La commissione di massimo scoperto è lecita se approvata espressamente dal cliente, altrimenti è usuraria

Due interessanti sentenze sulla commissione di massimo scoperto che aprono un contrasto giurisprudenziale per una il correntista, che ha accettato l’apposita clausola, deve rimborsare la banca per l’altra, invece, è sempre illecita e vessatoria anche per la carenza del consenso informato ai prelievi.

Le sentenze del Tribunale di Macerata numero 334 e del Tribunale di Milano sez. VI civile, rispettivamente dello scorso 11 e 27 marzo, analizzano anche altre problematiche connesse all’istituto in epigrafe anatocismo, normativa antiusura, consenso informato . La prima è conforme all’orientamento maggioritario sulla commissione di massimo scoperto CMS , mentre l’altra non solo la legittima, ma condanna il correntista ed il suo fideiussore ad un ingente rimborso alla banca ha ammesso di averla approvata e concordato i termini del saldo. I casi. Un calzaturificio, sin dal 1995, usava, per la propria attività commerciale, un conto corrente presso una sede di Roma di un istituto di credito, nel quale confluivano anche gli oneri per le operazioni effettuate con valuta estera ed i numerosi anticipi concessi dalla stessa. In seguito alle fusione con un noto gruppo bancario, il numero del conto era mutato e trasferito presso la filiale di Macerata e, nell’occasione, era pattuita «un’apertura di credito sotto forma di apertura estera e di anticipi slavo buon fine». Gli esborsi per queste operazioni, per i tassi anatocistici e per il rimborso della CMS erano diventati elevatissimi, tanto da lasciarlo in una situazione di scarsa liquidità tale da non poter né chiuder il conto nè «impiegare maggiori risorse economiche per incrementare la propria attività commerciale». Il collegio ha ritenuto tali somme usurarie e percepite indebitamente, condannando la banca a restituire tutte quelle prelevate nell’ultimo decennio. Nell’altra un’impresa concordava con la finanziaria una CMS ed un tasso di interesse su tali anticipi ultralegale 13,5% . Il G.I. li ha considerato leciti così come la fideiussione anche per obbligazione futura . Il garante, poi, non aveva contestato il contratto sottoscritto dal debitore/cliente, avallandone, perciò, il comportamento e finendo per dovere rimborsare alla finanziaria l’ammanco maturato su un altro conto da esso garantito. È palese il contrasto con la giurisprudenza e la dottrina costanti che lo considerano usurario. Commissione massimo scoperto e sua evoluzione normativa. Mutuata dall’istituto della provvigione sul conto aggio è relativa ai contratti di fido bancario apertura di credito, articolo 1842 ss c.c. ed indica la controprestazione dovuta dal cliente per quanto anticipato dalla banca e calcolato al tasso convenuto di «massima esposizione» sull’intero capitale accordato, indipendentemente se sia stato complessivamente utilizzato o meno. Le Istruzioni per la rilevazione dei tassi medi globali , redatte dalla Banca d’Italia nell’ambito della lotta all’usura, includono in questa categoria anche «i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato», da evidenziarsi separatamente così come le operazioni assistite o meno da garanzia reale od offerta «da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale». È molto discussa la sua liceità, poiché è stata disciplinata dettagliatamente solo negli ultimi anni, indicandone anche l’importo massimo del tasso applicabile ed i parametri per conteggiarlo L. 2/09 Trib. VR 19/11/12 . Questa legge la reintroduceva, dopo che il c.d. Decreto Bersani sulle liberalizzazioni l’aveva dichiarata illegittima e nulla, estendendola a tutti i conti ancora aperti alla sua entrata in vigore, perciò è applicabile anche ai nostri casi. In particolare stabiliva che era valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni. L’AGCM con una nota del 29/12/09 ha gravemente censurato questa disciplina, soprattutto per gli scoperti transitori per l’eccessiva impennata di costi gravanti sui correntisti e per un sospetto cartello delle finanziarie. Per Milano è lecita, perché «volta a remunerare l’onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto ed è quindi meritevole di tutela giuridica» Cass. 860/06 , per Macerata no. Ulteriori modifiche, poi, sono state introdotte dalla L. numero 214/11 Salva Italia , in vigore dal 1/7/12 ed esteso a tutti i conti non chiusi dal 1/10/12, che ha novellato il TUB introducendo l’articolo 117 bis Lemma, Commento sub articolo 117 bis TUB , in AA.VV. Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Demarchi Albengo Commissione massimo scoperto 2012. È l’anno delle fine? , corso di aggiornamento del CSM del 17/9/12 . Ha imposto limiti operativi agli intermediari finanziari, ma non ha tutelato la funzione giuridica dei finanziamenti, anche se ha inserito pesanti limiti a questi rimborsi il tasso massimo è di 0,5% per lo scoperto che si protrae oltre un mese, v. tabella sul sito della Banca d’Italia . Il G.I. meneghino, perciò, ha dedotto che «anche l’ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la» sua pattuizione. In realtà i costi continuano ad aumentare ed i tassi sono ancora elevati anche se non arrivano alla media del 13,5 - 17% ante riforma Carboni, Cosa è la commissione di massimo scoperto Marino, Commissioni massimo scoperto e fidi nuove regole per i conti correnti . La pratica è lecita rientra nell’autonomia contrattuale. Milano rileva come la clausola che regola questa commissione sia stata espressamente approvata, perciò è lecita perché espressione della libertà negoziale delle parti ex articolo 1322 c.c Infine la fattispecie è spesso messa sullo stesso piano dell’anatocismo si potrebbe trovare un’ulteriore conferma nel testo degli articolo 1284 e 2725 c.c. e parte della dottrina rileva come la commissione sia inefficacie se non espressamente pattuita per scritto Melpignano, Mariggiò, Come difendersi dalle banche anatocismo e commissioni massimo scoperto . Non avendo una fonte legale certa è necessaria la sua approvazione scritta Trib.Teramo del 20/6/11 . Nel nostro caso non solo era stata ratificata, ma era anche stato fissato il suo tasso d’interesse. Nullità per mancanza di giusta causa. La fattispecie è nulla se priva di questo requisito, altra condizione essenziale per la sua applicazione. Nella lite di Macerata non è stata ravvisata, anzi ha evidenziato la vessatorietà dei prelievi v. Codice dei consumatori e la violazione delle norme antiusura. L’altra, invece, ha rilevato la liceità della fideiussione per obbligazione futura ex articolo 1918 cc. Inoltre gli attori non hanno dimostrato, come era loro onere, essendo un’azione di ripetizione dell’indebito ex articolo 2033 c.c. Cass. civ. 8243 e 19265/12 e 18046/10, Trib. CZ del 15/1/11 , l’assenza di questi parametri, perciò il G.I. ha rigettato l’eccezione di nullità per difetto di causa. Si noti che per una parte delle giurisprudenza tale clausola è sempre nulla perché priva di causa, sia in presenza che in assenza di detta garanzia Trib. No 1/10/12 . Sì al rimborso del cliente. La prima pronuncia in esame è conforme alla più recente e costante giurisprudenza che, per i motivi sinora espressi, riconosce il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato, ribadito dal fatto che tali voci di spesa vengono imposte e/o variate dalla banca ad insaputa del cliente in deroga, perciò, degli oneri di sottoscrizione e del consenso informato Cass. 798/12 depositata il 15/1/13 e SS.UU. 24418/10, Trib. BO 325/13, CDA NA del 29/6/12 . Tale diritto, come indicato dalla C. Cost. 78/12, decorre dalla chiusura dei rapporti con la banca e si prescrive in 10 anni. Valenza probatoria degli estratti conto ed obbligo di indicare le causali dei prelievi . Infine entrambe le pronunce concordano sul fatto che gli estratti conto, pur se certificati, non abbiano valenza probatoria perché non indicano le voci e le causali dei prelievi, sì che vengono violati sia il principio di trasparenza ABF NA 21/9/12 che quello di informazione consapevole. Tutto ciò, oltre che al rimborso di quanto indebitamente pagato, dà diritto anche al risarcimento dei danni subiti nella prima fattispecie non sono stati liquidati solo perché non riproposti nelle conclusioni finali.

