Nel contratto per persona da nominare, solo la nomina ritualmente eseguita del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti tra l’altro contraente e il soggetto designato, che acquista la qualità di soggetto negoziale ex tunc, come tale abilitato, tra l’altro, all’impugnazione del negozio stesso.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18845 del 31 ottobre 2012, confermando la statuizione della Corte di appello, all’esito di una vicenda relativa alla validità della nomina del beneficiario di un contratto a favore di persona da nominare. Il caso. La sentenza della Cassazione in commento prende le mosse dalla decisione del curatore di un fallimento di non dare esecuzione ad un preliminare di compravendita relativo ad un immobile, nel quale il fallito era il promittente venditore. A tale decisione si oppone il promissario acquirente, sostenendo che, in un precedente preliminare relativo al medesimo bene, il promissario acquirente – l’odierno promittente venditore – aveva provveduto alla sua indicazione come beneficiario, alla stregua della disciplina in tema di contratto per persona da nominare. I giudici di merito ed analogamente il S.C., ha respinto la domanda del promissario acquirente, disponendo, quindi, lo scioglimento del contratto, sulla base di altra sentenza della Cassazione, che aveva ritenuta la suddetta indicazione come beneficiario invalidamente realizzata e, quindi, pienamente legittimato, in quanto titolare del relativo diritto, l’odierno curatore del promittente venditore poi fallito, a non dare esecuzione al preliminare di compravendita. Il contratto per persona da nominare come e perché. Il contratto per persona da nominare non costituisce un tipo contrattuale a sé stante ma soltanto una peculiare tecnica di individuazione delle parti sostanziali di un contratto. Uno dei contraenti, infatti, nella fase di conclusione del contratto, si riserva la facoltà di «nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso» articolo 1401 c.c. . In genere utilizzato nelle operazioni immobiliari o, comunque, nei contratti traslativi della proprietà, è spesso utilizzato da chi intenda celare effettivamente il proprio interesse all’affare in via di definizione. La dichiarazione di nomina ha effetto soltanto se unita all’accettazione del nominato o comunque se integrata da procura anteriore al contratto articolo 1402 c.c. . Il contratto per persona da nominare da quando è efficace. Il contratto per persona da nominare è destinato, ai sensi dell’articolo 1405 c.c., a produrre i suoi effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, e ciò non solo nel caso in cui oggetto del negozio risulti una prestazione indivisibile, ma anche quando la stessa risulti frazionabile in più parti e con riferimento ad una pluralità di soggetti ne consegue che, per riprendere un caso giurisprudenziale di rilievo, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una srl che conferisca ad una parte la potestà di accettare anche per persona da nominare la proposta di vendita irrevocabilmente formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall’accettazione dello stipulante, mentre l’inefficacia della contestuale electio amici per difetto di adesione o di pregressa valida procura dell’eletto comporta, al pari della mancanza della nomina del terzo, il definitivo consolidarsi dell’iniziale posizione negoziale dello stipulante medesimo nella sua globale consistenza. Il termine per l’electio amici non è perentorio In tema di contratto per persona da nominare, il termine per l’electio amici può essere legittimamente stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all’articolo 1402 c.c. tre giorni dalla conclusione del contratto , con la conseguenza che, in caso di stipula di un preliminare per persona da nominare, detto termine ben può coincidere con la data fissata per la stipula del contratto definitivo in tal caso, l’indicazione del nome del terzo deve considerarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l’opposizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avanzato l’istanza per l’esecuzione in forma specifica, provvedendo all’electio amici con la domanda giudiziale. ma è necessario un negozio formale. La scrittura privata con cui l’originario promittente venditore si dichiara disponibile a stipulare il contratto definitivo direttamente con il terzo non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una formale e corretta electio amici da parte dell’originario promissario acquirente si ritiene, pertanto che, pur non essendo necessarie formule sacramentali, debba effettuarsi una formale electio amici, senza possibilità di ricorrere ad altri strumenti. Ed in caso di invalida indicazione della persona da nominare? Si è fatto cenno in precedenza all’ipotesi di invalida indicazione della persona da nominare, con conseguente efficacia del contratto tra le parti che hanno sottoscritto il contratto. Analoga la situazione verificatasi nella vicenda definita con la sentenza in questione, posto che la Cassazione ha appurato, con sentenza quindi definitiva, che l’odierno promissario venditore – poi fallito – aveva invalidamente proceduto alla nomina della persona da nominare in occasione della stipula di un diverso preliminare avente ad oggetto il medesimo bene e nel quale lo stesso aveva assunto il ruolo di promittente acquirente. L’invalida electio amici, in occasione del precedente preliminare, aveva avuto come conseguenza, che il promissario acquirente era stato considerato acquirente in proprio e che, quindi, era pienamente legittimato ad alienare il bene. Il suo fallimento, quindi, ha comportato, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, l. fall., il trasferimento al curatore del potere in ordine all’esecuzione del rapporto contrattale, che il curatore ha quindi ritenuto opportuno sciogliere e non eseguire.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre - 31 ottobre 2012, numero 18845 Presidente Plenteda – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Il Curatore del Fallimento di P.L.F. , premesso che il P. il 25/7/1991 aveva stipulato, quale promissario venditore, con Pi.Le. il preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo sito in OMISSIS , di mq. 309,60 ed il fabbricato ivi esistente, e che a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento del omissis , esso Curatore aveva comunicato con lettera del 17 ottobre 1995 l'intenzione di sciogliersi dal contratto, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia del detto preliminare nei confronti del Fallimento. Si costituiva A.B. , erede del Pi. , nel frattempo deceduto, e contestava la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Marsala, con sentenza 4/16 settembre 2000, dichiarava risolto il contratto preliminare e condannava la convenuta alle spese del giudizio, ritenendo ricorrere tutte le condizioni di cui all'articolo 72, 4 comma l.f., considerando ininfluente la pendenza di altro giudizio tra le parti, avente ad oggetto il precedente preliminare del 14/3/1991,relativo allo stesso bene, stipulato tra il P. , quale promissario acquirente, e tale L.F. , con il quale il P. si era altresì obbligato a far acquistare al Pi. la proprietà del bene, promessogli in vendita dal L. . La Corte d'appello, con sentenza 4/2-23/3/2005, ha respinto l'appello proposto da A. e condannato la stessa al pagamento delle spese del grado. La Corte del merito, nello specifico, ha premesso che il giudizio promosso dal P. contro il L. ex articolo 2932 c.c. in relazione al preliminare del 14/3/1991, nel corso del quale il procuratore del P. aveva indicato nel Pi.Le. il soggetto a cui favore si sarebbe dovuto disporre il trasferimento, ed in cui si era costituita la Curatela del P. , nel frattempo fallito, era stato deciso in primo grado con il trasferimento a favore del fallito P. , attesa l'invalidità della nomina del Pi. ad opera del procuratore costituito che la Corte d'appello, con sentenza 29/10-20/11/1999, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'A. , erede del Pi. , perché a sua volta inammissibile l'intervento del Pi. in I grado che la Suprema Corte, con sentenza 10/10/2002 - 28/2/2003, aveva cassato detta pronuncia con rinvio, fissando il principio secondo il quale, nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo da luogo ad un contratto con effetti diretti tra l'altro contraente e il soggetto designato,che acquista la qualità di soggetto negoziale ex tunc, come tale abilitato all'impugnazione che tale giudizio pendeva avanti altra sezione della medesima Corte d'appello. Secondo il Giudice del merito, non vi erano ragioni per procedere alla sospensione del giudizio, in attesa della decisione dell'altro giudizio, pendente tra le stesse parti ed il L. , non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità ex articolo 295 c.p.c. tra i due giudizi, essendo i soggetti parzialmente diversi e diverse le finalità. Avverso detta pronuncia ricorre A.B. , sulla base di tre motivi. Si difende il Fallimento con controricorso. Motivi della decisione 1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli articolo 1401,1404 e ss., 1441, 1478 c.c. in relazione all'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c Argomenta la ricorrente che nel contratto preliminare di vendita per persona da nominare, con la nomina, il titolo originario viene meno ed il terzo subentra in tutte le azioni nascenti dal preliminare, con effetto retroattivo nella specie, con il secondo preliminare del 25/7/1991 tra P. e Pi. , era stato individuato in quest'ultimo il terzo destinatario finale della posizione contrattuale che sarebbe derivata dal definitivo relativo al primo preliminare del 14/3/1991 tra L. e P. , in cui era stata pattuita la riserva di nomina, e pertanto, avvenuta l'electio con effetto sostitutivo retroattivo, solo l'electus poteva agire, essendo divenuto l'unico contraente ab origine del preliminare. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell'articolo 72, 4 comma l.f., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e degli articolo 2652, 2 comma, 2915, 2 comma e 2932 c.c., in relazione all'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c Il Giudice del marito ha errato nel non considerare come funzionalmente e logicamente collegati i due preliminari avendo il secondo preliminare prodotto effetti retroattivi, non poteva considerarsi pendente agli effetti dell'articolo 72 l.f. il preliminare già eseguito per volontà dei contraenti la domanda ex articolo 2932 c.c. del P. nei confronti del L. era stata trascritta, come risulta dalla sentenza 916/2004,sicché la sentenza di accoglimento, anche se trascritta successivamente al fallimento, doveva ritenersi opponibile alla massa ed impediva l'apprensione del bene da parte del curatore, che, per l'effetto, non poteva avvalersi della facoltà di scioglimento attribuita dall'articolo 72 l.f 1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 295 c.p.c. con riferimento all'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c Il Giudice del merito, nel rigettare la richiesta di sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., non ha correttamente valutato gli effetti sostanziali derivanti dalle due citate scritture private, ed ha omesso di considerare i necessari effetti giuridici scaturenti dalla intrinseca connessione dei due preliminari da ciò consegue, secondo la ricorrente, la necessità della riunione dei due giudizi, ex articolo 335 c.p.c., stante l'unitarietà sostanziale e processuale delle due controversie da cui deriva la necessità dell'esame congiunto delle stesse. 2.1.- I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati e vanno pertanto respinti. Valore assorbente e preclusivo di ogni ulteriore rilievo assume l'intervenuta sentenza numero 2572 del 2011, resa da questa Corte nell'altro giudizio, avente ad oggetto il preliminare del 14/3/1991, con cui è stato respinto il ricorso proposto da A.B. nei confronti del Fallimento di P.L.F. avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in sede di giudizio di rinvio, ha respinto l'appello della A. , ritenendo la tardività della electio amici e la provenienza di detta dichiarazione dal procuratore privo di poteri rappresentativi. È pertanto passata in cosa giudicata la sentenza del Tribunale del 5/2-6/3/1996, che ha accolto la domanda ex articolo 2932 e disposto il trasferimento del bene a favore del fallito P. . Tale giudicato, pacificamente rilevabile d'ufficio anche in questo grado sul principio, vedi tra le ultime le pronunce 16675/2011, 12159/2011, 26041/2010 , priva di ogni rilievo le argomentazioni addotte dalla ricorrente a fondamento dei motivi fatti valere, atteso che gli stessi sono stati argomentati presupponendo la validità della electio amici in relazione al preliminare del 14/3/1991, validità invece esclusa con accertamento passato in giudicato in forza della pronuncia di questa Corte, numero 2572/2011, di cui si è detto sopra resta superato infine il terzo motivo, attesa la definizione del giudizio relativo al preliminare del 14/3/1991. 2.2.- Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.