Disconoscimento della scrittura privata: il mittente gioca un ruolo fondamentale

Non sussiste l’onere di disconoscere una scrittura privata nel caso, la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento di una raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta ossia dal destinatario della disdetta , dal che consegue che – ove venga, invece, effettuato il disconoscimento – non sussiste l’onere di proporre istanza di verificazione e la scrittura deve essere apprezzata – sul piano probatorio – quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell’inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell’istanza di verificazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23155, depositata il 31 ottobre 2014. Il caso. Una società si opponeva all’intimazione di licenza notificatale, deducendo che non era stata inviata una tempestiva disdetta, il che comportava la rinnovazione tacita del contratto. Mentre il tribunale di Napoli riteneva ritualmente comunicata la disdetta dichiarando così cessato il contratto di locazione , la Corte d’appello di Napoli riformava la decisione, rilevando che la conduttrice aveva disconosciuto la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento relativo alla disdetta e che, in difetto di istanza di verificazione da parte della locatrice, non ci si poteva avvalere del documento. Inoltre, l’intimazione di licenza conteneva la volontà di non rinnovare il contratto all’effettiva scadenza legale. La parte soccombente ricorreva in Cassazione, deducendo che i giudici di merito avevano errato nel ritenere efficace il disconoscimento, e rilevante la mancata richiesta di verificazione, in relazione ad una sottoscrizione proveniente non dalla parte, ma dal portiere dello stabile condominiale, il quale, anche se addetto alla ricezione, come custode delegato, è comunque soggetto terzo al giudizio ed estraneo alle parti dello stesso. Scrittura del terzo. La Corte di Cassazione sottolinea che la fattispecie del caso in esame si pone al di fuori dell’ambito di operatività dell’istituto del disconoscimento della scrittura privata infatti, l’onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l’eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ex articolo 215 c.p.c. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla parte stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti. Il caso di specie, invece, riguardava la diversa ipotesi della scrittura proveniente da un terzo il portiere dello stabile dove la società intimata aveva la sede , rispetto alla quale non poteva trovare applicazione l’istituto del disconoscimento, per cui non poteva prodursi l’effetti di inutilizzabilità della scrittura che, disconosciuta, non fosse oggetto di verificazione. Cosa comporta la mancata istanza di verificazione? Perciò, i giudici di merito avevano errato nel ritenere che, in difetto di istanza di verificazione, il documento non fosse utilizzabile e che si dovesse concludere che la disdetta non risultava essere pervenuta alla società conduttrice, con conseguente rinnovazione tacita del contratto. Il documento doveva essere considerato come scrittura proveniente da un terzo che ha valore indiziario e valutato insieme agli altri elementi circostanziali per raggiungere una conclusione sull’avvenuta ricezione o meno della disdetta. Pertanto, la Corte di Cassazione accolgono il ricorso e rimandano ai giudici di merito la decisione. Questi dovranno attenersi al principio di diritto, secondo cui «non sussiste l’onere di disconoscere una scrittura privata nel caso, la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento di una raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta ossia dal destinatario della disdetta , dal che consegue che – ove venga, invece, effettuato il disconoscimento – non sussiste l’onere di proporre istanza di verificazione e la scrittura deve essere apprezzata – sul piano probatorio – quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell’inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell’istanza di verificazione».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1° luglio – 31 ottobre 2014, numero 23155 Presidente Russo – Relatore Sestini Svolgimento del processo La società Studio CEDAC s.r.l. si oppose all'intimazione di licenza ad essa notificata dalla Triedil s.r.l. assumendo che non era stata inviata tempestiva disdetta e che – quindi il contratto si era tacitamente rinnovato. Il Tribunale di Napoli ritenne ritualmente comunicata la disdetta atteso che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata non era stata impugnata con querela di falso e dichiarò cessato il contratto di locazione. La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, sul rilievo che la conduttrice aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento relativo alla disdetta e che, in difetto di istanza di verificazione da parte della locatrice, non sussisteva la possibilità di avvalersi del documento considerato, peraltro, che l'intimazione di licenza conteneva la volontà di non rinnovare il contratto all'effettiva scadenza legale, ha dichiarato la cessazione della locazione alla data del 1 gennaio 2014. Ricorre per cassazione la Triedil s.r.l. affidandosi ad un unico motivo resiste lo Studio CEDAC s.r.l. a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La controricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione e errata applicazione delle norme inerenti il disconoscimento di scrittura privata ed errata interpretazione della fattispecie giudiziale . Assume che la Corte di Appello ha erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali, acquisite agli atti ed ha errato nel ritenere efficace il disconoscimento e rilevante la mancata richiesta di verificazione in relazione ad una sottoscrizione che non proveniva dalla parte, bensì dal portiere dello stabile condominiale, sig. C.E. , che, benché addetto alla ricezione, quale custode delegato è, come impiegato del condominio, soggetto terzo al giudizio ed estraneo alle parti dello stesso . 2. Sul punto, l'intimata ha rilevato che l'impugnazione introduce un fatto nuovo mai fatto presente nei due precedenti gradi di giudizio , essendo nuova la circostanza che la racc.ta di disdetta della locazione sia stata ricevuta dal portiere dello stabile condominiale . 3. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha sostenuto che la fede privilegiata che assiste la notifica compiuta dall'ufficiale giudiziario si estende alla notificazione demandata all'agente postale sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso , ma ha precisato che ciò vale soltanto per gli atti la cui notificazione è affidata all'ufficiale giudiziario, non certo per la corrispondenza ordinaria, qual è la lettera di disdetta da un contratto di locazione ha affermato di conseguenza che la CEDAC non era tenuta a proporre querela di falso, ma soltanto a disconoscere la sottoscrizione e che, in difetto di istanza di verificazione, la Triedil non poteva avvalersi del documento al fine di dimostrare l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata di disdetta . 4. Dalla sentenza impugnata e dalla stessa narrativa del controricorso emerge che la conduttrice aveva eccepito avanti al primo giudice di non aver ricevuto l'atto in questione , ossia la racc.ta relativa alla disdetta non risulta invece, che sia mai stata dedotta la circostanza che l'avviso di ricevimento recasse una sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della società destinataria o – comunque a soggetto munito di poteri di rappresentanza , di cui sia stata contestata l'effettiva provenienza. La fattispecie si pone, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività dell'istituto del disconoscimento della scrittura privata giacché l'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'articolo 215 cod. proc. civ. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla parte stessa, ovvero da soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica , in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente Cass. numero 13357/2004 conf. Cass. numero 11074/1994 . Nel caso in esame, ricorre – invece la diversa ipotesi della scrittura proveniente da un terzo che la ricorrente indica nel portiere dello stabile ove aveva sede la società intimata , rispetto alla quale non può trovare applicazione l'istituto del disconoscimento e non può quindi prodursi l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che – disconosciuta non sia stata fatta oggetto di verificazione. Ha errato, dunque, la Corte territoriale quando ha ritenuto che, in difetto di istanza di verificazione, il documento non fosse utilizzabile e che, pertanto, dovesse pervenirsi alla conclusione che la disdetta non risultava essere pervenuta alla società conduttrice con conseguente rinnovazione tacita del contratto . Al contrario, il documento avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di una scrittura proveniente da un terzo avente valore indiziario”, ex Cass. numero 12066/1998 e valutato nel contesto degli altri elementi circostanziali al fine di pervenire ad una conclusione circa l'avvenuta ricezione o meno della disdetta. 5. Non ha fondamento l'eccezione di novità della questione, sollevata dall’intimata, giacché l'oggetto della controversia continua ad essere quello originario se, cioè, la disdetta sia pervenuta o meno nella sfera di conoscibilità della conduttrice , salva la precisazione contenuta nel ricorso della circostanza verosimilmente nota alle parti fin dall'inizio del giudizio che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento era riferibile al C. . 6. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto non sussiste l'onere di disconoscere una scrittura privata nel caso, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta ossia dal destinatario della disdetta , dal che consegue che ove venga, invece, effettuato il disconoscimento-non sussiste l'onere di proporre istanza di verificazione e la scrittura deve essere apprezzata sul piano probatorio quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell'inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione . 7. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale concernente il regolamento delle spese di lite . 8. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.