Incompleta dichiarazione sui sinistri verificatisi: all’assicurazione l’azione di annullamento

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente 3 condizioni

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente 3 condizioni a che la dichiarazione sia inesatta o reticente b che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave c che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. Con la pronuncia del 10 giugno 2015, numero 12086, il S.C. definisce e chiarisce i casi in cui la reticenza dell’assicurato ex articolo 1892 c.c. comporta l’annullamento del contratto, pur in presenza del regolare pagamento del premio. È quanto emerge dalla sentenza numero 12086/2015, depositata il 10 giugno. Il caso. Nel caso deciso con la sentenza in commento, l’assicurato contestava l’impugnazione e contestuale annullamento del contratto di assicurazione proposta dalla compagnia assicurativa che, alla richiesta di pagamento di un sinistro, aveva verificato che il proprio cliente aveva omesso di dichiarare due precedenti sinistri. Questi, in particolare, ha evidenziato, nei giudizi di merito, come i due sinistri pregressi fosse relativi a diverse imbarcazioni rispetto a quella danneggiata e, soprattutto, si erano realizzati con modalità difformi da quello per cui è causa. Tale tesi viene rigettata in primo e secondo grado e confermata in Cassazione, sul rilievo che, comunque, l’omessa dichiarazione di tali circostanze, valutata complessivamente, integra reticenza come descritta dall’articolo 1892 c.c. e, quindi, costituisce causa di annullamento del contratto. Reticenze, false dichiarazioni e annullamento del contratto. Ai sensi dell’articolo 1892 c.c., per la configurabilità della causa di annullamento del contratto di assicurazione, non è sufficiente, in sede di formazione del contratto, una dichiarazione inesatta o una reticenza dell’assicurato nella indicazione dei dati che lo riguardano, ma è necessario che l’inesattezza o la reticenza siano il frutto di colpa grave o dolo dell’assicurato e abbiano una incidenza nella rappresentazione del rischio da parte dell’assicuratore. Nel caso di specie, l’assicurato ha deliberatamente omesso di denunciare i due precedenti sinistri verificatosi negli anni precedenti alla stipula del contratto di assicurazione per cui è causa. Dichiarazioni inesatte quando l’annullamento del contratto? In particolare, secondo la giurisprudenza, a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, l’azione di annullamento del contratto di assicurazione è esperibile soltanto quando l’inesattezza o reticenza siano state rilevanti ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore e l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave l’onere di provare i presupposti dell’azione di annullamento incombe all’assicuratore. Reticenza dell’assicurato dolo o colpa come elemento soggettivo. L’elemento soggettivo per l’annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell’assicurato, previsto dall’articolo 1892, c.c., non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell’inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l’assicurato abbia consapevolezza della importanza dell’informazione. Decadenza dall’azione di annullamento per reticenza come e perché. L’articolo 1892 c.c , peraltro, impone all’assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento. Detto termine non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posta a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. Sintomi ambigui nessuna reticenza. Con specifico riferimento all’ipotesi di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, non integra dolosa reticenza o comportamento gravemente colposo il fatto che l’assicurato, al momento della stipula della polizza, non abbia dichiarato l’esistenza di quei sintomi, ancorché gli stessi, aggravatisi, attraverso successive indagini strumentali o di altra natura, risultino premonitori di una vera e propria malattia che, data la sua insidiosità, può esser accertata solo con specifico esame. Nessuna reticenza in assenza di una conoscenze specifica in campo medico. Peraltro, proprio relativamente alla fattispecie di contratto di assicurazione sulla vita, è pacifico l’orientamento per il quale dall’assicurato non può pretendersi una particolare conoscenza della più esatta terminologia clinico-diagnostica, soprattutto da parte di soggetti che, per cultura e professione, non sono in grado di conoscere determinate patologie. E’ onere dell’assicuratore, infatti, in caso di risposta vaga o generica dell’assicurato, chiedere ulteriori chiarimenti sulla natura dei disturbi, sia pure genericamente denunciati, anziché prestare la copertura assicurativa e riservarsi, in caso di sinistro, la possibilità di proporre eccezioni. Conoscenza della reticenza da parte dell’assicurazione dell’assicurazione o dei suoi agenti? La conoscenza da parte dell’impresa assicuratrice della reticenza dell’assicurato o dell’inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell’articolo 1391 c.c. peraltro non può escludersi che, anche in assenza del potere rappresentativo, possa verificarsi un trasferimento di conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato dall’incaricato alla compagnia di assicurazioni, sua mandante, ma, ai fini del recesso, è necessario che tale trasmissione di conoscenze sia concretamente provata dall’assicurato, anche mediante presunzioni.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 marzo – 10 giugno 2015, numero 12086 Presidente Russo – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Nel giugno 2003 V.R. conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice Underwriting Risk Service Ltd. e l'agente generale per l'Italia Yacht in Service sas, chiedendone la condanna - previa dichiarazione di illegittimità dell'impugnazione del contratto assicurativo operato dalla compagnia per reticenza dell'assicurato ex articolo 1892 cod.civ. - al pagamento dell'indennizzo di Euro 413.166,00 a lui spettante a seguito della perdita, in data 24 agosto 2002, di un'imbarcazione di sua proprietà, ed assicurata il 15 giugno 2002 presso la compagnia convenuta. Nella costituzione in giudizio delle società convenute, veniva emessa la sentenza numero 3910/07 con la quale l'adito tribunale di Genova rigettava le domande dell'attore, essendo emerso che quest'ultimo non aveva dichiarato - né in sede di stipula contrattuale né al momento di denunciare la perdita dell'imbarcazione - due precedenti sinistri da lui subiti nel 1998, e rilevanti nella determinazione del rischio assicurato. Interposto appello dal V. , interveniva la sentenza numero 833/11 con la quale la corte di appello di Genova confermava la prima decisione. Avverso questa sentenza viene dal V. proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste co controricorso la Certain Underwriters At Lloyd's già Underwriting Risk Service Ltd. nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dalla Yacht in Service sas. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 cpc. Motivi della decisione p.1. Con il primo motivo di ricorso il V. deduce violazione degli articoli 2697 e 1892 cod.civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione per non avere la corte di appello considerato che i precedenti sinistri da lui subiti e non dichiarati all'assicuratore - erano relativi ad una imbarcazione diversa da quella fatta oggetto della copertura assicurativa dedotta in giudizio - non integravano fatti materiali relativi al rischio assicurato ed alle categorie di danni indennizzabili, con conseguente ininfluenza negoziale della reticenza. Con il secondo motivo di ricorso il V. deduce violazione dell'articolo 2697 codice civile ed omessa o contraddittoria motivazione per avere la corte di appello posto a suo carico l'onere di provare la irrilevanza della reticenza sul contratto di assicurazione, là dove era invece onere dell'assicuratore, nella specie non assolto, dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dall'assicurato e la loro rilevanza contrattuale. Con il terzo motivo di ricorso il V. lamenta violazione dell'articolo 1892 codice civile e della clausola generale di buona fede, nonché omessa, errata e contraddittoria motivazione per avere la corte di appello ravvisato la sua colpa grave nella mancata dichiarazione dei precedenti sinistri, nonostante che tale stato soggettivo richiedesse altresì la prova della consapevolezza nell'assicurato della rilevanza ai fini del contratto dei fatti sottaciuti, e della loro inclusione tra i fatti materiali richiamati nei questionari sottopostigli dalla compagnia assicuratrice. Inoltre, a nulla rilevava - in assenza di tale prova - la circostanza che la reticenza in occasione della stipula contrattuale fosse poi stata reiterata al momento della denuncia del sinistro. p.2. Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria, in quanto tutti basati - nella prospettiva della violazione di legge e della carenza motivazionale, ex articolo 360, 1^ co. nnumero 3 e 5 cod.proc.civ. - sull'erronea affermazione del giudice di merito circa la sussistenza, nella specie, dei presupposti dell'annullamento del contratto di assicurazione ex articolo 18 92 cc, a seguito delle dichiarazioni reticenti rilasciate dal V. sull'esistenza di precedenti sinistri. Tali doglianze sono infondate. Sul piano della dedotta violazione normativa, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in materia Cass. numero 25582 del 30/11/2011 Cass. numero 16769 del 21/07/2006 Cass. numero 7245 del 29/03/2006 , secondo cui a. la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni 1 che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente 2 che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave 3 che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore b. l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore. La corte di appello - a conferma della prima decisione - ha rilevato condizione sub 1 che il V. non aveva dichiarato all'assicuratore, al momento della stipula, di aver subito nel 1998 due sinistri da lui pacificamente riportati, e giudicati di non lieve entità. Tale omessa dichiarazione rilevava quale vera e propria reticenza negoziale, posto che nel modulo di proposta contrattuale proposal form egli era stato espressamente richiesto dall'assicuratore di riferire se, negli ultimi cinque anni anteriori alla stipulazione, avesse subito sinistri o danni con imbarcazioni in suo possesso analoga richiesta gli era stata formalmente rivolta, con riguardo al decennio antecedente, anche nel modulo di denuncia del sinistro claim form . Procedendo nella verifica dei presupposti dell'articolo 1892 cit., il giudice di merito ha poi ritenuto la rilevanza condizione sub 3 di tale reticenza nella conclusione del contratto e, in particolare, nella determinazione del consenso dell'assicuratore non solo ai fini della valutazione del premio e 4 della franchigia, ma anche in ordine alla stessa opportunità o scelta della società assicuratrice di concludere o meno il contratto sent. pag. 7 . Tale convincimento di rilevanza negoziale è stato dalla corte di appello basato sulla tipologia dei sinistri non dichiarati ricostruiti documentalmente ed oralmente in relazione all'oggetto corpo e macchina della polizza in questione, la quale escludeva dalla copertura i soli danni derivati da mancata diligenza nella gestione dell'imbarcazione e nella tenuta delle sue condizioni di navigabilità. Va in proposito affermato che la riferibilità dei sinistri precedenti ad un'imbarcazione diversa omissis da quella andata perduta omissis non appare qui rilevante proprio sulla base della natura dell'informazione richiesta nel questionario, facente richiamo a qualsivoglia sinistro o danno subito da imbarcazioni precedentemente in possesso del proponente dunque, anche diverse da quella oggetto della proposta contrattuale . E ciò al fine di porre l'assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e “sinistrosità” dell'assicurato. Quanto all'elemento soggettivo della reticenza condizione sub 2 , il giudice di merito ha richiamato l'esito delle prove testimoniali, ravvisando la colpa grave del V. il quale, da un lato, poteva agevolmente rendersi conto, a fronte del tenore del questionario mirato in tal senso, della rilevanza dei precedenti sinistri sulla determinazione delle condizioni contrattuali della nuova polizza e sulla stessa opportunità per la compagnia assicuratrice di stipularla , ed aveva, dall'altro, tenuto un comportamento particolarmente negligente nell'aver omesso di segnalare la medesima circostanza, sempre a fronte di specifica richiesta della controparte contrattuale, anche in occasione della denuncia di sinistro. Fatto, quest'ultimo, che il giudice di merito ha discrezionalmente valutato non già nella sua incidenza causale sulla determinazione del contenuto contrattuale che il vincolo negoziale si era, a quel punto, già perfezionato risultando perciò insensibile alle modalità della denuncia successiva , bensì quale contegno successivo comunque rivelatore di un atteggiamento tanto radicato, quanto particolarmente superficiale e negligente, nel rappresentare all'assicuratore l'effettività di una situazione che doveva essere immediatamente percepita dall'assicurato come rilevante per la conclusione del contratto e la determinazione del suo contenuto. In ordine, più specificamente, all'elemento soggettivo della causa di annullamento del contratto per reticenza o dichiarazioni inesatte ex articolo 18 92 cit., va qui ribadito che - quanto al dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, sufficiente essendo la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente quanto alla colpa grave ipotesi di specie , occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni Cass. numero 3165 del 04/03/2003 . È vero che, in base al medesimo insegnamento, l'obbligo informativo in capo all'assicurato deve essere delimitato dall'assicuratore con riguardo agli elementi negozialmente rilevanti essendo questi tenuto ad indicare le circostanze che ha necessità di conoscere per valutare l'opportunità della stipula. E tuttavia, nel caso di specie l'oggetto dell'informativa era stato dall'assicuratore univocamente delimitato - nel menzionato questionario - proprio con riguardo ai precedenti sinistri o danni che il proponente avesse riportato, su imbarcazioni in suo possesso, nell'ultimo quinquennio. Sicché non può dirsi né che l'informativa richiesta fosse generica, confusa o tale da ingenerare dubbi di sorta nell'assicurato sulle circostanze che l'assicuratore chiedeva di apprendere né che essa fosse obiettivamente estranea, nel richiedere della sussistenza di precedenti sinistri analoghi a quelli che si andavano a coprire e comunque significativi della probabilità di rischio, all'oggetto della nuova polizza. Ed entrambi questi elementi apparivano a tal punto palesi e di immediata percezione, che l'omissione dichiarativa del V. non poteva che essere ascritta a colpa grave. La dedotta violazione normativa va poi esclusa anche sotto il profilo dell'articolo 2697 cod.civ., dal momento che - come reso evidente dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza qui impugnata - il giudice di merito non ha posto la prova delle condizioni di annullamento del contratto ex articolo 1892 cit. a carico dell'assicurato, invece che dell'assicuratore ma ha ritenuto comunque positivamente raggiunta quest'ultima prova. E ciò sulla base, vuoi di elementi obiettivi di causa documentalmente acquisiti o testimonialmente ricostruiti come l'effettiva sussistenza dei sinistri pregressi la loro tipologia ed entità , vuoi di considerazioni logiche circa la pregnante rilevanza contrattuale della pretermissione informativa di tali elementi posta in essere dal V. con colpa grave. Tutto ciò considerato, va al contempo escluso anche il lamentato vizio motivazionale. È principio consolidato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge . Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione ex multis, Cass. numero 8718 del 27/04/2005 . Si è inoltre stabilito Sez. U., numero 24148 del 25/10/2013 Cass. numero 12799 del 6/6/2014 che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento non già quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Ebbene, nel ragionamento logico-giuridico seguito dalla corte di appello non sono individuabili i vizi qui rilevanti trattandosi di ragionamento coerente e sufficientemente chiaro nel ricostruire la fattispecie concreta e nel ricondurla ad una determinata disciplina normativa. Il che risulta dirimente in una fattispecie nella quale i giudizio sulla rilevanza negoziale delle dichiarazioni inesatte, o sulla reticenza del contraente, costituisce tipico apprezzamento di fatto dunque sindacabile in questa sede soltanto nei su riportati limiti Cass. numero 25582 del 30/11/2011 Cass. numero 7245 del 29/03/2006, cit. . Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014 numero 55. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.