Per attestare l'impedimento a difendere il proprio assistito è più che sufficiente il certificato medico. Si tratta di violazione del diritto di difesa se il dibattimento d'appello, nonostante la comunicazione arrivata dal legale, non viene differito.
Avvocato infortunato? È più che sufficiente il certificato medico per attestare l'impedimento a difendere il proprio assistito. Se, come in questo caso, il dibattimento d'appello non viene differito, nonostante la comunicazione arrivata dal legale, allora si può parlare, a ragion veduta, di violazione del diritto di difesa.Per l'infortunio partita legale non sospesa. La vicenda nasce a Milano, alla Corte d'Appello, per la precisione, e arriva a Roma, alla Corte di Cassazione, che rimette tutto in ballo con la sentenza numero 29097/2011, sezione seconda penale, depositata giusto ieri.Per la Corte d'Appello, che aveva confermato la condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, il problema fisico denunciato dall'avvocato difensore, ovvero certificato medico attestante lombo-sciatalgia acuta accompagnato, peraltro, dalla richiesta di rinvio dell'udienza , non era accettabile, non era utile a dedurre un impedimento assoluto a comparire . Di conseguenza, nessun blocco, nessuna sospensione e regolare proseguimento della causa.Ma gli arbitri del Palazzaccio la pensano diversamente Inevitabile il ricorso per cassazione da parte dell'imputato, centrato, ovviamente, soprattutto sulla mancata valutazione dell'impedimento del difensore. Per l'imputato, quindi, era legittimo rinviare il dibattimento d'appello, per garantirgli il diritto di difesa.È proprio così? La risposta della Cassazione è positiva, e completamente divergente dalla pronunzia della Corte d'Appello. A questo proposito, i giudici di piazza Cavour ricordano che il certificato medico 'incriminato' parla di una distorsione della caviglia in un arto già in precedenza fratturato , ciò il giorno prima dell'udienza. Di conseguenza, la motivazione del mancato accoglimento della richiesta di differimento, avanzata dall'avvocato, è stringata e inappropriata , e senza valore sul piano del doveroso controllo giudiziale .Si ritorna in aula. Quali le conseguenze? Sul punto i giudici del Palazzaccio richiamano un principio giurisprudenziale pacifico in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa o erronea valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato e la conseguente nullità assoluta . Ciò significa che la pronuncia della Corte d'Appello va annullata, con l'apertura di un nuovo giudizio. Preferibilmente con la presenza del difensore dell'imputato
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 giugno - 21 luglio 2011, numero 29097Presidente Cosentino - Relatore IannelliFatto e diritto1- Avverso la sentenza della corte di appello di Milano 4/8.10. 2010, di conferma della pregressa decisione del gup del tribunale di Vigevano nella parte in cui dichiarava S. F. colpevole del delitto di rapina aggravata - e di riforma in ordine alla contravvenzione di porto abusivo di coltello dichiarata prescritta -, il condannato proponeva, tramite difensore, ricorso per cassazione, sostenendolo con due ordine di ragioni inosservanza dell'articolo 179 comma 1 c.p.p., per non aver differito, con motivazione del tutto carente, il dibattimento d'appello per il dedotto impedimento del difensore di fiducia, con conseguente lesione del diritto di difesa che avrebbe potuto e dovuto eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio, da un lato violazione dell'articolo 157 c.p.p. per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio all'imputato presso lo studio legale del difensore, nonostante la reperibilità dell' imputato nella residenza sua propria.2- Preliminarmente la Corte ha ritenuto generico il certificato medico pervenuto e attestante una lombo sciatalgia acuta del difensore che chiedeva con la nota di accompagnamento un rinvio della udienza, e ha disposto di conseguenza. Invero dalla diagnosi e dal tempo della stessa, non è possibile dedurre un impedimento assoluto a comparire.3- Ritiene la corte fondato il primo motivo del ricorso, assorbente il secondo, con il quale si denuncia la violazione del diritto di difesa per il legittimo impedimento del difensore a comparire al dibattimento di appello. Invero a fronte di una certificazione medica attestante l'impossibilità a comparire dell' avv. C. per avere egli subito, il giorno prima dell' udienza, e nella sua residenza in Calabria, una distorsione della caviglia in un arto già in precedenza fratturato, la Corte ha disposto il proseguimento della udienza con la stringata ed inappropriata motivazione che segue non sussistendo il presupposto per il richiesto rinvio trattandosi di rito abbreviato . Motivazione che ha solo un valore grafico, ma nessuno sul piano del doveroso controllo giudiziale nella misura in cui svilisce il valore euristico dell'impedimento dedotto richiamando la specialità del rito processuale in corso. E costituisce principio giurisprudenziale pacifico che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa o erronea valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli articolo 178, comma primo, lett. c e 179, comma primo, c.p.p v., per tutte, Sez. 3, 20.1/18.3.2010, Barillà, Rv 246338 Sez. 6, 14.10/2.11.2009, Gaudio, Rv.245127 .P.Q.M.Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.