La forma scritta del contratto di agenzia deve ritenersi prescritta ad probationem e tale forma ricomprende anche la stipula dell’eventuale patto di prova. Pertanto, in mancanza di forma scritta del contratto di agenzia e del patto di prova, l’onere della prova sulla esistenza e validità del patto grava sul datore di lavoro interessato a farlo valere. Il mancato assolvimento di tale onere farà sì che il rapporto di agenzia si consideri validamente instaurato in via definitiva fin dall’inizio.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 11405, pubblicata il 13 maggio 2013. Il caso domanda dell’agente di riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso e di cessazione rapporto di agenzia. Un agente promotore finanziario agiva in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto, a seguito di recesso anticipato dal rapporto di agenzia adottato ad nutum dalla banca preponente. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo unicamente differenze di compenso, ritenendo non dovuta l’indennità di preavviso, per la sussistenza del patto di prova. Proponeva appello principale la banca e incidentale l’agente e la Corte d’Appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo non provato il patto di prova e dunque non opponibile all’agente. Ricorreva così in Cassazione la banca, per la riforma della sentenza della Corte di merito. La forma del contratto di agenzia La Corte d’Appello ha ritenuto non provata la valida apposizione del patto di prova al contratto di agenzia intercorso tra le parti. A tal proposito la Suprema Corte svolge un’analisi comparativa tra il patto di prova nel contratto di lavoro subordinato e quello nel contratto di agenzia. Nel primo, a mente dell’articolo 2096 del codice civile, il patto di prova deve risultare da atto scritto dunque è richiesta la forma scritta ad substantiam e la mancanza di tale requisito essenziale comporta la nullità assoluta del patto di prova, senza alcuna possibilità di equipollenti o di sanatoria. Nel contratto di agenzia non si rinviene tale requisito formale rigoroso. La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1824/2013 ha precisato che nel contratto di agenzia la forma scritta deve ritenersi prescritta ad probationem, non essendovi prescrizione di forma imposta dal legislatore ciò deve intendersi esteso a tutte le clausole contrattuale, compreso l’eventuale patto di prova contenuto nel contratto di agenzia. spetta al preponente, datore di lavoro, dare la prova dell’esistenza del patto di prova. Di conseguenza, ove il preponente intenda recedere dal rapporto di agenzia in essere, adducendo la sussistenza del patto di prova, sarà suo onere dare la piena prova di quanto addotto. In particolare, affermano i giudici di legittimità, nel caso di specie, secondo la prospettazione delle parti, il contratto di agenzia con clausola di prova viene a costituire una fattispecie negoziale unitaria, con sottoscrizione contestuale di tutte le clausole da parte dell’agente. Ne consegue che il consenso delle parti deve formarsi fin dall’inizio del rapporto e deve estendersi a tutte le clausole contrattuali. Mancando la prova della sottoscrizione da parte dell’agente della clausola di prova prima dell’inizio della prestazione, era onere del preponente, che invocava il patto, dare la prova dello stesso. Onere che non è stato assolto in giudizio. Di conseguenza, a motivo del recesso ad nutum adottato, spetterà l’indennità di mancato preavviso. Il recesso anticipato fa considerare avverata una condizione sospensiva. Altro aspetto interessante riguarda l’avverarsi di una condizione sospensiva in merito al permanere degli investimenti raccolti, con conseguente spettanza di bonus provvisionale da ciò derivante. La Corte d’Appello aveva ritenuto spettare il bonus, in quanto, a motivo del recesso anticipato adottato dalla banca, era divenuto impossibile il realizzarsi della clausola contrattuale relativa al periodo di permanenza degli investimenti raccolti periodo scadente successivamente all’interruzione del rapporto . La Suprema Corte osserva che tale condizione era apposta a favore della parte che era receduta dal rapporto. Per il disposto di cui all’articolo 1359 c.c., si doveva considerare avverata, in quanto era la banca che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione. Dai dati di causa, era emerso che il budget di investimenti raccolti per conseguire il bonus era stato ampiamente raggiunto nei termini pattuiti. La clausola di permanenza degli investimenti non aveva potuto essere verificata in ragione del recesso del preponente, nel cui interesse era stata posta. Correttamente la Corte di merito, in