La prassi seguita dai gestori di pubblici esercizi di intrattenimento quali ad esempio le discoteche, ma non solo è normalmente quella di affidare - direttamente o tramite apposite agenzie - a c.d. buttafuori «l’attività di controllo e di repressione delle condotte scomposte o di disturbo o comunque anomale o non gradite» la selezione all’ingresso, il servizio di guardaroba, il controllo delle drink card, la salvaguardia degli arredi sono le attività, direi, tipiche richieste dai gestori.
Orbene, a Firenze la Questura aveva comunicato alla Procura che «in quasi tutte le discoteche di Firenze e dintorni i titolari si avvalevano di personale qualificato come buttafuori per la gestione della sicurezza e dell’ordine all’interno di tali luoghi di intrattenimento» in assenza dell’autorizzazione richiesta dal Testo unico di leggi di pubblica sicurezza TULPS . Ne era derivato un processo a carico di 126 persone - non già per singoli episodi che avrebbero potuto integrare singole ipotesi criminose come, ad esempio, il fatto che il buttafuori avesse usato violenza privata su uno o più frequentatori di un locale , bensì per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche previsto e punito dall’articolo 347 c.p. nonché per la violazione del TULPS. In primo grado tutti assolti. Il Tribunale di Firenze, però, assolve tutti gli imputati ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. alla luce delle novità normative introdotte dal pacchetto sicurezza e, cioè, dalla legge numero 94/2009 e, cioè, quella meglio nota per aver introdotto le c.d. ronde sulle quali intervenne, poi, per problemi di competenze legislative tra stato e regioni, la C. Cost. con la sentenza 226/2010 . Ed infatti, il settimo comma dell’articolo 3 di quella legge ha previsto che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti» purché inserito in un elenco tenuto dal Prefetto. Inoltre, il comma 13 di quella stessa disposizione prevede «salvo che il fatto costituisca reato» che «chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto [] è punito con la sanzione amministrativa». Ma v’è stato di più. Ed infatti, per il Tribunale di Firenze, oltre ad una sostanziale depenalizzazione delle condotte contestate nel capo di imputazione in riferimento alla violazione del TULPS, doveva essere pronunciata l’assoluzione anche con riferimento all’articolo 347 c.p. in quanto quel reato era come se fosse divenuto «impossibile materialmente». Ciò perché - aveva argomentato il Tribunale del capoluogo toscano - il settimo comma dell’articolo 3 del pacchetto sicurezza conteneva il significativo inciso in base al quale «l'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche». Incolumità degli avventori a rischio. Il pubblico ministero, però, non condivide l’argomentazione del Tribunale e propone ricorso per cassazione lamentando la violazione anche della sopravvenuta normativa del resto - osserva il procuratore - «l’incarico affidato ai buttafuori di assicurare l’ordine e di reprimere condotte scomposte o moleste degli avventori comprenderebbe, in guisa di clausola contrattuale implicita quanto essenziale, l’impiego della forza fisica per reprimere tali condotte anche al di fuori delle situazioni necessitanti». Privati in ausilio delle forze dell’ordine. Per la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 gennaio 2013, numero 4159 non v’è dubbio che il pacchetto sicurezza ha voluto introdurre una forma di ausilio alle Forze dell’ordine in particolari settori, quale quello dell’intrattenimento in luoghi aperti al pubblico o in pubblici locali ad esclusione degli eventi sportivi , tramite personale inserito in un elenco ma che non è quello delle guardie particolari giurate. Ma in che cosa si sostanzia per la Suprema Corte questa forma di ausilio? Innanzitutto, i loro compiti non possono consistere semplicemente nella organizzazione dell’evento e nella tutela del patrimonio, ma esplicano anche compiti di «tutela dell’incolumità dei presenti» senza che ciò comporti attribuzioni di pubbliche funzioni e possibilità di avere «in dotazioni» armi proprie neppure se titolari di porto d’armi e improprie. Del resto il d.m. dell’Interno del 6 ottobre 2009 individua le attività che possono essere svolte controlli preliminari, controlli all’atto dell’accesso del pubblico comprensivo di «controllo sommario visivo» delle persone , controlli all’interno dei locali. Il che esclude - secondo la Cassazione - che i contratti di ingaggio mi si consenta di chiamarli così contengano una clausola implicita ed essenziale di uso della forza come avrebbe voluto dimostrare il procuratore ricorrente. Ne deriva che «nessuna privatizzazione dell’uso della forza in favore degli addetti ai servizi di controllo in questione è stata introdotta, avendone anzi il legislatore espressamente escluso il ricorso ed essendosi limitato a prevedere la