Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quali pene si applicano?

L’articolo 570-bis c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, si limita a richiamare le sanzioni applicabili per l’articolo 570 c.p., ma il rinvio, come chiarito dalle Sezioni Unite, deve intendersi riferito solo alle pene alternative previste dal primo comma.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza numero 33165/20, depositata il 25 novembre. Il Tribunale di Padova applicava all’imputato la pena di 2 mesi di reclusione per non avere egli versato quanto stabilito dal Giudice per il mantenimento della figlia minorenne. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione, contestando la mancata applicazione anche della pena della multa. La violazione degli obblighi di assistenza famigliare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio è reato contemplato dall’articolo 570-bis c.p., il quale prevede che si applichino le pene previste dall’articolo 570 c.p La Corte di Cassazione osserva, a tal proposito, che il d.lgs. numero 21/2018 ha introdotto nell’ordinamento penale il principio della riserva di codice al fine di garantire organicità al sistema penale, ed è proprio in tale contesto che si inserisce l’articolo 570-bis, che sanziona la condotta del coniuge che non corrisponde l’assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi economici in materia di separazione coniugale e di affidamento condiviso dei figli. Tale disposizione, proseguono i Giudici, delinea i previgenti precetti contenuti nell’articolo 12-sexies della l. numero 898/1970, tuttavia il legislatore non ha previsto in modo diretto la pena prevista per il reato ascritto all’imputato, richiamando le sanzioni applicabili per l’articolo 570 c.p Considerati i dubbi interpretativi sollevati in materia, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto affermando che «Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, numero 898, come modificato dall’articolo 21 della legge 6 marzo 1987, numero 74, il generico rinvio, quoad poenam, all’articolo 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione». Essendo tale conclusione applicabile anche all’articolo 570-bis c.p., la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 25 novembre 2020, numero 33165 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 604/2020, il Tribunale di Padova ha applicato a V.P. la pena di due mesi di reclusione per il reato ex articolo 570 bis c.p., per non avere egli versato quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento della figlia minorenne. 2. Nel ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia si deduce violazione di legge per la mancata applicazione anche della pena della multa prevista dall’articolo 570 bis c.p., comma 2. 3. La Procura generale chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. Considerato in diritto 1. Il reato per il quale è stata applicata pena è la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex 570 bis c.p Così risulta dal capo di imputazione del provvedimento impugnato, anche se erroneamente il ricorrente menziona quale norma incriminatrice considerata dal provvedimento l’articolo 570 c.p., comma 2, numero 2. L’articolo 570 bis c.p., prevede che alle condotte che esso incrimina si applichino le pene previste dall’articolo 570 c.p 2. Il D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21, in attuazione della delega prevista alla L. 23 giugno 2017, numero 103, articolo 1, comma 85, lett. q , ha introdotto nell’ordinamento penale il principio della riserva di codice per garantire organicità al sistema penale. In questo ambito si inserito l’articolo 570 bis c.p., rubricato Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio , che sanziona, con le pene previste dall’articolo 570 c.p., la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli . La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute alla L. 1dicembre 1970, numero 898, articolo 12-sexies ed alla L. 8 febbraio 2006, numero 54, articolo 3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dal D.Lgs. numero 21 del 2018, articolo 7, lett. b e d . Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l’articolo 570-bis c.p., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l’articolo 570 c.p., secondo la tecnica normativa già impiegata nel L. numero 898 del 1970, articolo 12-sexies. Ne sono derivati dubbi interpretativi, perché l’articolo 570 c.p., prevede sanzioni differenziate al primo e comma 2, sicché non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all’articolo 12-sexies. Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dalla L. 1 dicembre 1970, numero 898, articolo 12-sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, numero 74, articolo 21, il generico rinvio, quoad poenam, all’articolo 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest’ultima disposizione Sez. unumero , numero 23866 del 31/01/2013, Fedeli, Rv. 255269 . 3. Tale conclusione è applicabile anche all’articolo 570 bis c.p., che, avendo integralmente sostituito il previgente articolo 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio. Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso