Multe, ecco come si computa il termine per l'opposizione

di Emanuele Bruno

di Emanuele BrunoIl termine per proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa decorre dal momento in cui il contravventore ha ricevuto la notifica conforme a Cass. numero 1279/2007 Cass. numero 6854/2004 . In caso di ricorso presentato a mezzo del servizio postale, l'opposizione deve intendersi proposta al momento della consegna del plico presso l'ufficio postale timbro postale .Legittimato passivo avverso le opposizioni all'ordinanza ingiunzione prefettizia è il Prefetto non il Ministero dell'Interno.Il caso. Il Prefetto di Torino notificava a un automobilista ordinanza d'ingiunzione per violazione del codice della strada. L'ingiunto proponeva opposizione depositando ricorso a mezzo del servizio postale. Il Giudice di Pace competente dichiarava inammissibile l'opposizione sostenendo che il ricorso era stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge. Avverso tale decisione, l'automobilista proponeva ricorso per cassazione. La S. C. affronta e risolve la questione analizzando modalità e tempi della procedura di notifica. Per l'opposizione a sanzione amministrativa si può utilizzare il servizio postale. Sul punto, la Corte Costituzionale ha rimosso ogni dubbio dichiarando illegittimo l'articolo 22 l. numero 689 del 1981, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui è irrogata sanzione amministrativa, con la precisazione che l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 22 Corte Cost. numero 98/2004 .Quando si perfeziona la notifica. Occorre avere a mente i soggetti interessati dal procedimento di notifica, ovvero, colui che chiede e colui che riceve la notifica. Per il primo la notifica deve ritenersi perfezionata nel momento in cui l'atto è consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario Corte Cost. numero 477/2002 . Di contro, per il secondo, la notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto, sicché, se l'atto viene consegnato dall'ufficiale giudiziario nelle mani del destinatario, quello è il momento in cui la notifica si è perfezionata. Tuttavia, ove la notifica avvenga a mezzo posta, s'intenderà perfezionata nel momento in cui il plico viene consegnato al destinatario, oppure, in caso di giacenza presso l'ufficio postale, al decimo giorno di giacenza sul punto Cass. numero 14715/2005 - In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di violazione del codice della strada, qualora l'ordinanza - ingiunzione prefettizia sia stata notificata a mezzo della posta, come consentito dall'articolo 201, comma 3, d.lg. 30 aprile 1992 numero 285, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione non decorre dalla data di spedizione della raccomandata, attestata dal timbro sulla busta, ma da quella di consegna del piego al destinatario ricorrente, ovvero da quella del ritiro, da parte dello stesso, del piego giacente da non più di dieci giorni presso l'ufficio postale, date che debbono risultare dall'avviso di ricevimento, il quale costituisce prova della notificazione, sicché, in mancanza di esso, la causa non può essere messa in decisione .Il termine decorre dalla ricezione della notifica dell'atto. Il termine per proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa, dunque, decorre dal momento in cui il contravventore ha ricevuto la notifica Cass. numero 1279/2007 Cass. numero 6854/2004 . Per l'effetto, ove occorra verificare la tempestività del ricorso, si devono avere a mente la data di ricezione dell'atto consegna a mani o ritiro del plico postale e la data di proposizione dell'opposizione in caso di notifica a mezzo posta, l'opposizione s'intenderà proposta nel momento di presentazione del plico all'ufficio postale - c.d. timbro postale .Per questi motivi, la S. C., accogliendo le doglianze dell'automobilista, ha cassato la decisione del giudice di primo grado rinviando ad altro giudice di pace.