possibilità per il personale privato addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi indicati di esplicare, senza preventiva autorizzazione, ma alle condizioni fissate dalla legge, una serie di attività, specificamente illustrate, che non prevedono l’esercizio della coazione fisica, tanto che non comportano attribuzione di pubbliche funzioni». L’usurpazione richiede un comportamento concreto, non potenziale. Da ultimo, la Suprema Corte critica in maniera decisa il modus procedendi del procuratore della repubblica non si può procedere limitandosi a incriminare l’incarico affidato ai buttafuori. Sarebbe stato necessario, viceversa, individuare - se ve ne erano stati - singoli comportamenti illeciti dove il buttafuori aveva fatto ricorso all’uso della forza per poter imputare il reato di usurpazione di pubbliche funzioni.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ottobre 2012 - 28 gennaio 2013, numero 4159 Presidente Milo – Relatore Rotundo Fatto 1.-. Con sentenza in data 15-10-09 il Tribunale di Firenze ha assolto, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., gli imputati 1- A.S. , +Altri dai reati loro ascritti per non essere più i fatti previsti dalla legge come reato. Segnatamente a tutti gli imputati nelle loro qualità, a seconda dei casi, di addetti alla sicurezza o buttafuori, titolari o effettivi gestori di pubblici esercizi di intrattenimento o titolari delle agenzie di buttafuori erano contestati i seguenti reati, commessi fino al 13 ottobre 2007 in Firenze e nei Comuni vicini 1 delitto p.e p. dagli articolo 81 cpv, 110 e 347 c.p., per avere, con reiterate azioni pressoché quotidiane, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, usurpato le pubbliche funzioni di polizia inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, per le quali solo è consentito l'impiego dei mezzi di coercizione fisica, facendo svolgere o svolgendo, nei confronti dei frequentatori di pubblici esercizi di intrattenimento serale o notturno, l'attività di controllo e di repressione delle condotte scomposte o di disturbo o comunque anomale o non gradite 2 contravvenzione di cui agli articolo 110 c.p., 18, secondo comma, 134 e 140 R.D. 18 giugno 1931, numero 773 per avere, nelle predette rispettive qualità e con le modalità di affidamento dei relativi incarichi specificate, svolto o fatto svolgere l'attività di vigilanza e custodia dei beni mobili ed immobili di pertinenza degli indicati esercizi pubblici come salvaguardia degli arredi e delle suppellettili, nonché degli oggetti posti in vendita all'interno, ivi compreso anche il controllo delle drink cards, con esercizio di poteri di intervento diretto, in assenza della prescritta licenza del Prefetto. Il processo aveva tratto origine da una comunicazione di reato della Questura di Firenze, nella quale si rendeva noto che in quasi tutte le discoteche di Firenze e dintorni i titolari si avvalevano di personale qualificato come buttafuori per la gestione della sicurezza e dell'ordine all'interno di tali luoghi di intrattenimento. Si segnalava altresì che l'attività di vigilanza e custodia dei beni all'interno dei luoghi suindicati veniva svolta in assenza della autorizzazione di cui agli articolo 18,134 e 140 TULPS. Il Tribunale di Firenze - dopo avere premesso che nel caso di specie la contestazione nel suo complesso riguardava in generale la funzione svolta e non singoli comportamenti che non erano stati neanche menzionati - ha preso atto del fatto che in data 15 luglio 2009 era stata emanata la Legge numero 94, pubblicata sulla G.U. del 24-7-09 c.d. decreto sicurezza 2009 , che, a suo avviso, aveva una portata dirompente sull'attuale processo. Il Tribunale ha in particolare rilevato che i commi 7-13 dell'articolo 3 di detta Legge contenevano un complesso normativo, che, pur facendo salvo il contenuto dell'articolo 134 TULPS, aveva tuttavia autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela della incolumità dei presenti . Secondo il Tribunale era indubbio che tutti i locali indicati nei capi di imputazione discoteche, disco-pub, night-club o bar-ristoranti erano locali aperti al pubblico o pubblici esercizi con il comune denominatore del fine di intrattenimento e di spettacolo, sicché ad essi era sicuramente applicabile la nuova normativa. Le nuove disposizioni - ha osservato il Tribunale - avevano sottratto dal regime dell'articolo 134 TULPS l'eventuale impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela della incolumità dei presenti. Tale attività doveva ora intendersi autorizzata sia pure con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della Legge 94/2009. Conseguentemente, quanto meno in riferimento ai servizi di controllo dei locali dediti all'intrattenimento ed allo spettacolo, si era avuta una sostanziale depenalizzazione. Nel caso in esame, la condotta di cui al capo 2 delle