applicazione dell’articolo 1359 c.c., aveva ritenuto per avverata la condizione e dunque dovuto il bonus di risultato conseguente. E la motivazione resa era esente da vizi logici sindacabili in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 febbraio - 13 maggio 2013, numero 11405 Presidente Amoroso – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza numero 51 del 7 aprile 2009, rigettava l'impugnazione principale proposta, in ordine alla sentenza numero 1059/07 del Tribunale di Bergamo, dalla Banca Fideuram spa nei confronti di L.T. e, in accoglimento dell'appello incidentale di quest'ultimo, condannava la Banca appellante a corrispondere all'appellato la somma di Euro 51.255,32 per indennità di mancato preavviso, ed Euro 1.793,94 per indennità di cessazione del rapporto. Condannava l'appellante alla rifusione delle spese di ambo i gradi di giudizio. 2. Il L. aveva proposto opposizione, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, avverso il decreto ingiuntivo numero 209 del 2002 emesso, su richiesta della Banca Fideuram spa, per anticipi provvisionali corrisposti in eccesso, per la somma di Euro 24.528,26, oltre accessori e spese. Il L. non aveva contestato il credito, ma aveva dedotto di essere a sua volta creditore di somme maggiori di quelle dell'ingiunzione. Affermava, in proposito, di avere instaurato un rapporto di agenzia quale promotore finanziario della Banca senza aver stipulato il patto di prova, in forza del quale la Banca era receduta ad nutum in data 16 luglio 2001, e perciò chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di fine rapporto agenziale secondo l'AEC per gli agenti monomandatari delle aziende commerciali, nonché le differenze provvisionali arretrate, da compensare con i maggiori acconti provvisionali percepiti. 3. Il Tribunale respingeva la domanda relativa al licenziamento illegittimo, ritenendo il patto di prova validamente apposto, ma accoglieva la domanda per differenze retributive e quindi, revocato il decreto ingiuntivo e attuata la compensazione impropria delle rispettive ragioni di debito e credito, condannava la Banca Fideuram spa a corrispondere al lavoratore la differenza in suo favore, oltre interessi e rivalutazione, essendo il suo credito per tale voce risultato pari ad Euro 30.571,14, a fronte della somma ingiunta. 4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la Banca Fideuram spa, prospettando undici motivi di ricorso. 5. Resiste con controricorso il L. . 6. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. In ragione della molteplicità dei motivi di ricorso, che attengono alle diverse statuizioni assunte dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza in esame, è opportuno, in via preliminare, ricapitolare, in sintesi, i punti decisori della sentenza stessa. La Corte d'Appello ha ritenuto 1 che la domanda del L. relativa alle differenze provvigionali relative all'applicazione delle maggiorazioni previste per il c.d. bonus masse, non era tardiva. 2 che si erano verificati i presupposti di fatto per l'applicazione del suddetto bonus 3 che l'operato del CTU nel calcolo della raccolta era esente da censure 4 che il patto di prova, in ragione del quale la Banca era receduta, non poteva essere validamente opposto al L. 5 che andava riconosciuta l'indennità di preavviso. 2. Tanto premesso può passarsi all'esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 414 e 416 cpc, anche alla luce dell'articolo 112 cpc. Erroneamente, la Corte d'Appello rigettava il motivo di impugnazione relativo alla tardività della domanda riguardante le differenze provvigionali discendenti dall'applicazione della maggiorazione prevista per il c.d. bonus masse. Ciò in quanto, ad avviso di essa ricorrente, andava distinto il compenso che l'agente percepisce a fronte del procacciamento di affari per il preponente – provvigioni - e il c.d. bonus masse e cioè un istituto disciplinato da fonte contrattuale diversa rispetto al contratto di agenzia. 4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in uno al quesito di diritto, veniva dedotta la nullità della sentenza o del procedimento, ex articolo 360, numero 4, cpc, per avere la Corte d'Appello pronunciato su una domanda non ritualmente proposta. La Corte d'Appello, nel rigettare il motivo d'impugnazione relativo alla tardività della domanda per il c.d. bonus masse, pronunciava su una domanda mai ritualmente proposta. 5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto con il previsto quesito di diritto, è stata illustrata la censura di carenza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla formulazione, o meno, di una domanda giudiziale, da parte del sig. L. , in ordine al c.d. bonus masse. Deduce la ricorrente come non potevano essere condivise le motivazioni poste dalla Corte d'Appello alla base del rigetto del motivo d'impugnazione relativo alla tardività della domanda relativa al c.d. bonus masse. Il giudice di secondo grado affermava che la suddetta domanda consisteva in quella formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto l'applicazione dell'aumento provvisionale dell'1% conseguente al raggiungimento di un certo budget di raccolta pattuito con lettera del 16 maggio 2001 che era appunto quello che la datrice di lavoro chiamava bonus masse, e che argomenti in proposito risultavano dalla comparsa di costituzione ove la Banca aveva preso posizione su tutti gli aspetti relativi all'applicabilità del bonus. Tali argomentazioni non considerato il tenore delle conclusioni del ricorso in opposizione e attribuiva rilievo alla circostanza che la Banca avesse argomentato anche sulla questione del ed bonus masse con la memoria di comparsa, mentre la domanda giudiziale deve essere interpretata solo in relazione al contenuto della stessa e non delle argomentazioni di controparte. 5.1. I primi tre motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, vertendo tutti sulla asserita tardività della domanda relativa al ed bonus masse. I motivi non sono fondati e devono essere rigettati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare cfr., Cass., numero 13945 del 2012 il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Nel compiere tale operazione ermeneutica il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale Cass., numero 23794 del 2011, numero 19630 del 2011 . L'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, ed è con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite ed andati a buon fine Cass., numero 18686 del 2008 . Nella specie, oltre le provvigioni, quale obbligazione tipica del contratto di agenzia, le parti avevano stabilito il riconoscimento all'agente di un ulteriore importo convenzionale, c.d. bonus masse, da applicare alla raccolta netta realizzata dal L. fino al 31 dicembre 2012, prevedendone le relative modalità applicative. Correttamente e con congrua motivazione la Corte d'Appello, proprio tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, ha ritenuto tempestiva la domanda relativa alle differenze provvisionali relative all'applicazione della maggiorazione prevista per il c.d. bonus masse, in quanto, come peraltro ricordato dalla ricorrente nella censura, con il ricorso veniva invocata l'applicazione dell'aumento provvisionale dell'1% conseguente al raggiungimento di un certo budget di raccolta pattuito con lettera del 16 maggio 2001, circostanza che riconosce la stessa Banca nel presente ricorso pag. 8 , laddove richiama quanto chiesto dal L. nel ricorso, come già prospettato in appello. Tale qualificazione della domanda è stata operata dal giudice di merito secondo i principi sopra richiamati, senza confondere le provvigioni e l'incentivo previsto, ma mettendo in evidenza, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza sopra richiamata, la evidente e necessaria connessione tra le obbligazioni tipiche del contratto di agenzia e le ulteriori obbligazioni convenute tra le parti, quale quella di specie, entrambe aventi come presupposto l'adempimento dell'obbligazione dell'agente. Il riferimento alla intervenuta difesa nel merito da parte della Banca, costituisce un mero dato di riscontro, che tuttavia resta esterno rispetto al processo ermeneutico correttamente effettuato e alla ratio decidendi. Va, altresì, osservato che come questa Corte ha più volte affermato ex multis, Cass., numero 6288 del 2011 , il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 6. Con il quarto motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1359 cc, anche in relazione agli articolo 1175 e 1375 cc. Il motivo d'impugnazione verte sulla statuizione della Corte d'Appello che ha affermato che poiché il recesso della Banca preponente aveva impedito il realizzarsi della clausola relativa al periodo di permanenza degli investimenti raccolti 31 dicembre 2002 per l'attribuzione del bonus masse, la condizione, apposta a favore della parte che era receduta, ex articolo 1359 cc, si doveva considerare realizzata, a fronte dell'incontestabile dato CTU relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta largamente ed in periodo ben precedente al termine. Il bonus andava, quindi, riconosciuto. Diversamente, la possibilità di sciogliersi da ogni obbligo relativo al premio recedendo prima dal termine apposto per la verifica, pur a fronte di una raccolta di investimenti che già aveva raggiunto gli obiettivi prefissati, avrebbe contrastato con i principi di buona fede e correttezza. Tenuto conto del testo contrattuale disciplinate il c.d. bonus masse, e del motivo di appello, osserva la ricorrente che nella fattispecie in esame non poteva trovare applicazione l'articolo 1359 cc vertendosi in ipotesi di condizione potestativa semplice. Né, potevano essere richiamate le clausole di lealtà, buona fede e correttezza che costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità solo un criterio di verifica dell'esatto adempimento di obbligazioni esistenti e non fonte di nuove obbligazioni. 7. Con il quinto motivo di ricorso, proposto in uno al quesito di diritto, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1362 cc, anche in relazione all'articolo 1372 cc. La statuizione della Corte d'Appello già oggetto della censura proposta con il quarto motivo di ricorso appare viziata, altresì, per violazione e falsa applicazione delle suddette disposizioni del codice civile. In ragione dell'accordo contrattuale sul c.d. bonus masse, la Corte d'Appello nel negare rilevanza alla circostanza che il rapporto fosse cessato, violava la regola dell'ermeneutica contrattuale che impone di assegnare primario rilievo alla lettera del contratto. Né tale violazione poteva essere esclusa dall'aver la Corte d'Appello tenuto conto della minore durata del contrato nella quantificazione del bonus. 7.1. I motivi quarto e quinto devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati. Ai sensi dell'articolo 1359 cod. civ., la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, introducendo una fictio di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto contro interessato Cass., numero 5492 del 2010 . Correttamente, la Corte d'Appello ha applicato la suddetta disposizione, in quanto, nella specie, la clausola relativa al permanere degli investimenti raccolti, posta nell'interesse del preponente, non aveva potuto essere verificata in ragione del recesso del preponente stesso prima della data indicata e quando, comunque gli obiettivi di raccolta erano stati già raggiunti la Corte d'Appello richiama gli accertamenti del CTU . 8. Con il sesto motivo di ricorso, e il relativo quesito di diritto, è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 2697 cc, anche in relazione all'articolo 95 del reg. CONSOB numero 11522/98. Tale censura attiene alla statuizione relativa al motivo d'impugnazione sul calcolo della raccolta. La ricorrente assume, in proposito, che le argomentazioni del giudice di appello, apparentemente imperniate su una ricostruzione analitica e puntuale degli elementi di prova acquisiti nel giudizio, si espongono alla censura di violazione o falsa applicazione della norma sul riparto dell'onere della prova. Ed infatti, non trattandosi di crediti provvisionali, doveva trovare applicazione quanto sancito da Cass., numero 5467 del 2000 con riguardo al contratto di agenzia, considerato che, il promotore finanziario, in base all'articolo 95 del regolamento CONSOB 11522/98 è tenuto a conservare per cinque anni i contratti promossi per suo tramite. Anche in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 del 18 dicembre 1986 sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall'articolo 1748 cod. civ., nel testo di cui al d.lgs. 15 febbraio 1999 numero 65 - di maggior tutela del diritto dell'agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l'onere probatorio - l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi. 9. Con il settimo motivo di ricorso è prospettata carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella prova, da parte della ricorrente in opposizione in primo grado, del raggiungimento della massa di raccolta totale netta necessaria ai fini dell'erogazione del correlativo bonus masse. In ragione di quanto prospettato in appello da pag. 44 a pag 62 del ricorso sono riportate le deduzioni svolte in appello , la motivazione della sentenza si presentava carente e contraddittoria in quanto non teneva conto, ai fini di valutare l'idoneità delle acquisizioni probatorie di causa, dei dati risultanti dalle deposizioni trascritte nella difesa in appello, nel rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso, e che attestano ben di più che qualche mera incertezza dei testi sull'entità dei loro investimenti, in ipotesi giustificabile per il tempo trascorso non teneva conto della contestazione di conformità delle copie prodotte dalla ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo agli originali, che la Banca aveva prontamente sollevato ex articolo 2719 c.c. la Corte d'Appello, recependo integralmente la motivazione, e le conclusioni, del c.t.u., non teneva conto delle specifiche e circostanziate censure sollevate dalla Banca alla medesima, che del pari si sono in precedenza trascritte nel rispetto del requisito di autosufficienza e se è vero che il giudice del merito può fondare la propria motivazione anche richiamando in pieno le conclusioni della c.t.u., cui aderisca, è anche vero che, a fronte di deduzioni critiche della parte interessata specifiche e circostanziate, è onere del giudice motivare sulle ragioni per le quali le stesse non possono essere recepite. 9.1. I suddetti motivi sesto e settimo devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati. In primo luogo va osservato che la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato , ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti Cass., numero 10821 del 2011 . A tale principio, nel momento in cui andava determinata la consistenza degli affari conclusi, si è attenuta la Corte d'Appello. Quest'ultima non ha invertito l'onere della prova, ma a fronte della produzione di documentazione probatoria da parte del L. tabulati contenuti nel computer aziendale del L. , computer di cui ogni promotore viene dotato all'inizio della prestazione che ha ritenuto, con congrua motivazione, rappresentativa dei dati reali della clientela, in quanto si trattava di annotazioni inserite da persona che, credendo di rimanere a lungo nell'incarico, aveva l'interesse a tenere, per sua necessità, esattamente in ordine i dati che poi trasmetteva alla preponente, ha ritenuto che spettava alla Banca Fideuram spa produrre l'esatto ammontare degli affari conclusi dimostrando il mancato raggiungimento del budget stabilito. L'esame a confronto degli elenchi prodotti dal L. e di quelli prodotti dalla Banca presentava invece minime discrasie in quanto i due nominativi di due signore mancanti nei primi venivano indicati insieme ai rispettivi mariti avendo agito su uno stesso conto , che rafforzavano, invece di smentire, la veridicità della documentazione del L. , così come quanto riferito dai testi. Quanto alla CTU, premesso che la consulenza tecnica di ufficio, non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, ed è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito Cass., numero 6155 del 2009 , la Corte d'Appello ne ha valutato con articolata motivazione l'esito, tenendo conto delle censure mosse all'operato del CTU stesso. In secondo luogo occorre rilevare che il vizio di motivazione, che è stato articolato nel riprodurre tout court le ampie difese in appello, riservando sintetiche considerazioni al vaglio della sentenza, traduce il principio di autosufficienza del ricorso in una richiesta di riesame nel merito della vicenda che non può trovare ingresso in sede di giudizio di legittimità. Ed infarti, le censure svolte si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle emergenze istruttorie. Un siffatto riesame,come si è già sopra accennato, non è tuttavia consentito in questa sede di legittimità, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, il che appunto esclude la fondatezza delle doglianze svolte anche sotto il profilo del preteso vizio di motivazione. 10. Con l'ottavo motivo di impugnazione, in uno al prescritto quesito di diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2096 cc, anche in relazione all'articolo 14 delle preleggi al cc, all'articolo 1325 numero 4 e agli articolo 1742 e ssg. cc. La suddetta censura attiene alla statuizione della sentenza d'appello relativa all'appello incidentale. Ad avviso della ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe errato nell'applicare l'articolo 2096 cc, che è una disposizione dettata in materia di lavoro subordinato, di carattere eccezionale, in quanto pone un requisito di forma derogatorio rispetto a quanto previsto dall'articolo 1325, numero 4 cc. Tale disposizione, quindi, non può avere applicazione analogica nella materia del rapporto d'agenzia. Erroneamente, quindi, la Corte d'Appello ha ritenuto che la mancanza di sottoscrizione del patto di prova determinava la nullità dello stesso e l'illegittimità del recesso della Banca. 11. Con il nono motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è prospettata violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cc. La motivazione della statuizione della Corte d'Appello circa la mancanza di sottoscrizione del patto di prova ha erroneamente applicato la regola sul riparto dell'onere della prova, tenuto conto che in ragione delle confutazioni di essa Banca, non poteva considerare dimostrato l'assunto del L. di avere stipulato contestualmente alla costituzione del rapporto, di un contratto d'agenzia incompleto, in assenza di una specifica prova in tal senso. 