La circostanza che il venditore abbia accettato una riduzione del prezzo originariamente richiesto a fronte della possibilità di poter ottenere un pagamento immediato, non è indicativo del fatto che lo stesso versasse in uno stato di incapacità e che l’acquirente abbia abusato di questa condizione, posto che la saltuarietà dei rapporti tra i due rende arduo ipotizzare la palese riconoscibilità della patologia della vittima.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30891, depositata il 14 luglio 2014. Il caso. L’imputato veniva condannato, in primo grado e in appello, per il reato di concorso in circonvenzione di persona incapace ex articolo 81 cpv., 110 e 643 c.p In particolare, si imputava all’uomo di aver, in concorso con altri due soggetti e abusando dello stato di infermità e deficienza psichica della persona offesa un anziano di 87 anni all’epoca dei fatti , indotto quest’ultima a stipulare un contratto preliminare di vendita di un appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al valore stimato. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’imputato ricorreva per cassazione. Riconoscibilità della patologia della persona offesa. In primo luogo, il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti in relazione alle dichiarazioni rese sullo stato di infermità della persona offesa da tutti i testimoni, dalle quali non risulta affatto la possibilità di percepire la patologia della vittima. La stessa Corte territoriale aveva, infatti, dato atto dell’esistente problematica relativa alla riconoscibilità da parte dei terzi della patologia della quale era affetta la persona offesa e del fatto che il perito la avesse attribuita unicamente a chi avesse intrattenuto “nel tempo” una certa continuità di rapporti con essa, dando atto della circostanza che una persona come la vittima riuscisse a mantenere una facciata di lucidità. Nel caso di specie, i rapporti tra l’imputato e la persona offesa erano peraltro stati saltuari e rapidissimi, preso atto che i due si erano incontrati solo tre volte le prime due in occasione delle visite dell’immobile e la terza in occasione della sottoscrizione del preliminare di compravendita. Pertanto, secondo l’analisi della Corte di Cassazione, l’imputato non poteva rendersi conto delle condizioni nelle quali versava la persona offesa. Inesistenza di una diretta opera di convincimento. La Corte di Cassazione evidenzia come, nello specifico, manchi proprio una diretta opera di convincimento induzione posta in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa e come, di conseguenza, venga meno un presupposto necessario per il reato di circonvenzione di persone incapaci. Neutro appare, inoltre, il fatto che nel preliminare di compravendita il prezzo dell’immobile fosse inferiore di circa il 25/27% rispetto al prezzo originariamente richiesto dalla persona offesa. Invero, il fatto che il venditore abbia accettato una riduzione del prezzo originariamente richiesto, a fronte della possibilità di poter ottenere un pagamento immediato da parte dell’imputato, non pare indicativo del fatto che lo stesso versasse in uno stato di incapacità tale da lasciar pensare che l’odierno ricorrente abbia abusato dello stesso. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 giugno – 14 luglio 2014, numero 30891 Presidente Carmenini – Relatore Alma Ritenuto in fatto Con sentenza del 9/7/2013 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 27/5/2005 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna nella parte in cui C.A.C. è stato ritenuto responsabile del reato di concorso in circonvenzione di persona incapace articolo 81 cpv. 110, 643 cod. penumero ai danni di B.P.P. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa pena detentiva condizionalmente sospesa . In particolare, si imputa a C.A.C. di avere, in concorso con numero A. condannato per gli stessi fatti dalla medesima Corte di Appello con sentenza divenuta irrevocabile il 22/11/2013 e con S.D. nei confronti del quale si è proceduto separatamente , abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di B.P.P. , indotto quest'ultimo a stipulare un contratto preliminare di vendita di un appartamento sito in OMISSIS per il corrispettivo di Lire 1 miliardo a fronte di un valore stimato ampiamente superiore indicato in Lire 1,5 miliardi nel capo di imputazione e determinato in circa 1 miliardo e 336 milioni di lire a seguito di consulenza tecnica . La persona offesa, dell'età di 87 anni all'epoca dei fatti, risulta oggi deceduta. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato C.A.C. , deducendo 1. Incoerenza e lacunosità motivazionale, rilevabile dal testo della decisione impugnata, in relazione all'esistenza dell'infermità ed alla sua percepibilità, in specie ad opera del ricorrente. Lamenta, in sintesi, il ricorrente che l'imputato non sarebbe stato in grado a causa dei limitati rapporti con la persona offesa di percepire l'eventuale stato di eventuale parziale infermità nel quale la stessa versava, stato di infermità che non risulta in modo assoluto neppure dal contenuto della consulenza tecnica che al riguardo è stata compiuta. 2. Travisamento dei fatti in relazione alle dichiarazioni rese sul punto da tutti i testimoni diretti. Lamenta al riguardo il ricorrente che sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti che hanno avuto contatti con B.P.P. non emerge che gli stessi abbiano percepito lo stato di infermità della persona offesa. 3. Illogica assegnazione di rilevanza ai tempi ristretti del negozio contrattuale fra l'imputato e la persona offesa ed erronea applicazione della legge penale articolo 643 cod. penumero in relazione all'elemento costitutivo del reato consistente nell'abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa. Lamenta il ricorrente al riguardo che non sussiste l'elemento costitutivo del reato in contestazione sia perché non vi sarebbe stato abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa, sia perché non si sarebbe procurato alla persona offesa il danno patrimoniale indicato nell'imputazione. 4. Omessa motivazione in ordine alla conciliabilità della presentazione personale della denunzia ad opera della persona offesa con il suo stato di pretesa incapacità. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Come detto, lamenta il ricorrente che non esistono in atti univoche indicazioni sul fatto che la persona offesa versasse in stato di naturale incapacità al momento dei fatti. Viene evidenziato in particolare nel ricorso il fatto che il perito ha affermato che sussistevano indubbie difficoltà relative alla retrodatazione di una condizione psichica che oggi appare indubbiamente assai diversa da quella che poteva esser in atto al momento del fatto considerando che lo stesso perito ha analizzato il caso soltanto due anni dopo i fatti. In particolare il perito ha fatto notare come l'accertamento dello stato psichico della persona offesa fosse complesso, non manifestando questi null'altro che alcuni sintomi tipici della sua età dietro ad una facciata di apparente normalità e, ancora, che le condizioni dell'anziano erano percepibili soltanto da chi avesse intrattenuto con lui, nel tempo, una certa continuità di rapporti . Da questi elementi si deve dedurre - a detta del ricorrente - una assenza di prova per potersi affermare con certezza sia che il B. versasse effettivamente in condizione di incapacità allorché concluse il contratto preliminare di compravendita con il C. sia che quest'ultimo lo abbia indotto con l'abuso a concluderlo. In realtà la Corte territoriale risulta avere affrontato nella sentenza impugnata le problematiche descritte in quanto già proposte in sede di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime cure ed averle risolte attraverso una motivazione sul punto congrua, logica e, per l'effetto, non contraddittoria. Ha chiarito, infatti, la Corte territoriale che il B. era, per età e pregresse malattie in particolare era stato colpito da ictus nel 1998 in una situazione di deficienza psichica ed accanto a momenti di lucidità ed adeguatezza comportamentale presentava altrettanti momenti di disorientamento, amnesia, confusione, nell'ambito di un quadro di progressiva involuzione delle facoltà mentali, che lo rendevano incapace di avere cura dei propri interessi, così come evidenziato dal perito e come confermato da un bizzarro progetto di vita da lui elaborato quello di trasferirsi a vivere nello OMISSIS sintomatico della sua evoluzione senile e delle sue facoltà mentali. Ancora, si è dato atto nella impugnata sentenza di come il perito ha spiegato che con il termine di involuzione senile patologica