Qualche fraintendimento nel rapporto tra la mediazione e il regime della trascrizione

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini *Una controversia in tema di proprietà Il decreto emesso dalla V sezione civile del Tribunale di Roma il 22 luglio scorso consente di approfondire un aspetto importante della disciplina della mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione di cui al d.lgs. numero 28 del 2010.L'aspetto importante è quello relativo alla possibilità di trascrivere ma anche iscrivere o annotare l'accordo amichevole tutte le volte in cui le parti od una di esse abbia interesse a quella forma di pubblicità trascrizione nei pubblici registri immobiliari ma anche nel pubblico registro automobilistico, iscrizione nel registro delle imprese ed altro .Un aspetto, quindi, della massima importanza sia teorica che pratica rispetto al quale la decisione ma, soprattutto, le argomentazioni addotte dal Tribunale di Roma meritano la massima attenzione e approfondimento .conclusa con un negozio di accertamento di intervenuta usucapione. Orbene, nel caso oggetto di decisione era accaduto che le parti, controvertendo in materia di proprietà avessero raggiunto, all'esito di un tentativo di mediazione, un accordo amichevole con il quale veniva accertato l'intervenuto acquisto per usucapione di taluni beni immobili a favore di Tizia, che, quindi, aveva interesse a trascrivere. Successivamente Tizia, dopo aver provveduto a chiedere al Presidente del Tribunale l'esecutività dell'accordo ai sensi dell'articolo 12 d.lgs. numero 28 del 2010 con ciò, forse, volendo analogicamente applicare il primo comma dell'articolo 825 c.p.c. in materia di trascrizione del lodo arbitrale , chiede al conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione del verbale di conciliazione.Senonché, quest'ultimo avanza dubbi sulla trascrivibilità dell'atto tanto che Tizia presenta istanza per la trascrizione con riserva ex articolo 2674-bis c.c. proponendo, poi, reclamo al Tribunale per sentir ordinare al Conservatore la trascrizione senza riserva del verbale di accordo. A quanto risulta dal testo del decreto in esame i dubbi del Conservatore derivavano dalla natura del verbale di accordo non equiparabile alla sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione di cui all'articolo 2651 c.c., atteso il suo valore negoziale, ed alla mancata autentica di firme, richiesta quale condizione per la trascrizione dalla disposizione normativa di cui all'articolo 2657 c.c. Orbene, da quanto emerge dalla lettura del decreto, quindi, non v'è dubbio che l'atto di cui Tizia aveva chiesto la trascrizione era un verbale di accordo all'esito di un procedimento di mediazione che - sebbene esecutivo ex articolo 12 d.lgs. numero 28 del 2010 - era privo, però, di autentica delle sottoscrizioni.La decisione l'accordo amichevole non è trascrivibile. Il Tribunale decide di rigettare il ricorso. Ed infatti, il Tribunale di Roma, dopo aver correttamente inquadrato il caso in un'ipotesi di mediazione obbligatoria, ritiene che l'accordo concluso negozio di accertamento non integra nessuna delle fattispecie di cui all'articolo 2643 c.c. perché [l'accordo] non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l'incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente .E ciò anche perché secondo il Tribunale il decreto legislativo ammetterebbe, in base al terzo comma dell'articolo 11 del d.lgs. 28/2010, la trascrizione dell'accordo amichevole soltanto sic! se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile .Ond'è che, se non mi inganno, secondo il Tribunale l'articolo 11, comma 3 andrebbe interpretato alla lettera non consentendo la trascrizione se non di uno degli atti di cui all'articolo 2643 c.c. quindi, per il Tribunale forse non sarebbe neppure trascrivibile un accordo di divisione ereditaria? L'accordo non può essere trascritto neppure ex articolo 2651 c.c. Il Tribunale, poi, non ritiene neppure che l'obbligatorietà della mediazione possa consentire di rimeditare la chiusura della giurisprudenza a consentire la trascrizione dei verbali di accordo aventi il contenuto della sentenza dell'articolo 2651 c.c.Questo punto, però, non mi convince nella parte in cui lo giustifica osservando che consentire la trascrizione ex articolo 2651 c.c. del verbale di conciliazione in esame, equiparabile per il suo valore ad un negozio di accertamento, andrebbe a minare la funzione di certezza dei rapporti giuridici cui è anche preordinato l'istituto della trascrizione, ben potendo le parti utilizzare tale istituto non per la composizione di una lite effettiva ma per dissimulare operazioni negoziali ai danni di terzi, con seri pregiudizi alla circolazione dei beni .Ed infatti, chi sono i terzi che possono essere danneggiati dalle ipotizzate operazioni negoziali? Forse gli aventi causa di una delle parti? Ma in quel caso le parti male intenzionate o per dirla con le parole dell'articolo 404 c.p.c. in collusione tra loro non potrebbero ottenere lo stesso effetto tramite il processo e la sentenza? Del resto, trattandosi di diritti disponibili il giudice, a fronte di allegazioni pacifiche, riconoscimenti o addirittura una confessione, avrebbe davvero gli strumenti per accertare la collusione ed evitare il pregiudizio?Il vero problema ostativo sono le regole in materia di trascrizione. In conclusione, sebbene, a mio avviso, l'interpretazione letterale restrittiva dell'articolo 11 non sia condivisibile vi sono, comunque, due argomenti che - allo stato attuale della normativa in materia di trascrizione e, quindi, fuori dalla disciplina della mediazione - nel caso specifico non avrebbero consentito la trascrizione.Il primo argomento è quello giusta il quale l'accordo presentato al conservatore non aveva le sottoscrizioni autenticate ond'è che - a prescindere dalla natura e dal contenuto dell'atto - non sarebbe stato trascrivibile.Il secondo argomento, invece, riguarda il contenuto dell'atto. Ed infatti, nel nostro caso l'accordo era pacificamente un negozio di accertamento dell'intervenuta usucapione. Orbene, pure a voler ammettere che l'accordo avesse le sottoscrizioni autenticate - restava - come osservato anche dal Tribunale - che la giurisprudenza salve rare aperture non consente la trascrizione del negozio di accertamento. L'argomento ostativo, secondo la giurisprudenza, sarebbe rappresentato dalla tassatività in materia di regole di trascrizione che consentono soltanto da un lato la trascrizione delle sole transazioni e, d'altro lato, contratti e sentenze che trasferiscono, costituiscono o modificano la proprietà o altro diritto reale articolo 2643 c.c. ovvero solo sentenze che accertano l'usucapione articolo 2651 c.c. .* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa,docente nei corsi di formazione per mediatori civili e commerciali