12. Con il decimo motivo di ricorso è dedotta carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla esistenza nel contratto di agenzia sottoscritto dalle parti all'inizio del rapporto della pattuizione per iscritto del patto di prova. La Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare la circostanza che il contratto di agenzia stipulato tra le parti recava in effetti il patto di prova, come si desumeva dallo stesso prodotto agli atti. 12.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati. La Corte d'Appello richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la forma scritta necessaria, a norma dell'articolo 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam , e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore cfr., Cass., numero 21578 del 2010 . Occorre, in proposito, rilevare la non assimibilità del contratto di agenzia con il rapporto di lavoro subordinato. L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'articolo 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta Cass., numero 9696 del 2009 . Come recentemente ricordato da questa Corte Cass., numero 1824 del 2013 , la sentenza numero 4167/1996, afferma che la forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem - atteso che la prescrizione della forma ad substantiam è riservata esclusivamente al legislatore - con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento e di quella per presunzioni. Tale principio, tuttavia, non vale ad inficiare la correttezza della statuizione assunta dalla Corte d'Appello, di cui deve essere corretta la motivazione ai sensi dell'articolo 384 cpc. Ed infatti, il contratto di agenzia con clausola di prova, anche tenuto conto, nella specie, della prospettazione delle parti nella specie vi è riferimento ad un unico atto negoziale, vertendo la controversia sulla sottoscrizione contestuale di tutte le clausole nello stesso contenute da parte dell'agente , viene a costituire una fattispecie negoziale unitaria, che deve essere stipulata definendo sin dall'inizio quale sia lo specifico complessivo assetto di interessi perseguito dalle parti. Ne consegue che sulla previsione di un periodo prova, deve formarsi sin dall'inizio il consenso tra le parti, circostanza sulla quale è mancata la prova nella fattispecie in esame. Ed infatti, la Corte d'Appello, con congrua e articolata motivazione, che, in quanto tale, si sottrae al vaglio di legittimità, rilevava la mancanza della prova della sottoscrizione della clausola, da parte del L. , prima dell'inizio della prestazione. Attesa l'allegazione del L. di aver sottoscritto solo uno stralcio del contratto che non conteneva il patto, era onere della datrice di lavoro provare che la sottoscrizione aveva riguardato anche detta clausola, producendo, come afferma la Corte d'Appello, il documento ritrasmesso via fax che comprendeva anche tale parte e sostenendo quindi qualche alterazione del documento da parte dell'ex promotore, non potendo assumere rilievo quanto dichiarato da alcuni testi che era prassi stipulare i nuovi contratti per promotori con il patto di prova e che, normalmente, lo stralcio che veniva sottoposto al lavoratore riguardava poche pagine ma comprendeva tutta la parte normativa, dal momento che era certo che il contratto integrale veniva sottoscritto successivamente all'inizio della prestazione. 13. Con l'undicesimo motivo di ricorso è prospettata carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo tra le parti costituito dalla esistenza o meno di una contestazione, ad opera della Banca sulla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso operata dal L. . Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto non contestata nel suo ammontare l'indennità di preavviso, dal momento che tale contestazione era intervenuta nell'atto di costituzione a seguito del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo. 13.1. Il motivo è inammissibile e deve essere rigettato. Ed infatti, da un lato, la ratio decidendi della statuizione va individuata nella attribuzione dell'indennità di preavviso come prevista dal contratto, non contestata nell'ammontare, quantificata in Euro 51.255,32, dall'altro la censura si sostanzia genericamente nella riproduzione del motivo di appello afferente ai criteri di liquidazione dell'indennità, senza la mediazione di una critica attualizzata alla sentenza impugnata che fa precipuo riferimento a quanto previsto nel contratto. 14. Il ricorso deve essere rigettato. 15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro quattromila per compenso professionale, oltre Euro cinquanta per esborsi ed accessori.