su base prevalentemente vascolare riscontrata nella persona offesa si intende una sindrome caratterizzata dalla iniziale compromissione di più funzioni cognitive senza alterazione dello stato di coscienza Le funzioni cognitive che vengono progressivamente coinvolte sono l'apprendimento e la memoria, la capacità di risolvere i problemi, l'orientamento, la percezione, l'attenzione, la concentrazione, la capacità di giudizio e le relazioni sociali . A ciò si aggiunga, che la Corte territoriale ha evidenziato che il medico curante della persona offesa, sentito durante le operazioni peritali, ha riferito che in particolare dal febbraio del 2000 erano avvenuti episodi che avevano ulteriormente aggravato la sofferenza e la claudicazione celebrale intermittente della persona offesa. Ha, inoltre, dato correttamente atto la Corte territoriale, così come già reiteratamente affermato da questa Corte e condiviso dall'odierno Collegio che per la configurabilità del reato in contestazione, non è necessario che soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva e ne affievolisce £ le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie Cass. Sez. 2^, sent. numero 24192 del 05/03/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247463 e Cass. Sez. 2A, sent. numero 6971 del 26/01/2011, dep. 23/02/2011, Rv. 249662 . 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso appaiono, invece, fondati. La stessa Corte territoriale ha, infatti, dato atto della esistente problematica relativa alla riconoscibilità da parte dei terzi della patologia della quale era affetta la persona offesa e del fatto che il perito la ha attribuita unicamente a chi avesse intrattenuto nel tempo una certa continuità di rapporti con essa, dando atto della circostanza - evidenziata dai consulenti - che una persona come la vittima riesce a mantenere una facciata di lucidità e di orientamento. Ma se ciò è vero, ha altresì avuto modo di precisare la Corte territoriale che le condizioni della persona offesa all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita devono essere lette anche alla luce delle ulteriori risultanze probatorie e, in particolare, delle modalità e dei tempi nei quali fu condotta la trattativa nonché dall'esito della stessa, ritenendo tali elementi sintomatici rectius probatori del fatto che il numero che conosceva il B. da tempo e, per quel che più conta in questa sede, il C. non abbiano potuto non rendersi conto delle condizioni nelle quali versava la persona offesa. In realtà gli elementi posti dalla Corte territoriale alla base di tale convincimento non paiono di per sé idonei a fondare la correttezza dello stesso e per tale effetto la motivazione adottata si presenta illogica e parzialmente contraddittoria. Innanzitutto la Corte territoriale nell'affrontare nel dettaglio tutta la tempistica nella quale si è svolta la trattativa ha evidenziato come elementi fortemente sintomatici della anomalia nella quale risulta essersi svolto il rapporto contrattuale sono da ravvisarsi nel fatto che il preliminare di compravendita per un immobile di assai considerevole importo economico sia stato sottoscritto dopo soli cinque giorni dal primo contatto tra l'acquirente ed il mediatore e dopo soli tre giorni dalla prima visita dell'immobile stesso da parte del C. . È evidente la contraddizione motivazionale sul punto laddove da un lato si da atto pag. 17 della sentenza che il fatto che i possibili acquirenti che ebbero a visitare in precedenza l'appartamento non colsero lo stato di incapacità del B. in quanto si trattò di un unico contatto mentre la protrazione della trattativa con il C. gli avrebbe consentito di percepire le reali condizioni nelle quali versava la persona offesa. In realtà, come la stessa Corte ha evidenziato anche i rapporti C. /B. sono stati saltuari oltre che rapidissimi. I due, come si evince dalla motivazione della sentenza pag. 18 si sono incontrati solo tre volte le prime due in occasione delle visite dell'immobile in un caso era presente anche la moglie del C. dove appare più ragionevole pensare che il potenziale acquirente si sia dedicato ad esaminare le condizioni del bene più che le condizioni psichiche del venditore, e la terza in occasione della sottoscrizione del preliminare di compravendita dell'appartamento. Tenuto conto poi che le trattative erano state compiute con l'intermediazione del numero il quale il 29 settembre comunicò al C. che la sua proposta di acquisto era stata accettata dal B. , si evidenzia non solo l'inesistenza di una diretta opera di convincimento rectius induzione posta in essere dall'odierno ricorrente nei confronti della persona offesa ma anche una tale saltuarietà dei rapporti tra i due che rende comunque arduo ipotizzare che questi possa essersi reso conto dello stato in cui versava il B. , stato che, vale la pena ribadirlo, poteva essere percepito solo a chi avesse intrattenuto nel tempo una certa continuità di rapporti con lo stesso. Anche gli altri elementi addotti dalla Corte territoriale a conforto della tesi accusatoria non appaiono poi soddisfare i criteri della logica che debbono sottostare alla decisione assunta. Neutro appare il fatto che l'immobile era stato posto sul mercato da lunga data e non appariva ragionevole ritenere che altri potessero acquistarlo in tempi brevi, circostanza dalla quale la Corte territoriale desume che la rapidità nelle trattative nel caso del C. sarebbero indicative dell'abuso dello stato di infermità della persona offesa, quasi che si debba sempre ipotizzare che l'acquirente che trova soddisfacente l'effettuazione dell'acquisto di un bene - anche solo perché dal proprio punto di vista lo ritiene un affare - e che si affretta a concludere il contratto necessariamente abusi delle condizioni di infermità oltretutto non ictu oculi percepibili del venditore. Anche il fatto evidenziato dalla Corte territoriale che l'immobile aveva un valore commerciale ampiamente superiore a quello offerto dal C. , così come ampiamente superiore era il prezzo originario richiesto dal venditore non appare, a sua volta, assumere un valore risolutivo. Fermo restando che un conto è l'astratto valore commerciale di un bene ed un conto e la possibilità concreta di addivenire alla vendita dello stesso, il C. non ha, infatti, manifestato di voler acquistare a prezzo vile ma si è detto disponibile a pagare in toto alla persona offesa all'atto del passaggio di proprietà la considerevole somma di ben un miliardo di lire. Si tratta di una condizione contrattuale che ben poteva invogliare il venditore così da determinarlo ad abbassare di circa il 25/27% il prezzo originariamente richiesto sia alla luce dell'oggettiva difficoltà di trovare acquirenti disposti a sborsare una cifra tanto elevata per l'acquisto di un immobile di pregio, sia perché le condizioni offerte dai potenziali acquirenti che si erano presentati in precedenza erano ben diverse prevedendo dilazioni nel tempo dei possibili pagamenti. In sostanza, il fatto che il venditore abbia accettato una riduzione del prezzo originariamente richiesto a fronte della possibilità di poter ottenere un pagamento immediato che gli avrebbe consentito di perseguire le altre finalità di vita che si era proposto rispetto alla necessità di attendere ancora e di ottenere pagamenti forse superiori ma certamente dilazionati nel tempo, non pare indicativo del fatto che lo stesso versasse in uno stato di incapacità tale da lasciar pensare che l'odierno ricorrente abbia abusato dello stesso. Si trattava, in sostanza di un contratto che, seppure da rispettivi e diversi punti di vista del venditore e del compratore, poteva essere ritenuto ragionevolmente conveniente da entrambe le parti senza che il venditore subisse un reale pregiudizio patrimoniale. Alla luce di quanto si è sopra evidenziato appare inconferente l'ultimo dei motivi di ricorso sopra riportati. Lamenta il ricorrente l'omessa motivazione in ordine alla conciliabilità della presentazione personale della denunzia che ha dato origine al presente processo ad opera della persona offesa con il suo stato di pretesa incapacità. Ciò non risponde a realtà, essendosi la Corte occupata espressamente della questione alle pagg. 13 e 14 dell'impugnata sentenza, dando conto della genesi della denuncia e, correttamente, evidenziando come la denuncia stessa è stata redatta su carta intestata di un legale e non può essere ritenuta frutto di una esclusiva, autonoma rappresentazione dei fatti quale operata dall'anziana vittima . Per le considerazioni or ora esposte ne deriva l'accoglimento del ricorso in esame, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio.