Agisce in nome e nell’interesse di un’altra società: ma senza averne nemmeno una quota!

Una s.a. agisce in giudizio in proprio ed in nome e nell’interesse di una s.r.l., perché ne venga accertata la proprietà di un complesso immobiliare. Tante le domande, tante le parti intimate, tante le questioni ma non ha nemmeno una quota della società per cui agisce, tutti sforzi inutili.

Con la sentenza numero 10596, depositata il 7 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. Il caso. Tribunale e Corte d’Appello respingono la domanda di una s.a, la quale chiedeva che tre s.r.l. ed una s.p.a. rilasciassero un complesso immobiliare di cui era proprietaria un’altra s.r.l., in nome e nell’interesse della quale agiva, avendone il controllo. In Cassazione è irrilevante il fallimento. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere, rileva anzitutto che l’intervenuto fallimento della ricorrente non inficia in alcun modo la prosecuzione del giudizio giunto in sede di legittimità. Procura alle liti e ricorso per cassazione. Gli Ermellini rigettano poi il ricorso incidentale, secondo cui il procuratore speciale alle liti della s.a. ricorrente non avrebbe potuto presentare ricorso, poiché mancava la specificazione della sua posizione societaria il potere di rappresentanza processuale con la correlativa facoltà di nomina dei difensore può essere conferito solo a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale. I giudici di legittimità rilevano la rappresentanza anche sostanziale di tale soggetto, poiché gli sono stata attribuite facoltà di scelta per la migliore soluzione delle questioni pendenti prima dell’instaurazione del giudizio. Inammissibili tutti i motivi di ricorso. Il ricorso principale verte prevalentemente sul mancato riconoscimento di parte necessaria nel procedimento delle varie società coinvolte. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili tutti i motivi poiché già il giudice di appello aveva rilevato «che le quote di controllo della s.r.l. non erano più in possesso dell’appellante». La società attrice non aveva nessuna quota della società per cui agiva. La cessione di tali quote è avvenuta quasi due anni prima l’atto di citazione. Tale circostanza, espressamente dedotta da una delle società contro ricorrenti, non è stata in alcun modo contestata. Pertanto, la società ricorrente, non avendo più alcuna titolarità su tali quote, non avrebbe potuto agire in giudizio per conto della società di cui aveva ceduto per intero la partecipazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 febbraio – 7 maggio 2013, numero 10596 Presidente Oddo – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con sentenza del 19-12-2003 il Tribunale di Rieti - Sezione di Poggio Mirteto rigettava la domanda dalla Charter Luxembourg s.a. - che agiva in proprio ed asseritamente anche in nome e nell'interesse della società ELON s.r.l. - con la quale si chiedeva di accertare il diritto di proprietà di quest'ultima società sul complesso immobiliare sito nel Comune di Fiano Romano con ingresso dalla via Tiberina al km. 19,300 e, in conseguenza di ciò, di statuire che la GEI s.p.a., La Verde Umbria s.r.l., la Chipstock s.r.l. e la FLP s.r.l. non avevano diritto alcuno su tale complesso immobiliare con condanna all'immediato rilascio di tutti i beni nella piena disponibilità della rivendicante. Il Tribunale adito rigettava anche le domande riconvenzionali proposte dalle convenute di risarcimento danni in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria assunta dalla Charter Luxembourg s.a. e di condanna per lite temeraria e per le espressioni offensive utilizzate. Nell'ambito del procedimento di primo grado erano intervenute la s.p.a. Intesa Bei Gestione Crediti quale creditrice della ELON, che rinunciava in un secondo momento alla domanda di intervento, e la s.r.l. Logistica Integrata 2000, promissaria acquirente delle quote della ELON, la cui domanda di intervento veniva dichiarata inammissibile. Proposto gravame da parte della Charter Luxembourg cui resistevano le società GEI, La Verde Umbria, Chipstock e FLP che introducevano altresì degli appelli incidentali la Corte di Appello di Roma con sentenza del 29-6-2010 ha rigettato sia l'impugnazione principale sia quelle incidentali. Per la cassazione di tale sentenza la Charter Luxembourg s.a. ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui le società Chipstock in liquidazione, La Verde Umbria da un lato e la società FLP dall'altro hanno resistito con separati controricorsi introducendo altresì dei ricorsi incidentali condizionati affidati rispettivamente ad un unico motivo ed a due motivi, e depositando successivamente delle memorie la società GEI non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Deve anzitutto procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. In via pregiudiziale deve poi osservarsi che l'intervenuta declaratoria di fallimento della società Chipstock a seguito di sentenza del sentenza del Tribunale di Roma del 27-10-2011 vedi nota di deposito del 14-2-2013 effettuata dall'avvocato Benedetto Lojola quale procuratore alle liti del Fallimento suddetto non riveste alcuna rilevanza nel presente giudizio, posto che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articolo 299 e seguenti c.p.c., sicché il fallimento di una delle parti non ne determina l'interruzione ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti, e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'articolo 302 c.p.c. vedi espressamente sul punto Cass. 21-10-1995 numero 10989, in conformità di un principio generale già espresso da Cass. S.U. 8-3-1993 numero 2756 . Per ragioni di priorità logico - giuridiche deve essere esaminato anzitutto l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato con il quale la Chipstock e La Verde Umbria, deducendo violazione o falsa applicazione degli articolo 1387 e seguenti c.c., 75-77-81 e 83 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per non aver accolto l'eccezione di invalidità della procura alle liti apposta a margine dell'atto di appello da Gianfranco Gabriel quale procuratore speciale alle liti della Charter Luxembourg e non già quale procuratore generale di soggetto non residente in Italia ex articolo 77 secondo comma c.p.c. unitamente a detto motivo viene esaminato il primo motivo del ricorso incidentale con il quale la società FLP ha formulato una analoga censura alla sentenza impugnata. Tali motivi sono infondati. La Corte territoriale ha osservato che la Charter Luxembourg aveva documentato - producendo il testo integrale della procura speciale rilasciata dal Consiglio di Amministrazione il 18-6-2004 al Gabriel - che quest'ultimo con tale atto era stato investito tra l'altro del potere di decidere le modalità di definizione dei rapporti controversi ad esempio stipulare transazioni e conciliazioni giudiziali, deferire arbitrato , con una ampiezza di facoltà che esulavano dall'ambito della sfera prettamente processuale e che, in quanto gli attribuivano la scelta per la migliore soluzione delle questioni pendenti prima dell'instaurazione del giudizio, erano espressione di un potere rappresentativo sul piano sostanziale. Orbene tale convincimento è pienamente condivisibile e conforme all'orientamento espresso da questa Corte secondo il quale la procura che conferisca il potere di decidere, a nome della società, le modalità di definizione dei rapporti controversi - quindi anche se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere - non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l'anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sé, e precedendo logicamente, quello di costituirsi in giudizio Cass. 20-12-2006 numero 27284 Cass. 20-11-2009 numero 24546 . Deve a tal punto essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata da tutte le società controricorrenti per invalidità della relativa procura in quanto rilasciata a margine del ricorso da Gianfranco Gabriel quale procuratore speciale alle liti della Charter Luxembourg senza ulteriori specificazioni con riferimento alla posizione societaria occupata dal Gabriel, mentre il potere di rappresentanza processuale con la correlativa facoltà di nomina dei difensori può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio la società FLP in particolare sostiene che al riguardo non potrebbe giungersi a diverse conclusioni con riferimento alla già menzionata procura alle liti del 18-6-2004 rilasciata al Gabriel dal Consiglio di Amministrazione della Charter Luxembourg per la mancanza di una valida autentica, per la sua natura di mera procura generale alle liti e per la sua eccessiva genericità. In proposito si osserva che il rigetto dei ricorsi incidentali come sopra motivato comporta il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta validità della procura alle liti del 18-6-2004, con la conseguenza che il Gabriel, in virtù di tale procura, aveva il potere di conferire la procura ai difensori per proporre il presente ricorso deve poi aggiungersi che il richiamato giudicato comporta una preclusione all'esame degli ulteriori motivi di invalidità della suddetta procura alle liti come formulati in questa sede. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si ritiene opportuno per ragioni di priorità logico -giuridiche esaminare anzitutto il quinto motivo di ricorso con il quale la Charter Luxembourg, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 81 c.p.c., rileva che l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il collegamento economico - funzionale tra imprese facenti parte dello stesso gruppo non realizza una unitaria soggettività giuridica, non ha tenuto conto del fatto che l'esponente ha agito in giudizio in nome proprio per un diritto della società ELON della quale deteneva il controllo totalitario, cosicché quest'ultima si atteggiava a società organo della prima. La ricorrente inoltre assume che nel quadro di una prospettiva dualistica si sarebbe potuto dare il giusto rilievo al fatto che alla base del fenomeno della sostituzione processuale vi è sempre una connessione di rapporti giuridici in tale contesto si sarebbe dovuto comunque ritenere che l'esponente stava esercitando un diritto proprio, o che comunque, pur azionando un diritto di cui era titolare la ELON, in realtà vi coordinava un potere di azione più generale, che dal proprio diritto di controllo totalitario si estendeva al diritto di proprietà esercitato con l'azione di rivendica. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, dopo aver aderito all'orientamento di questa stessa Corte secondo cui nel nostro ordinamento con riguardo alle società controllate o collegate non è riconosciuta una soggettività giuridica riferibile al gruppo di imprese inteso unitariamente o ai soggetti che ne detengono il controllo, ha ritenuto irrilevante la questione sotto un profilo fattuale, così come già affermato dal giudice di primo grado, il quale aveva evidenziato che, in base alle stesse deduzioni della Charter Luxembourg, le quote della Elon ovvero della società in nome e per conto della quale la Charter Luxembourg ha introdotto la presente controversia erano state cedute alla s.a. Immofin, ancorché in forza di atto di cessione contestato, senza che tale atto fosse stato dichiarato invalido o fosse stato revocato il giudice di appello invero ha ritenuto decisivo il fatto che le quote di controllo della Elon non erano più nel possesso della appellante. Orbene tale statuizione non è stata impugnata in questa sede dalla ricorrente principale, che anzi ha ammesso la cessione delle quote Elon alla Immofin in data 4-12-2000 vedi pag. 15 del ricorso , ovvero in data antecedente all'introduzione del presente giudizio, avvenuta con atto di citazione del 12-8-2002 del resto tale circostanza, riguardante l'avvenuta cessione di tutte le quote della Elon nella suddetta data, con la conseguenza che la Charter Luxembourg, per effetto della cessione alla Immofin dell'intera sua partecipazione alla Elon, non aveva più alcuna titolarità in ordine alle suddette quote, è stata espressamente dedotta dalla società FLP vedi pag. 38 del controricorso senza contestazione alcuna da parte della ricorrente principale pertanto al momento della instaurazione del giudizio di primo grado della presente controversia la Charter Luxembourg, avendo precedentemente ceduto tutte le quote della società Elon, non poteva far valere in alcun modo la pur invocata qualità di società controllante della Elon stessa. Conseguentemente la mancata impugnazione di tale decisiva ratio decidendi , distinta ed indipendente rispetto alla prima, riguardante, come si è visto, l'autonoma soggettività giuridica di società collegate o controllate, rende inammissibile per difetto di interesse la censura sollevata con il motivo in esame comunque basata su di un presupposto di fatto - ovvero il controllo totalitario delle quote Elon - escluso per quanto sopra esposto , posto che il suo eventuale accoglimento, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza di secondo grado. Con il primo motivo la Charter Luxmbourg, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 75-77-327 secondo comma e 404 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver escluso che la s.r.l. ELON rivestisse la qualità di parte del processo. La ricorrente principale al riguardo sostiene che la suddetta società aveva acquistato la qualità di parte una volta che l'esponente aveva dichiarato nel processo di agire in nome suo e nel suo interesse erroneamente poi il giudice di appello, avendo verificato che la Charter Luxembourg non aveva esibito la procura che la abilitava ad agire in nome e per conto della ELON, ha di fatto ritenuto che quest'ultima fosse stata falsamente rappresentata dalla prima, posto che il soggetto falsamente rappresentato assume, ancorché invalidamente, la qualità di parte pertanto la ELON era divenuta parte nel processo una volta che l'esponente aveva dichiarato di agire in nome suo e nel suo interesse. Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 81-106-182-269-306 e 354 primo comma c.p.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che Intesa BCI e Logistica Intergrata non costituissero parti necessarie nel giudizio di appello in tal modo infatti è stato ritenuto che la rinuncia agli atti del giudizio da parte di Intesa BCI dinanzi al Tribunale fosse sufficiente a determinare la perdita della qualità di parte di tale società, trascurando di considerare che Intesa BCI aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della ELON e che la rinuncia agli atti del giudizio esige l'accettazione delle altri parti che vi abbiano interesse orbene l'esponente, avendo proposto una domanda di rivendica, aveva interesse alla prosecuzione non soltanto del giudizio originariamente instaurato, ma anche di quello introdotto dalla Intesa BCI. Sotto ulteriore profilo la Charter Luxembourg evidenzia un suo interesse ad opporsi alla rinuncia agli atti del giudizio da parte della Intesa BCI, in quanto la partecipazione al giudizio della ELON per effetto della sua chiamata in causa da parte di Intesa BCI avrebbe determinato una efficacia sanante della posizione processuale dell'esponente, sia che fosse stato evocato il suo difetto di potere rappresentativo, sia che le fosse stata opposta la inammissibilità della sua veste di sostituto processuale. Con il terzo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 75-77-105 primo comma - 111 terzo comma e 269 c.p.c., afferma che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che Logistica Integrata non fosse parte necessaria nel secondo grado di giudizio, essendo intervenuta nel giudizio di primo grado per far valere un proprio diritto nei confronti della ELON che non era parte processuale infatti colui che interviene in giudizio può far valere il suo diritto, per via di intervento innovativo , contro colui che ne sia l'effettivo titolare, quindi anche contro il sostituito che non sia ancora parte processuale. Inoltre l'ammissibilità dell'intervento di Logistica Integrata avrebbe consentito la chiamata in causa della ELON, la cui partecipazione al processo avrebbe comportato il superamento delle eccezioni pregiudiziali formulate nei confronti della Charter Luxembourg. Con il quarto motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 105-331 e 350 c.p.c., assume che le società Intesa BCI e Logistica Integrata 2000 avevano introdotto con i loro rispettivi interventi delle cause dipendenti rispetto alla causa promossa dall'esponente pertanto, una volta che era stato accertato che la rinuncia all'atto di intervento di Intesa BCI era illegittima e che erroneamente era stato dichiarato inammissibile l'intervento di Logistica Integrata, il giudice di appello avrebbe dovuto integrare il contraddicono nei confronti delle suddette società in conformità dell'articolo 331 c.p.c Tutti gli enunciati motivi devono essere dichiarati inammissibili all'esito della ritenuta inammissibilità del quinto motivo di ricorso. Infatti a fondamento dei motivi in esame la ricorrente principale pone il presupposto di aver agito in nome e per conto della società a responsabilità Elon e di essere titolare di tutte le quote di partecipazione di tale società, quote che in realtà erano state dalla stessa esponente cedute interamente ad altra società, con conseguente insussistenza di qualsiasi interesse giuridico della Charter Luxembourg a far valere le questioni sollevate, una volta che prima dell'introduzione della presente controversia era venuto meno ogni rapporto giuridicamente rilevante tra quest'ultima e la Elon stessa. Con il secondo motivo la società FLP deduce l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla eccezione dell'esponente di inammissibilità dell'appello della Charter Luxembourg per mancata specificità dei motivi ai sensi dell'articolo 342 c.p.c Tale motivo resta assorbito all'esito del rigetto del ricorso principale. La Charter Luxembourg soccombente in ordine alle questioni più rilevanti della controversia deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti di tutte le controparti liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, il ricorso incidentale delle società Chipstock e La Verde Umbria ed il primo motivo del ricorso incidentale della società FLP, dichiara assorbito il secondo motivo, e condanna la Charter Luxembourg al pagamento in favore delle controricorrenti Chipstock e La Verde Umbria di Euro 200,00 per spese e di Euro 4.500,00 per compensi, ed in favore della società FLP di Euro 200,00 per spese e di Euro 4.500,00 per compensi.