imputazioni, per come contestata, rientrava certamente tra quelle descritte nella nuova normativa v. in particolare il comma 7 dell'articolo 3 con l'unico espresso limite rappresentato dal divieto di utilizzazione di armi proprie o improprie. La successiva emanazione in data 6-10-09 del decreto attuativo da parte del Ministero dell'Interno, con la sua analitica disciplina, non aveva fatto che confermare l'interpretazione data dal Tribunale. E d'altra parte la portata del citato articolo 3 non era, secondo il Tribunale di Firenze, soltanto limitata ad escludere la contravvenzione di cui al combinato-disposto degli articolo 18, 134 e 140 TULPS con riferimento ai predetti locali, ma si estendeva necessariamente, almeno nel caso del presente processo, anche al contestato delitto di cui all'articolo 347 c.p. Ciò era dimostrato dall'inciso di cui al comma 7 della suindicata disposizione che stabiliva espressamente che l'espletamento di tali servizi non comporta va l'attribuzione di pubbliche funzioni , escludendo in nuce la possibilità materiale di una usurpazione di pubbliche funzioni. A parte il fatto che una reale usurpazione nel caso di specie era tutta da dimostrare, sia per le modalità di contestazione della condotta solo potenziale sia per la presenza di una norma transitoria articolo 8 D.M. 6-10-09 che chiaramente consentiva a coloro che attualmente svolgevano mansioni di buttafuori di continuare a svolgerle quanto meno per altri sei mesi anche senza una specifica autorizzazione, purché si rispettassero modalità e limiti fissati nei precedenti articolo 4, 5 e 6, con indubbi riflessi per costoro sulla possibilità di ravvisare l'elemento psicologico del reato di cui all'articolo 347 c.p. 2.-. Avverso la suindicata sentenza del 15-10-091 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, chiedendone l'annullamento per violazione dell'articolo 3, commi 7-13, della Legge numero 94 del 2009 in riferimento agli articolo 347 c.p. e 134 e 140 R.D. numero 773 del 1931. Partendo dalla premessa che nel nostro ordinamento l'esercizio della coercizione fisica è riservato alle forze statuali preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini ed alla tutela dei beni, il ricorrente rileva che l'incarico affidato ai buttafuori di assicurare l'ordine e di reprimere condotte scomposte o moleste degli avventori comprenderebbe, in guisa di clausola contrattuale implicita quanto essenziale, l'impiego della forza fisica per reprimere tali condotte anche al di fuori delle situazioni necessitanti delitti per i quali è obbligatorio l'arresto, che anche i privati sono legittimati ad eseguire legittima difesa stato di necessità . Il P.M. ricorrente sottolinea che egli si proponeva di dimostrare in dibattimento, attraverso la disamina delle mansioni in effetti affidate agli addetti alla sicurezza, come l'uso della violenza fosse immanente a tali mansioni con conseguente pericolo per l'incolumità degli avventori. A suo avviso, ciò non sarebbe consentito e lo stesso incarico di addetto alla sicurezza o buttafuori, in quanto conterrebbe strutturalmente in sé la possibilità di impiego discrezionale di coercizione fisica, costituirebbe illecita invasione in ambiti riservati ai poteri pubblici, così da integrare il reato di usurpazione di pubbliche funzioni. Secondo il Procuratore della Repubblica di Firenze, l'articolo 3, comma 7, della Legge 94/2009, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non potrebbe voler dire che agli addetti alla sicurezza siano assegnati dalla Legge poteri diversi e maggiori rispetto alle facoltà assegnate ai cittadini associati di cui al comma 40 la norma sulle c.d. rande , tanto da attribuire loro compiti di ordine e di sicurezza con il solo limite del divieto di fare uso di armi. Una tale interpretazione sarebbe impedita dalla regola fissata dall'articolo 12 delle Preleggi e dalla tassatività delle eccezioni al principio del monopolio statuale dell'uso legittimo della forza. In realtà il legislatore non avrebbe affatto privatizzato l'uso della forza in favore degli addetti ai servizi di controlli in questione, ma anzi avrebbe inteso rimarcare la separazione tra i servizi del personale privato addetto al controllo nelle discoteche e le pubbliche funzioni, ribadendo che le pubbliche funzioni sono necessarie per l'esercizio della forza e che i servizi in questione non comportano la attribuzione di esse, in quanto non comprendono condotte, come appunto l'uso legittimo della forza, riservate a che tali qualifiche possiede. Quanto alla contravvenzione di cui al capo 2 , il ricorrente osserva che la nuova normativa, nel fissare gli ambiti applicativi degli addetti in questione, non accennerebbe minimamente alla vigilanza di beni mobili ed immobili dei locali di intrattenimento, cosicché tale vigilanza continuerebbe ad essere affidata al disposto dell'articolo 134 TULPS, non a caso fatto salvo espressamente nel comma 7 dell'articolo 3 della legge 94/2009. Ne deriverebbe che gli odierai imputati che hanno fatto svolgere o svolto l'attività di vigilanza suindicata sarebbero incorsi nella fattispecie di reato di cui agli articolo 134 e 140 TULPS e continuerebbero ad incorrervi, là dove il loro impiego in tali mansioni si sia protratto, senza che la nuova legge abbia interferito su tale situazione di illiceità. 