Il termine di 150 giorni per effettuare la notifica decorre dal momento in cui il Comune ha cognizione del mutamento di indirizzo, dopo l’esito negativo della prima notifica.
Il caso. Lascia il veicolo in sosta sulle strisce pedonali e si vede arrivare un verbale di contestazione di infrazione all’articolo 158 del codice della strada. Propone opposizione che, però, il Giudice di Pace respinge. Secondo la donna, la notifica dell’accertamento è nulla, per violazione dell’articolo 8 L. numero 890/1982, visto che è stata effettuata oltre il termine di 150 giorni. Destinatario sconosciuto. Il giudice decideva per il rigetto perché la prima notifica, fatta nei termini di legge, non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, ma che la seconda notifica è avvenuta tempestivamente, in quanto nei 150 giorni dal momento in cui l’Amministrazione ha potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo risultante dalla Banca dati della MCTC». Il termine decorre da quando il Comune ha cognizione del mutamento di indirizzo. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11182/2012 depositata il 4 luglio, ha avuto modo di precisare che la decorrenza del termine di 150 giorni coincide con quella dell’accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nome del proprietario e luogo di residenza nel Pubblico registro automobilistico PRA . In caso contrario, o l’interessato produce in giudizio di merito e non in Cassazione come è successo nella fattispecie il certificato storico di residenza, altrimenti il termine di legge decorre «non dal momento dell’accertamento della violazione, ma dal momento in cui il Comune ha cognizione del mutamento di indirizzo, dopo l’esito negativo della prima notifica». La firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa. Anche l’assenza della firma autografa del dirigente non determina alcuna nullità. Infatti – viene specificato in conclusione del dispositivo - «la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 aprile – 4 luglio 2012, numero 11182 Presidente Oddo – Relatore Proto Svolgimento del processo Con sentenza del 3/3/2005 il Giudice di Pace di Albano Laziale respingeva l'opposizione proposta da T.F. avverso il verbale di contestazione di infrazione all'articolo 158 CdS per sosta del suo veicolo sull'attraversamento pedonale. L'opposizione era stata proposta per far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento in conseguenza di notifica dell'accertamento effettuata oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento e per nullità della notifica per violazione dell'articolo 8 L. 890/1982, oltre che per errore di fatto nell'individuazione del veicolo censura che esula dall'oggetto dell'odierno ricorso all'udienza era inoltre eccepita la nullità del verbale per mancanza della firma del dirigente responsabile del procedimento. Il Giudice di Pace con sentenza del 3/3/2005 rigettava l'opposizione rilevando - che la prima notifica tentata nei termini di legge non era andata a buon per irreperibilità del destinatario all'indirizzo, ma che la seconda notifica era avvenuta tempestivamente in quanto nei 150 giorni dal momento in cui l'Amministrazione ha potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo risultante dalla Banca dati della MCTC ossia dalla data di infruttuosa notifica - che la mancanza della firma autografa del dirigente non determinava nullità, trattandosi di verbale redatto su modello meccanizzato. T.F. propone ricorso fondato su due motivi. L'intimato Comune di Pomezia non si è costituito. All'udienza del 28/11/2011 era disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al comune di Pomezia entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il ricorso in rinnovazione è stato notificato il 4/1/2012. Motivi della decisione Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 372 c.p.c. il deposito del certificato storico di residenza della ricorrente in quanto non risulta prodotto nel precedente grado del processo e non riguarda la nullità della sentenza il riferimento contenuto nell'articolo 372 c.p.c. alla nullità della sentenza concerne, infatti, solo le ipotesi di nullità per vizi propri dell'atto, per mancanza dei requisiti di sostanza e di forma v. Cass. S.U. numero 16402/2007 . 1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 D.Lgs. 285/1992 e degli articolo 8 e 9 L. 890/1992, nonché il vizio di motivazione. La ricorrente sostiene che la notifica del verbale di contravvenzione non si era perfezionata non essendo mai stata data notizia ad essa ricorrente dell'espletamento delle formalità di cui all'articolo 140 c.p.c., o, in caso di notifica a mezzo posta, mediante avviso del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, come prescritto dall'articolo 8 L. 890/1982 con lettera raccomandata, né era stato provveduto come invece prescritto dall'articolo 9 L. 890/1982 alla consegna del piego alla nuova residenza nel medesimo comune, risultante dal certificato di residenza storico. Pertanto, nel rigettare l'eccezione di estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione ex articolo 201 comma 5 CdS per il decorso del termine di 150 giorni dall'accertamento dell'infrazione, il giudice di Pace avrebbe violato le suddette disposizioni senza neppure motivare in merito alle sollevate contestazioni. 1.1. L'infrazione al codice della strada era stata accertata in data 4/10/2002 e il primo tentativo di notifica del 21/12/2002 non era andato a buon fine in quanto il destinatario era risultato sconosciuto all'indirizzo, mentre era andata a buon fine la seconda notifica del 10/4/2003, tanto che, proprio a seguito di questa seconda notifica, l'odierna ricorrente aveva proposto opposizione. Il Giudice di Pace ha rilevato - che la seconda notifica era andata a buon fine lo stesso ricorrente nel ricorso al giudice di Pace riconosce che la seconda notifica gli è pervenuta, come del resto risulta dalla firma per ricevuta del destinatario - che la notifica era tempestiva con riferimento al momento in cui il Comune aveva avuto cognizione del mutamento dell'indirizzo del contravventore risultante dai pubblici registri. Pertanto il giudice di pace non ha omesso di motivare, ma ha rilevato che il termine non era decorso dalla seconda notifica e che non poteva decorrere dalla data dell'accertamento perché il destinatario era risultato sconosciuto all'indirizzo risultante dalla banca dati della M.C.T.C Non sussiste, quindi, la nullità della seconda notifica, mentre il mancato perfezionamento della prima notifica non è rilevante per le ragioni che seguono. Come questa Corte ha già affermato con orientamento qui condiviso, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 201 del codice della strada, come modificato dall'articolo 4 del d.l. numero 151 del 2003 convertito nella legge numero 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico PRA , oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'articolo 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza Cass. 22/10/2009 numero 22400 . Questa Corte a S.U. Cass. S.U. 9/12/2010 numero 24851 ha ulteriormente precisato che il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. Nella fattispecie, nel giudizio di merito non era stato prodotto il certificato storico di residenza della ricorrente che inammissibilmente v. supra la ricorrente ha richiesto di produrre solo in questo giudizio di legittimità. Pertanto il Giudice di Pace, che aveva a sua disposizione una notifica con la dicitura sconosciuto all'indirizzo e una successiva notifica regolarmente effettuata, ha ritenuto che il termine di legge dovesse decorrere non dal momento dell'accertamento della violazione, ma dal momento in cui il Comune aveva avuto cognizione del mutamento di indirizzo, dopo l'esito negativo della prima notifica. Il motivo di ricorso non attinge neppure la ratio decidendi della sentenza impugnata che si fonda, come detto, non già sulla validità della prima notifica, ma sulla affermazione della validità della seconda e sull'affermazione che il termine di notifica non poteva che decorrere dal momento in cui il Comune, con il primo tentativo di notifica aveva potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo risultante dalla banca dati della M.C.T.C. sotto l'evidenziato profilo, il motivo si appalesa altresì inammissibile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 L. 241/1990 e il vizio di motivazione. La ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe frainteso il contenuto della censura secondo la quale non si contestava la mancata apposizione della firma autografa sul verbale di accertamento, ma la mancata indicazione del responsabile del procedimento. 2.1 Il motivo è infondato. In base al disposto degli articolo 383 reg. esec. CdS, comma 4 e articolo 385 commi 3 e 4 e del DLGS 12/2/1993 numero 39 articolo 3 comma 2 nella redazione degli atti amministrativi con sistema meccanizzato o di elaborazione dati la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile e quindi, nella specie, del verbalizzante, che si deve ritenere coincidente con il responsabile del procedimento. Questa Corte sin dagli anni 90 ha ripetutamente affermato la validità del verbale redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati se riporta le stesse indicazioni contenute nel modello come predisposto in facsimile nell'allegato titolo VI tale modello segna lo spazio conclusivo destinato alle sottoscrizioni, oltre che del trasgressore e dell' eventuale obbligato in solido , degli accertatoli Cass. numero 2341/1998 Cass. numero 1923/1999 . In particolare, più recentemente si è ribadito che la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto il quale, in materia di sanzioni amministrative è il verbalizzante Cass. 21918/2006 . Nel caso concreto il nominativo del verbalizzante, da intendersi come responsabile del procedimento, è specificamente indicato con nome e cognome, mancando solo l'indicazione del nominativo del dirigente, non prevista a pena di nullità dell'atto. Inoltre, come questa Corte ha già affermato, la norma della L. numero 241 del 1990, risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate dalla L. numero 689 del 1981, articolo 14, con la conseguenza che l'eventuale omissione delle indicazioni prescritte non potrebbe comunque determinare la nullità della contestazione Cass. 11/1/2006 numero 389 Cass. 28/9/2006 numero 21058 . 3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza condanna del ricorrente alle spese in considerazione della mancata costituzione dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.