Telefonata ascoltata dal pm: le cuffie possono essere prestate dalla polizia

Se gli impianti presso la Procura della Repubblica sono indisponibili e ricorrono gravi ragioni d’urgenza, il pm può disporre il compimento delle intercettazioni telefoniche con i mezzi in dotazione alla polizia giudiziaria.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 42564, depositata il 3 novembre 2014. Il caso. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione contro la sentenza di assoluzione nei confronti di tre imputati per fatti di traffico internazionale di ingenti quantitativi di eroina. I giudici di merito avevano basato la propria decisione sull’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in via d’urgenza dal pm procedente presso la sala d’ascolto della Squadra Mobile della Questura di Milano, a causa dell’indisponibilità delle postazioni installate presso la Procura della Repubblica. Anche se i decreti del pm erano poi stati convalidati dal gip, il tribunale aveva rilevato che gli atti erano sprovvisti, al momento dell’esecuzione delle operazioni, della motivazione in ordine alle eccezionali ragioni d’urgenza richieste dall’articolo 268, comma 3, c.p.p Indisponibilità Per la Corte di Cassazione, però, le condizioni legittimanti la deroga per il compimento delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, mediante impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica procedente, risultavano chiaramente indicate nei decreti. In essi, emessi ai sensi dell’articolo 267, comma 2, c.p.p., infatti, era stata segnalata l’indisponibilità delle postazioni installate presso la sala d’ascolto della Procura della Repubblica il che integra il requisito dell’insufficienza degli impianti ex articolo 268, comma 3, c.p.p. . e ragioni d’urgenza. Inoltre, venivano rappresentate anche le eccezionali ragioni d’urgenza legittimanti il ricorso agli impianti della Squadra Mobile era presente il rischio di un grave pregiudizio per le indagini, potenzialmente derivante dall’omissione di immediate attività captative riguardo a trattative in corso su un traffico internazionale di stupefacenti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore Generale e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 ottobre – 3 novembre 2014, numero 45264 Presidente Agrò – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. II 29 maggio 2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani aveva proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza con la quale quel Tribunale, in data 15 gennaio 2007, aveva assolto M.M., R.M. e S.M. dalle imputazioni loro ascritte, relative a fatti di traffico internazionale di ingenti quantitativi di eroina. La sentenza aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero procedente presso la sala d'ascolto della Squadra Mobile della Questura di Milano a causa dell'indisponibilita' delle postazioni installate presso la Procura della Repubblica. I relativi decreti del p.m. erano poi stati convalidati dal g.i.p., ma il Tribunale aveva rilevato che tali atti erano sprovvisti, al momento dell'esecuzione delle operazioni captative, della motivazione in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'articolo 268, comma 3 cod. proc. penumero , pervenendo quindi a decisione assolutoria con formula piena. Il pubblico ministero ricorrente censurava l'impugnata sentenza per due motivi. Col primo faceva valere la mancanza di idonea motivazione con riferimento all'esistenza nei decreti autorizzativi delle intercettazioni di precisi richiami agli elementi legittimanti il ricorso a impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Coi secondo, la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. penumero . 2. Con nota in data 10 dicembre 2007 il Presidente di questa Sezione trasmetteva gli atti alla Corte d'Appello di Bari, osservando che in seguito alla pronuncia di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 10, comma 2, legge numero 46 dei 2006, i ricorsi per motivi diversi, anche solo in parte, da quelli previsti dalle lettere a , b e c dell'articolo 606 cod. proc. penumero proposti dal pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento, dopo l'entrata in vigore di tale legge, dovevano essere qualificati come atti d'appello e trasmessi al giudice competente di secondo grado. Nella nota di trasmissione si precisava che in questi casi la Corte di Cassazione deve limitarsi a prendere atto della volonta' di impugnazione e a trasmettere gli atti al giudice competente, non occorrendo l'adozione di un provvedimento giurisdizionale SU, 31 ottobre 2001, De Palma . 3. II 27 maggio 2014 la Corte d'Appello di Bari, riunita in camera di consiglio, sentiti il Procuratore Generale e i difensori di R.M. e S.M., emetteva ordinanza con la quale rilevava che avverso la decisione di primo grado, che si e' pronunciata esclusivamente sulla questione di inutilizzabilita' delle intercettazioni, il p.m. ha proposto espressamente ricorso per saltum, ai sensi dell'articolo 606 lett. c c.p.p., e non anche nel merito, che non e' stato trattato dal Tribunale di Trani , sottolineava che l'impugnazione del p.m. era intervenuta dopo la pronuncia della Corte Costituzionale numero 26 del 6 febbraio 2007 e restituiva gli atti a questa Corte per la pronuncia sul ricorso riguardante la questione di inutilizzabilita' delle intercettazioni proposto dal p.m. di Trani in data 29 maggio 2007. 3. All'udienza il Procuratore Generale concludeva per la ritrasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bari o, in subordine, per l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio a quella Corte d'Appello. Il difensore comparso Avv. Domenico di Terlizzi chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. Considerato in diritto 1. II ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e' fondato e va pertanto accolto. Entrambe le condizioni legittimanti la deroga prevista dall'articolo 268, comma 3, cod. proc. penumero per il compimento delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per mezzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica procedente risultano debitamente evidenziate nei decreti di cui e' questione, relativi alle utenze telefoniche intercettate. Non solo, infatti, il pubblico ministero ha dato conto in quei decreti, emessi ai sensi dell'articolo 267 comma 2 cod. proc. penumero , dell'indisponibilita' delle postazioni installate presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica - dato questo del tutto idoneo a integrare il requisito dell'insufficienza degli impianti di cui al citato articolo 268, comma 3 - ma ha anche compiutamente rappresentato le eccezionali ragioni di urgenza legittimanti nel caso di specie il ricorso ad impianti di captazione installati presso la sala d'ascolto della Squadra Mobile della Questura di Milano. Tali ragioni di urgenza risultano infatti chiaramente dal richiamo, correttamente operato dal pubblico ministero nei suddetti decreti e positivamente valutato dal g.i.p. in sede di convalida, al grave pregiudizio per le indagini potenzialmente derivante dall'omissione di immediate attivita' captative aventi ad oggetto attuali trattative illecite condotte da un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti. La sentenza impugnata appare dunque viziata da inosservanza delle norme processuali teste' citate e va pertanto annullata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bari articolo 569, comma 4 cod. proc. penumero . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bari.