Ai fini della configurazione del reato di sostituzione di persona è sufficiente l’induzione in errore della persona offesa.
La fattispecie. Attribuendosi falsamente la qualità di avvocato invia una missiva ad un uomo, invitandolo a versare sul suo conto corrente una somma pari a 577,50 euro asseritamente dovuta al proprio assistito. Al posto dei soldi, però, il falso avvocato si ritrova una condanna, confermata anche in secondo grado, a 5 mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona articolo 494c.p. . La vittima è stata effettivamente indotta in errore? Nel ricorso per cassazione presentato dall’imputato si deduce violazione di legge nell’affermazione di responsabilità per un fatto privo del requisito dell’effettiva induzione in errore della persona offesa, la quale aveva dichiarato di aver nutrito dubbi sull’identità e la qualifica dell’autore della missiva. Si è configurata la sostituzione di persona. Il ricorso, però, è infondato. La Cassazione sent. numero 25290/2012 depositata il 26 giugno , infatti, precisa che non vi è dubbio che l’induzione in errore della persona offesa sia elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, «la cui effettiva ricorrenza è pertanto necessaria per la consumazione del reato stesso» Cass. numero 35091/2010 . Nella motivazione dei giudici di merito, sul punto, non si riscontra alcun vizio, pertanto il ricorso viene rigettato, con la relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 maggio – 26 giugno 2012, numero 25290 Presidente Fumo – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Catania del 13/06/2008 con la quale M.E. veniva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione per il reato di cui all'articolo 494 cod. penumero , commesso in omissis attribuendosi falsamente la qualità di avvocato in una missiva inviata a E.B. , con la quale invitava quest'ultimo a versare su un conto corrente intestato allo stesso M. la somma di Euro 577,50 asseritamente dovuta al proprio assistito B.S 2. L'imputato ricorrente deduce 2.1. violazione di legge nell'affermazione di responsabilità dell'imputato per un fatto privo del requisito dell'effettiva induzione in errore della persona offesa, la quale dichiarava di aver nutrito dubbi sull'identità e la qualifica dell'autore della missiva 2.2. omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato è infondato. Non vi è dubbio che l'induzione in errore della persona offesa sia elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, la cui effettiva ricorrenza è pertanto necessaria per la consumazione del reato stesso Sez. 5, numero 35091 del 22/04/2010, Adegoke, Rv.248397 . Tuttavia, nel richiamare la conforme decisione di primo grado, la sentenza impugnata ne faceva propria la ricostruzione dei fatti per la quale l'E. riferiva di essersi insospettito sulla fondatezza della richiesta dell'imputato, ma non di aver nutrito dubbi sulla qualifica di avvocato dello stesso elemento, questo, specificamente oggetto dell'induzione in errore rilevante per la configurabilità del reato contestato. La sussistenza di tale requisito era pertanto affermata dai giudici di merito con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede. 2. Anche il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena è infondato. Il punto era infatti trattato nella sentenza impugnata individuando quali fattori ostativi ai benefici richiesti le modalità del fatto, descritte quali sostanzialmente attuative di un'operazione truffaldina, ed i precedenti penali dell'imputato motivazione, questa, congrua anche per la decisione sull'istanza di sostituzione della pena, fondata sui criteri previsti dall'articolo 133 cod. penumero , dei quali il giudice può nella sua discrezionalità valutare quelli ritenuti in concreto decisivi Sez. 5, numero 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv.249717 , quali quelli relativi alla personalità dell'imputato Sez. 2, numero 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv.247853 . Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.