Il dirigente medico preposto all’unità operativa è il responsabile di tale corrispondenza ed è quindi penalmente responsabile nel caso di mancata coincidenza tra registro e giacenza effettiva. Ma si deve dimostrare che la movimentazione non registrata sia avvenuta prima delle 24 ore precedenti.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8058, depositata il 20 febbraio 2013. Una fiala di troppo. Un medico viene condannato dal Tribunale al pagamento di 1.200 euro di ammenda «per non aver ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope». I carabinieri, durante un’ispezione al pronto soccorso, hanno trovato 18 fiale di morfina, una in più di quelle contabilizzate nell’apposito registro ne risultavano 17. Le norme. Il testo unico sulla droga – d.P.R. numero 309/1990 – prevede all’articolo 60 l’obbligo di testimoniare, su un apposito registro, tutti i movimenti, di acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, relativi a sostanze psicotrope o stupefacenti, morfina inclusa. L’articolo 68 prevede le pene nel caso di errato mantenimento di tali registri rispetto alla realtà fattuale. La finalità di queste norme, ricorda la Corte, «è quella di rendere operativo il sistema di controllo del movimento dei farmaci, contenenti sostanze ad effetto stupefacente, garantendo la ricostruzione documentale» e certificando «la dinamica degli spostamenti e delle presenze dei farmaci custoditi nella farmacia». Chi deve tenere il registro. Il decreto del Ministero della Salute del 3 agosto 2001 reca le specifiche norme d’uso dei registri. Come il richiamato d.P.R., prevede che «il responsabile dell’assistenza infermieristica è incaricato della buona conservazione del registro» e che«il dirigente medico dell’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale». Termine di aggiornamento. Ulteriore previsione, da conoscere ai fini della risoluzione del caso, è quella sulle modalità di registrazione «devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione». Il medico è responsabile per primo della corretta tenuta del registro. Viste le norme di riferimento, la Corte di Cassazione, alla quale il medico ha presentato ricorso, ribadisce che in ogni caso «il dirigente medico dell’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale». Quindi, in questo caso, la responsabilità non può essere addotta in capo al personale infermieristico, come richiesto dal medico. Non è stato però dimostrato quando è avvenuto il movimento non registrato. La Corte accoglie però il ricorso, perché nel giudizio di merito non è stata data prova di una circostanza decisiva. Il Tribunale ha riscontrato le responsabilità penale senza verificare che al momento del controllo dei carabinieri il movimento fosse stato fatto prima delle 24 ore precedenti, termine limite per operare la registrazione. Il giudice avrebbe dovuto compiere tale valutazione soprattutto in questo caso, vista anche la divergenza minima «tra la morfina in giacenza e quella registrata». In altre parole, il giudice, per riconoscere la colpevolezza del medico, avrebbe dovuto eliminare la possibilità che «l’aggiunta dell’unica fiala rispetto al quantitativo riportato nell’apposito registro» potesse «essere avvenuta proprio il giorno dell’ispezione dei Carabinieri NAS o comunque entro le 24 ore precedenti al controllo». Per questo motivo la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia il caso al Tribunale per un nuovo giudizio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 gennaio – 20 febbraio 2013, numero 8058 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.2.2012 Il Tribunale di Rieti ha condannato il dott. F.M. alla pena di 1.200 Euro di ammenda, per violazione del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 60 e 68, per non aver ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, perché nel corso di un'ispezione dei Carabinieri NAS del 27.9.2010 all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rieti di cui l'imputato era Dirigente Medico Responsabile era stata accertata la presenza di n .18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in giacenza contabile. Ha ritenuto il giudice di merito che andava ravvisata la contravvenzione contestata certamente punibile a titolo di colpa per mancato controllo tra la quantità in giacenza e quella registrata , non trovando applicazione l'ipotesi prevista dal comma 1 bis dell'articolo 68 che, secondo la giurisprudenza, si intende limitata al contesto formale della registrazione, cioè alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri. 2. Il dott. M. tramite il difensore ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro censure deducendo 2.1. la totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza d'un fatto il fatto, cioè, che la discrepanza tra la consistenza contabile e quella reale delle fiale di morfina risalisse a più di 24 ore prima dell'ispezione dei carabinieri assolutamente da accertare onde poter rimproverare all'imputato un mancato controllo e pervenire a condanna articolo 606, co 1, lett. e, cpp 2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione articolo 606 comma 1 lett. e cpp - inosservanza dell'articolo 49 cp articolo 606 comma 1 lett. b cpp rilevandosi che una eventuale condanna avrebbe dovuto presupporre una condotta omissione di controllo causa di una discrepanza non irrilevante da un punto di vista quantitativo tra consistenza contabile consistenza reale delle sostanze stupefacenti, mentre invece emerge la mancanza di offensività del fatto. 2.3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo della colpa per negligenza articolo 606 comma 1 lett. e cpp , rilevandosi che dall'istruttoria era emersa l'assenza dal lavoro al momento del controllo delle due uniche infermiere incaricate della buona tenuta del registro di carico e scarico sicché risultava dimostrata l'impossibilità di disporre del relativo personale, mentre invece la sentenza si è fondata semplicemente sulla omissione di controllo 2.4- inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 60 e 68 del DPR numero 309/1990 del Decreto del Ministro della Salute 3 agosto 2001 e dell'articolo 9 comma 1 della legge numero 689/1981 articolo 606 comma 1 lett. b cpp dopo avere riportato il testo delle disposizioni richiamate, osserva in proposito il ricorrente che sulla base di una corretta Interpretazione delle stesse, la condotta a lui addebitata non costituiva reato e in subordine, segnala profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irragionevolezza articolo 3 cost. . Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dispone il comma 3 dell'articolo 60 del DPR numero 309/1990 3 che le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14 . Il comma 7 aggiunge che il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, Be C, prevista dall'articolo 14 . Il successivo articolo 68 prevede poi che 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tremilioni a lire cinquanta milioni. l-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 . Come già osservato da questa Corte cfr. cass. Sez. 6, Sentenza numero 9000 del 11/02/2010 Ud. dep. 05/03/2010 Rv. 246538 la finalità della norma dell'articolo 60 è quella di rendere operativo il sistema di controllo del movimento dei farmaci, contenenti sostanze ad effetto stupefacente, garantendo la ricostruzione documentale la c.d. tracciabilità , ed assicurando In tempo reale e non alle scadenze solari la dinamica degli spostamenti e delle presenze del farmaci custoditi nella farmacia. In tale senso depongono le plurime cautele, fissate dal comma 1 del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 60, appunto per tenere In evidenza il movimento di entrata ed uscita, quali la specialità del registro l'ordine cronologico delle sue annotazioni che non si concilia con la affermata annualità delle scadenze, sostenuta nel ricorso ai fini della insussistenza del reato la progressione numerica unica per ogni tipo di sostanza o di medicinale l'assenza di lacune, abrasioni od aggiunte nelle relative annotazioni. Ed è appena il caso di osservare che tali principi enunciati con riferimento all'ipotesi degli obblighi del responsabile di farmacia, possono estendersi senz'altro anche a dirigente di reparto ospedaliero in quanto anch'egli è certamente da qualificarsi come possessore delle sostanze stupefacenti presenti all'interno della struttura a cui è preposto. Si tratta infatti di un movimento di entrata del farmaco e di conseguente sua presenza all'interno della struttura sanitaria che va documentato, dal responsabile della stessa, nelle precise forme di iscrizione cronologica e progressiva stabilite dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 60. Inesatto oltre che incompleto è il richiamo al D.M. 3 agosto 2001 approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative al fine di individuare una sorta di responsabilità del personale infermieristico perché, se è vero che l'articolo 3 delle norme d'uso del registro puntualmente richiamato dal ricorrente individua nel responsabile dell'assistenza infermieristica il soggetto incaricato della buona tenuta del registro, e che le registrazioni in entrata e in uscita devono essere effettuate cronologicamente entro un termine di 24 ore successive alla movimentazione senza lacune di trascrizione articolo 7 , è altrettanto vero che l'articolo 4 - che però inspiegabilmente il ricorrente omette di richiamare - nel riprodurre il disposto dell'articolo 60 comma 7 del DPR numero 309/1990, afferma ancora una volta che il dirigente medico dell'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope. 2. Sulla base di quanto esposto, deve quindi ribadirsi che il dirigente medico preposto all'unità operativa è il responsabile di tale corrispondenza e quindi sarà penalmente responsabile ai sensi degli articolo 60 e 68 del DPR numero 309/1990. Tuttavia, poiché è previsto un termine di tolleranza di 24 ore per procedere alle registrazione della movimentazione, è necessario, ai fini di una declaratoria di . responsabilità, che si dimostri che la movimentazione non registrata sia avvenuta oltre il suddetto termine. Nel caso di specie, considerata anche divergenza assolutamente minima tra la morfina In giacenza e quella registrata appena una fiala di sostanza , il giudice di merito avrebbe dovuto dare conto della omessa registrazione oltre la scadenza del termine di tolleranza concesso dalla normativa, accertando quindi la data dell'ultima movimentazione, non potendosi escludere che l'aggiunta dell'unica fiala rispetto al quantitativo riportato nell'apposito registro possa essere avvenuta proprio il giorno dell'ispezione dei Carabinieri NAS o comunque entro le 24 ore precedenti al controllo. Trattasi, come è evidente, di una circostanza di fatto assolutamente decisiva ai fini della sussistenza del reato, di cui però non è traccia alcuna nella motivazione e pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame restando così logicamente assorbito l'esame delle altre censure. P.Q.M. annullata sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti.