, ricorre per cassazione sulla base di 5 mezzi, l’intimata non ha svolto difese. Con ordinanza pronunciata alla pubbl. udienza del 6/6/12 il collegio disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio nel procedimento celebrato davanti al GdP definito con l’impugnata sentenza numero 2475/2006. Motivi della decisione Con il 1° motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 e 23 legge 689/1981 ed articolo 203, 204 bis e 205 d.lgs. n 285/92. Assume che l’accertamento della sanzione era stato regolarmente notificato e non opposto e che la definitività di esso escludeva che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale potessero essere fatte valere questioni riguardanti lo stesso accertamento. Con il 2° motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 395 numero 3 e 398 II co. cpc. lamenta l’esponente la ritenuta ammissibilità della domanda di revocazione da parte del G.d.P., in assenza delle indicazioni richieste dall’articolo 398, 2° co. cpc. nel ricorso per revocazione non sono indicate le prove attraverso cui la P. intendeva dimostrare la data in cui avrebbe avuto notizia del documento ritenuto decisivo, né la data della scoperta o del recupero o conoscenza della dichiarazione attestante il cambio della proprietà della autovettura. Con il 3° motivo si deduce la violazione dell’articolo 395 numero 3 c.p.c. ulteriore motivo d’inammissibilità del ricorso per revocazione a la ricorrente in quella sede non aveva dimostrato che la mancata produzione del documento non era attribuibile a causa di forza maggiore, ma solo a sua colpa o negligenza, atteso che a P. avrebbe potuto facilmente procurarsi tale dichiarazione b il documento in questione non era decisivo ai fini della decisione. Con il 4° motivo si eccepisce il vizio di motivazione fatto controverso non corrisponde al vero che il Gdp avesse deciso sul presupposto “che la ricorrente non avesse informato la PA dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’autovettura” Con il 5° motivo di denunzia la violazione dell’articolo 23 legge 689/81 dal dispositivo emerge che la decisione è stata presa con criterio equitativo . “ .nel maggior interesse della verità . 1 Con il 6° motivo si denunzia la violazione dell’articolo 112 c.p.c per avere il G.d.P. pronunciato la revocazione con riferimento al vizio di cui all’articolo 395, numero 2 cpc, non invocato a fondamento della revocazione la sentenza viene revocata “ .in base ad elementi di prova risultati non veri e taciuti dal comune di Meta .”. . Tanto premesso, dev’essere accolto, ad avviso del Collegio, il primo motivo del ricorso. Invero era chiaramente inammissibile la domanda di revocazione proposta con riferimento alla decisività dei documenti, atteso che, come rilevato dal GdP nella prima sentenza, non era ammissibile nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata. In conclusione il motivo dev’essere accolto assorbiti gli altri la sentenza dev’essere cassata la causa può essere decisa nel merito per cui va dichiarata inammissibile l’istanza di revocazione de qua. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di merito. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’istanza di revocazione condanna l’intimata al pagamento delle spese di legittimità che liquida in € 1250.00 di cui € 1050,00 per compensi.