Tribunale di Macerata, sentenza 13 febbraio – 11 marzo 2013, numero 334 Giudice Pietro Merletti Ritenuto in fatto La società omissis aveva acceso il 3 marzo 1995 il rapporto di conto corrente bancario n omissis negli anni successivi erano stati aperti svariati conti anticipi ed erano state effettuate anche numerose operazioni di anticipi in valuta estera i cui oneri erano confluiti del conto corrente predetto. Tale conto era stato trasformato nel numero omissis ed era stato trasferito nella filiale Macerata 2 Piediripa. Il conto era ancora acceso ed operativo al momento della notifica dell'atto di citazione .Esponeva che dal 3 marzo 1995 fino alla notifica del citazione da cui sorgeva la presente causa la società attrice aveva intrattenuto con l'istituto di credito convenuto un rapporto dì conto corrente di corrispondenza. L'attrice aveva sempre effettuato su tale conto bancario operazioni correlate alla propria attività commerciale. Successivamente all'inizio del sopraccitato rapporto di conto corrente bancario, alla società attrice era stato concesso dalla banca anche un'apertura di credito sotto forma di finanziamenti in valuta estera ed anticipi salvo buon fine. La società attrice aveva così iniziato ad operare avvalendosi degli affidamenti. In seguito all'Istituto bancario aveva progressivamente variato nel corso degli anni l'importo del credito messo a disposizione della società stessa. Nel corso degli anni il tasso di interesse nominale applicato era variato in maniera del tutto arbitraria, senza nessun riferimento all'andamento del tasso ufficiale di sconto e in danno della attrice inoltre fino al secondo trimestre del 2006 l'Istituto di credito aveva effettuato sul conto corrente bancario intestato all'attrice la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista. Oltre a ciò, erano stati addebitati a calzaturificio ulteriori oneri, assolutamente non dovuti ed ingiustificati, a titolo di commissione di massimo scoperto ed altre competenze come, ad esempio, le spese di tenuta del conto e le valute. Per oltre 10 anni la società attrice, aveva usufruito dell'apertura di credito e degli affidamenti connessi al suddetto rapporto di conto corrente pagando competenze elevatissime. Nella situazione di scarsa liquidità, determinata anche dai tassi esosi richiesti dalla banca, la società, non avendo da subito la forza economica di chiudere il conto, non aveva comunque potuto fare altro che profondere ogni sforzo per far fronte alle richieste dell'istituto di credito ma non potendo, nel contempo, impiegare maggiori risorse economiche per incrementare la propria attività commerciale. Denunciava le norme bancarie uniformi come accordi di cartello. Chiedeva la nullità delle clausole che imponevano interessi usurari e commissioni non dovute e quindi la restituzione del denaro indebitamente percepito dalla banca. La Banca si costituiva affermando che l'andamento del conto corrente era stato del tutto regolare comunque eccepiva il decorso della prescrizione, riferite a somme versate precedentemente al decennio decorrente dalla notifica della citazione introduttiva. Contestava la richiesta di risarcimento del danno. Veniva condotta istruttoria con consulenza tecnica e prova per testi ed all'esito, precisate le conclusioni e concessi termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Motivi della decisione Si ritiene di dover aderire ai metodo del Consulente tecnico, per vero criticato da entrambe le parti, secondo il quale la commissione di massimo scoperto e le spese fisse accessorie vanno in ogni caso inserite nei calcoli usurari, ma vanno calcolate con formule separate rispetto a quella del calcolo degli interessi, a meno che l'entità di tali voci sia talmente sproporzionata rispetto alla prestazione effettuata dall'operatore finanziario da far ritenere che lo stesso operatore abbia volutamente maggiorato le stesse voci per realizzare ulteriori interessi passivi, mascherandoli al fine di eludere la normativa antiusura in tal caso le voci accessorie vanno sommate agli interessi passivi, diventandone parte integrante. Quanto alla sottoscrizione della omissis, è stato reperito il documento denominato benestare di apertura del conto corrente omissis con le norme che ne regolavano l'utilizzo, e all'articolo 7 di tali nonne si legge che i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche vengono liquidati e capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili tale documento è privo di data, ma risale ai primi giorni di aprile 2001, quando è stato sostituito il conto omissis con il conto omissis. Il conto era ancora attivo al momento della citazione, per cui non si vede, alla luce dell'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2012 n 78, con cui espressamente si afferma che le ripetizioni di indebito oggettivo spesso diventano chiare solo all'atto della chiusura del conto, quale tipo di prescrizione possa essere invocato nel caso di specie. Per quanto attiene la conoscibilità del variare delle condizioni, con pubblicità effettuata attraverso gli estratti conto, si ritiene che, in difetto di specificazione del perché di volta in volta venissero operate tali variazioni, le stesse non potessero legittimamente essere effettuate dalla Banca per cui, tenuto conto che dopo il 2000 la banca ha legittimamente operato la capitalizzazione, ma ha indebitamente addebitato spese che venivano fatte conoscere al correntista tramite il meccanismo dell'estratto conto ma non erano state preventivamente approvate per iscritto e comunque con un tipo di pubblicità su cui non veniva sufficientemente attirata l'attenzione dei correntista, il quale in caso di modifica sfavorevole ha sempre un periodo di tempo per disdire il proprio conto, o comunque non approvare tali modifiche se introdotte senza giustificazione ed unilateralmente, si prende il conteggio 5 c del Ctu non il 5 d per comodità di calcolo e lo si addiziona di tutte le spese globalmente emerse dal prospetto 2 a sempre illegittime perché non si è mai trovato il contratto originario firmato poco importa che il funzionario rammenta che è stato firmato con il sistema della carta copiativa, che è quello che normalmente succede la banca non ha alcuna giustificazione per non essersi tenutali documento originario del 95 da cui sono partiti i rapporti, e quindi tutte le condizioni, tra omissis e Banca di Roma . Ne deriva che la Banca dovrà restituire al correntista la somma indebitamente percetta pari ad euro 123.156,42, al correntista dovute per indebito superamento dei tassi soglia, indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto, ed indebita applicazione di spese che non sono mai state preventivamente approvate dal correntista, di cui non è mai stato prodotto il documento originario da lui sottoscritto. Trattandosi di ripetizione di indebito, le somme come determinate saranno dovute con interessi in misura legale dalla data della notifica della citazione al saldo effettivo. Ciò ribadendo che il sistema di capitalizzazione dopo il 2000 prevedendo pari periodi tra interessi attivi e passivi è sostanzialmente corretto. Si prende atto che ulteriori richieste di risarcimento danno non sono state riproposte nelle conclusioni, e comunque in merito ad esse non è stata formulata alcuna prova, per cui devono ritenersi in fatto abbandonate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da omissis contro Banca di Roma Spa ora Unicredit spa e condanna la convenuta Unicredit spa a pagare alla omissis la complessiva somma di euro 123.156,42, oltre interessi, in misura legale, dalla data della citazione della domanda al saldo effettivo. Condanna la convenuta Unicredit spa alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di omissis che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate, altri esborsi documentati, ed accessori di legge.

Tribunale di Milano, sez. VI Civile, sentenza 27 marzo 2013 Giudice Antonio S. Stefani Fatto e diritto 1. Gli attori L. s.r.l. e L.S. - rispettivamente titolare del c/c omissis presso la BANCA omissis e fideiussore - hanno avanzato una serie di censure relativamente alla tenuta del predetto conto, chiedendo il suo ricalcalo e la ripetizione delle somme pagate in eccedenza al dovuto. In particolare sono state contestate l'applicazione della commissione di massimo scoperto, le valute dei versamenti, il tasso debitore, le spese e la periodicità di liquidazione degli interessi debitori. 2. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto si rileva che nel contratto di c/c in questione, stipulato in data 14/11/2003 v. docomma I di parte attrice, relativo alle condizioni economiche , tale onere è stato espressamente convenuto, precisandone anche la misura. L'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'articolo 1322 c.comma consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l'onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto cfr. Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5 ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa. A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'articolo 2-bis, decreto-legge numero 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'articolo 117-bis TUB introdotto con la legge numero 214/2011 , il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. 2. Relativamente alle valute dei versamenti la censura di violazione delle condizioni contrattuali è generica, giacché parte attrice non ha indicato alcuna specifica operazione limitandosi a lare riferimento agli estratti conto al 31/5/2004, 30/6/2004, 31/7/2004, eccomma Inoltre la parte ha lamentato, ad es., l'applicazione di una valuta tra 7 e 10 giorni per il versamento di assegni, senza tuttavia allegare di aver tenuto conto dei soli giorni lavorativi, come contrattualmente previsto v. docomma 1 cit , né di aver tenuto conto delle variazioni via via intervenute Si noti ad esempio che proprio con l'estratto conto del 31/5/2004 doc 2 di parte attrice la Banca ha comunicato l'elevazione dei giorni di valuta per gli assegni bancari fuori piazza dai 4 inizialmente previsti a 5. 3. Circa il tasso debitore, parte attrice ha dato atto che è stato pattuito il tasso di sconfinamento nella misura del 13,750% v. docomma 1 ed ha riconosciuto che essa è stata effettivamente applicata, ma ha affermato che il rapporto fosse affidato come si evince anche dalla semplice visione degli estratti conto e ha quindi ritenuto inapplicabile quel tasso all'interno del fido. In realtà gli estratti conto prodotti nulla dimostrano circa l'esistenza di un fido ed anzi nel riepilogo delle condizioni in essere è indicato un unico tasso debitore, pari appunto al 13,750% v ad es. e/c al 30/6/2004, docomma 2 . La parte onerata non ha quindi offerto la necessaria prova dell'esistenza di un fido con un diverso tasso debitore, di modo che la doglianza è infondata. 4. Parte attrice ha poi lamentato come indebita l'applicazione trimestrale a partire dal 31/3/2004 di spese nella misura di euro 21,39 per spese fisse di chiusura e di euro 8,76 quale importo forfettario. In realtà tali importi sono esattamente quelli comunicati dalla Banca, in variazione di quelli originari, già con l'estratto conto del 31/1/2004 v. docomma 2 , con la precisazione che l'importo di euro 8,76 era previsto fino a 19 movimenti nel trimestre. 5. Infondata è anche la doglianza relativa al fatto che non sarebbe stata espressamente prevista la pariteticità degli interessi attivi e passivi. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la parte non ha prodotto il contratto normativo di c/c, come era suo onere quale attore per l'indebito, al fine di dimostrare la violazione dell'articolo 120 TUB. Ma anche nelle condizioni economiche prodotte sub 1 è chiaramente indicato che la capitalizzazione avrà periodicità trimestrale, senza alcuna distinzione tra interessi passivi ed attivi e ciò è sufficiente per ritenere non provata la doglianza. 6. Le censure sopra esposte sono state genericamente estese anche agli altri conti correnti intrattenuti dagli attori con BPM, In proposito, però, la parte ha prodotto solo alcuni estratti conto doccomma 3-10 . In particolare non sono stati prodotti i contratti di c/c e le relative condizioni economiche, di modo che non è possibile accertare la fondatezza delle doglianze e ciò comporta il rigetto delle domande, atteso che sul punto l'onere gravava sulla parte attrice che doveva dimostrare gli indebiti 7 La L. ha inoltre dubitato dell'esistenza di una fideiussione rilasciata nell'interesse della s.r.l. L. a sua firma, affermando di non averne mai ricevuto copia, e ne ha comunque eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ove priva di indicazione alcuna del rapporto bancario oggetto della fideiussione v. citazione, pag. 18 . La Banca convenuta ha prodotto sub docomma 7 la fideiussione in questione e in relazione a tale documento nessuna contestazione è stata mossa dalla attrice Né sussiste l'eccepita nullità, atteso che ai sensi dell'articolo 1938 c.comma è valida la fideiussione prestata anche per un'obbligazione futura - di modo che non è necessario che nella garanzia sia specificato il singolo rapporto contrattuale - a condizione della previsione dell'importo massimo garantito. Tale condizione è stata rispettata nel caso di specie, dal momento che la fideiussione prestata dalla L., aveva originariamente il limite di euro 60.000,00, via via aumentato fino ad euro 420.000,00 v. docomma 7 di parte convenuta . 8. La Banca convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo debitore relativo al c/c omissis, intrattenuto dalla s.r.l. L., per euro 675.276,10 alla data del 19/5/2008, nonché del saldo debitore relativo al c/c omissis intrattenuto dalla L., per euro 13.510,41 alla data del 21/5/2008. Al riguardo ha prodotto gli estratti conto certificati ai sensi dell'articolo 50 TUB v. doccomma 8 e 9 di parte convenuta e va rilevato che nessuna contestazione ha mosso la controparte, oltre a quelle implicitamente contenute nelle doglianze sopra già esaminate e disattese. La domanda riconvenzionale deve, quindi, essere accolta, con la precisazione che trattandosi di un debito di valuta non può essere riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria e che gli interessi applicabili sono quelli legali, in difetto di qualsiasi diversa allegazione della parte. 9. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio sancito nell'articolo 91 c.p. e per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo, ai sensi del dm. n 140/2012, osservato che in forza del disposto degli articolo 9, comma 3, decreto-legge numero 1/2012, convertito da legge 27/2012, e 41 dm. citato, la previgente tariffa professionale non può essere applicata nel presente procedimento cfr. Cass. s.u., numero 17406/2012 . La liquidazione tiene conto della mancato svolgimento di una istruttoria, della redazione della sola comparsa conclusionale e della assenza di allegazione di spese. P.Q.M. il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede 1 rigetta le domande di parte attrice – L. s.r.l. e L.S. 2 accoglie la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta – BANCA omissis 3 per effetto condanna L. s.r.l. a pagare in favore di parte convenuta la somma di euro 675.276,10 oltre interessi legali dal 20/5/2008 4 condanna altresì L.S. a pagare in favore di parte convenuta la somma di euro 13.510,41 oltre interessi legali dal 22/5/2008 5 condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre CPA e IVA.