3.-. In prossimità della odierna pubblica udienza i difensori di B.A. e di Z.L. hanno depositato memorie, con le quali insistono per il rigetto del ricorso. Diritto 4.-. Con l'articolo 3, commi 7-13, della Legge 94/2209 si è inteso introdurre una forma di ausilio alle Forze dell'ordine in particolari settori. È stato, infatti, previsto che, ferma restando la disciplina delle guardie particolari giurate, l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è autorizzato anche a tutela della incolumità dei presenti . Tale personale deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dal Prefetto e i requisiti per l'iscrizione, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti operativi e il relativo impiego sono stati fissati con decreto emanato dal Ministro dell'Interno D.M. 9-10-2009 pubblicato in G.U. numero 235 del 9-10-2009 . Una volta formati gli elenchi in cui sono inseriti ex lege gli addetti che già svolgono attività di controllo, purché in possesso dei prescritti requisiti , coloro che intendono avvalersene devono individuarli tra gli iscritti, dandone preventiva comunicazione al Prefetto. Quest'ultimo dispone la cancellazione dall'elenco dei soggetti non più in possesso dei requisiti ovvero che svolgono il servizio in contrasto con quanto stabilito dalle norme, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi . Ai sensi del comma 13 del citato articolo 3, chiunque svolge servizi di vigilanza nei luoghi di spettacolo o ne utilizza l'attività, in contrasto con le nuove disposizioni, è punito con la sanzione amministrativa da millecinquecento a cinquemila Euro. La nuova disciplina tende per un verso a rafforzare i poteri di intervento dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza delle attività di intrattenimento e di spettacolo con esclusione, quindi, delle manifestazioni sportive e per altro verso ad alleggerire i compiti delle Forze dell'ordine in tali occasioni. Gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi, nel nuovo assetto, non svolgono più soltanto compiti di organizzazione dell'evento e di tutela del patrimonio dell'organizzatore, ma esplicano anche compiti di tutela dell'incolumità dei presenti , anche se ciò non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche , e devono attuare le loro mansioni senza uso di armi, di oggetti atti a offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. Le attività esplicabili dai predetti addetti, nell'esercizio dei loro compiti di controllo, sono specificamente indicate nel D.M. 6-10-2009. In particolare l'articolo 5 di detto regolamento distingue dette attività in - controlli preliminari consistenti nella osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti o altro materiale idoneo a mettere a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, e nella adozione di ogni iniziativa utile ad evitare la creazione di ostacoli o intralci alla accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento - controlli all'atto dell'accesso del pubblico consistenti nel presidio degli ingressi e nella regolamentazione dei flussi di pubblico, nella verifica dell'eventuale possesso di un validi titolo di accesso se previsto e, se necessario, dei documenti di riconoscimento e nel controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale pericoloso, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti - controlli all'interno del locale consistenti in attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati e nel concorso nelle procedure di primo intervento, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a contrastare condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o per la salute delle persone, sempre con obbligo di immediata segnalazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione. Anche gli ambiti applicativi delle nuove disposizioni sono dettagliatamente fissati dal regolamento nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento o di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi, negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico articolo 4 D.M. 6-10-2009 . I successivi articolo 6 e 7 del regolamento prescrivono che nell'espletamento delle attività previste dal precedente articolo 5 del decreto gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi né oggetti atti ad offendere né qualunque strumento di coazione fisica e devono essere muniti di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento. È poi prevista una apposita norma transitoria che stabilisce che il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto, già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo può continuare ad espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui ai predetti articolo 4, 5 e 6, prima della iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del medesimo decreto. 5.-. Così sommariamente descritta la nuova disciplina dettata dalla Legge numero 94 del 2009, deve concludersi per la infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. In primo luogo deve rilevarsi che se è senza dubbio da condividere la premessa da cui muove il ricorrente, e cioè l'essere nel nostro ordinamento l'esercizio della coercizione fisica riservato alle forze statuali preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini ed alla tutela dei beni, appare errato il secondo presupposto su cui il Procuratore della Repubblica di Firenze basa il suo ricorso, e cioè l'assunto che l'incarico affidato agli addetti alla sicurezza o buttafuori di assicurare l'ordine e di reprimere condotte scomposte o moleste degli avventori comprenderebbe, in guisa di clausola contrattuale implicita quanto essenziale, l'impiego della forza fisica per reprimere tali condotte anche al di fuori delle situazioni necessitanti delitti per i quali è obbligatorio l'arresto, che anche i privati sono legittimati ad eseguire legittima difesa stato di necessità . Tutta la nuova normativa, infatti, come si è visto al punto che precede, smentisce il postulato del ricorrente, trattandosi di una disciplina molto minuziosa dei compiti e delle mansioni degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi che non prevede in alcun modo l'uso della forza e di coercizione fisica. Ne deriva che nessuna privatizzazione dell'uso della forza in favore degli addetti ai servizi di controllo in questione è stata introdotta, avendone anzi il legislatore espressamente escluso il ricorso ed essendosi limitato a prevedere la possibilità per il personale privato addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi indicati di esplicare, senza preveniva autorizzazione, ma alle condizioni fissate dalla legge, una serie di attività, specificamente illustrate, che non prevedono l'esercizio della coazione fisica, tanto che non comportano attribuzione di pubbliche funzioni. 6.-. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è infondato anche per un altro profilo. Come si è visto, il ricorrente nel contestare il reato di cui all'articolo 347 c.p. non ha indicato specifici comportamenti posti in essere dagli addetti alla sicurezza che avevano dato luogo ad uso di violenza o di coazione fisica, ma, ritenendo che tale uso fosse immanente alle mansioni da loro svolte, ha. sostanzialmente incriminato lo stesso incarico di addetto alla sicurezza o buttafuori, in quanto conterrebbe strutturalmente in sé la possibilità di impiego discrezionale di coercizione fisica e costituirebbe di conseguenza illecita invasione in ambiti riservati ai poteri pubblici, così da integrare il reato di usurpazione di pubbliche funzioni. Si tratta di un metodo di procedere dei tutto errato. Proprio il testo della Legge numero 94 del 2009 e del successivo regolamento ministeriale dimostrano esattamente il Contrario, prevedendo minuziosamente tutta una serie di attività da svolgersi entro ambiti rigorosi, che non contemplano uso di violenza o di mezzi di coazione, e che adesso possono essere esplicati, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, dagli addetti di quei particolari settori senza autorizzazione. Ma v'è di più il reato di usurpazione di funzioni pubbliche presuppone che l'agente assuma effettivamente la funzione, ponendo in essere atteggiamenti o azioni alla funzione stessa inerenti. Nel capo di imputazione, al contrario, non sono esplicati i comportamenti violenti illegittimi posti in essere, ma ci si limita a incriminare l'attribuzione in astratto di determinati compiti di salvaguardia, con l'assunto implicito che verrebbero svolti anche con l'uso della forza assunto per altro, come si è visto, errato. In realtà nessuna condotta concreta di usurpazione di pubbliche funzioni risulta accertata, sicché correttamente il Tribunale ha definito come potenziali i fatti di cui al capo di imputazione sub 1 . Resta da chiarire, infine, che, per come è contestata la condotta di cui al capo 2 della rubrica, il riferimento alle attività di vigilanza, custodia, salvaguardia degli arredi e controllo delle dink cards, rientra sicuramente nell'ambito delle attività indicate nel comma 7 dell'articolo 3 Legge 94/2009, come confermato nel successivo regolamento ministeriale. Ne deriva la esclusione della contravvenzione di cui agli articolo 134 e 140 TULPS con riferimento all'impiego si personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso.