Il Ministero dell’Economia ha dato così notizia del tasso di riferimento per il primo semestre 2013, inferiore dello 0,25% rispetto al precedente periodo.
Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 del 17 gennaio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Le norme sul saggio degli interessi. L’articolo 5, d. lgs. numero 231/2002, emanato in attuazione della direttive Ue numero 35/2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stato modificato dal d. lgs. numero 192/2012, a integrale recepimento della nuova direttiva UE sulla medesima materia, numero 7/2011. Il tasso semestrale. La norma prevede che spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione, tramite pubblicazione in Gazzetta, degli interessi moratori nella misura degli interessi legali di mora. Ogni 6 mesi il tasso di riferimento può cambiare. Le scadenze sono 1° gennaio e 1° luglio. Il tasso scende 8,75%. Il nuovo tasso di riferimento, per il primo semestre 2013, è pari allo 0,75%, quindi inferiore rispetto al tasso del semestre precedente, che era pari all’1%. A tale cifra si deve sempre applicare una maggiorazione di 8 punti percentuali. Il nuovo tasso è, dunque, pari all’8,75%. Interessi obbligatori. Gli interessi così previsti scattano ope legis. Sono sempre obbligatori per i rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione. Sono previste deroghe per i rapporti tra privati, ma con precise regole di nullità , ex articolo 7, d. lgs. numero 231/2002, come modificato dal d. lgs. numero 192/2012.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato 17 gennaio 2013 G.U. 17 gennaio 2013, numero 14 Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 231/2002, come modificato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo numero 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2013 il tasso di riferimento è pari allo 0,75 per cento.